IL GIUDICE DI PACE


                                Fatto

    Con  ricorso  depositato  il 13 dicembre 2003, De Bei Gianluca si
rivolgeva   a   questo   giudice   di   pace   affinche'  dichiarasse
l'illegittimita'   e   conseguente   annullamento   del   verbale  di
contestazione  n. 00245/V/03 emesso dal comando di Polizia municipale
di Fonte - San Zenone degli Ezzelini notificato al ricorrente in data
25 ottobre  2003  in  ordine  alla violazione di cui agli articoli 7,
comma 1, e 146, comma 2, del n.c.d.s. in quanto «circolava alla guida
del  veicolo  lungo via Roma con direzione San Zenone degli Ezzelini,
violando  il  divieto  di  sorpasso  prescritto  dal relativo segnale
stradale.  Per  non  aver  osservato  i  comportamenti  imposti dalla
segnaletica  stradale,  ovvero oltrepassava la striscia longitudinale
continua»,  violazione  non  contestata  immediatamente in quanto gli
agenti  accertatori erano in transito con l'auto di servizio in senso
opposto  al  trasgressore.  Al ricorrente veniva sanzionato con detto
verbale  il  pagamento  della somma di euro 33,60 + 33,60 + 5,16 (per
spese postali) + 5,84 (per spese varie) per un totale di euro 78,20 e
decurtazione  di  punti due dalla patente. Il ricorrente impugnava il
verbale  per  i  seguenti  motivi,  sollevando  in  via preliminare a
codesto   giudice   la   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis,  comma  3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come
introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli
artt. 2, 3, 24, 113 della Costituzione della Repubblica italiana:
      1)  mancata  individuazione  ed  identificazione del conducente
della  vettura  Bmw targata AM-001-XW (l'art. 126-bis del n.c.d.s. al
comma  2 prevede espressamente che la comunicazione della perdita dei
punti  possa  aver  luogo  solo  se  la persona del conducente, quale
responsabile     della    violazione,    sia    stata    identificata
inequivocabilmente);
      2) mancata organizzazione dei corsi di recupero per i punti;
      3) insussistenza della violazione.
    Il ricorrente concludeva per l'illegittimita' del verbale opposto
chiedendone l'annullamento.

                               Diritto

    Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti allegati al
ricorso,  questo  giudicante  rileva la violazione di quanto disposto
dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (come
introdotto  dalla  legge  214/2003) e cioe' l'omesso versamento della
«somma  pari  alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore».
    Tale  mancato  versamento  della  cosiddetta cauzione comporta la
declaratoria d'inammissibilita' del ricorso.
    Considerato  che  detta  norma  appare  a  questo  giudicante non
conforme  al  dettato  costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 24 e
113   solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
204-bis, comma 3, del d.lgs. 285/1992 introdotto dalla legge 214/2003
che  condiziona  l'ammissibilita'  del  ricorso  al versamento ad una
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore.
    Rilevanza della questione.
    La questione appare rilevante per la definizione del giudizio che
non   puo'   essere  deciso  dalla  risoluzione  della  questione  di
costituzionalita'   pregiudiziale   al   giudizio   stesso  dovendosi
altrimenti dichiarare inammissibile il ricorso per mancato versamento
della cauzione.
    Non manifesta infondatezza.
    Violazione  degli  artt. 2,  3,  24, 113 della Costituzione della
Repubblica italiana.
    La   prescrizione  dell'obbligatorieta'  del  versamento  di  una
cosiddetta  «cauzione»  opera  una  reintroduzione  del principio del
solve et repete dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte
costituzionale  con  sentenza  n. 21 del 31 marzo 1967 e ribadita nel
corso  degli  anni  (Corte  cost. 24 febbraio 1995 n. 55). Quella che
viene  chiamata  cauzione  altro  non e' che il versamento per intero
dell'importo  della  sanzione  pari  alla meta' del massimo edittale.
L'imposizione   dell'onere  di  detto  pagamento,  quale  presupposto
indefettibile  dell'esperibiita'  dell'azione  giudiziaria diretta ad
ottenere  tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento
giudiziale  dell'illegittimita'  della  sanzione stessa, si configura
come  violazione della pari dignita' sociale e uguaglianza davanti la
legge  in relazione alle condizioni personali di ogni cittadino (art.
3  Cost.) della parita' di diritto di agire in giudizio per la tutela
dei  propri  diritti in quanto si discrimina la tutela giudiziaria in
base alle possibilita' economiche dei cittadini in termine di esborso
di  denaro  (art. 24  Cost.), si condiziona la tutela giurisdizionale
dei   diritti   e  degli  interessi  legittimi  avverso  la  pubblica
amministrazione   avanti   l'autorita'   giudiziaria   ordinaria   al
versamento  di  una  somma  di  denaro,  in  contrasto con il dettato
costituzionale della «sempre ammissibilita» di tale tutela, e creando
disparita' con la tutela in via amministrativa ove non viene previsto
alcun versamento (art. 113 Cost.).