IL GIUDICE DI PACE Fatto Con ricorso depositato il 13 dicembre 2003, De Bei Gianluca si rivolgeva a questo giudice di pace affinche' dichiarasse l'illegittimita' e conseguente annullamento del verbale di contestazione n. 00245/V/03 emesso dal comando di Polizia municipale di Fonte - San Zenone degli Ezzelini notificato al ricorrente in data 25 ottobre 2003 in ordine alla violazione di cui agli articoli 7, comma 1, e 146, comma 2, del n.c.d.s. in quanto «circolava alla guida del veicolo lungo via Roma con direzione San Zenone degli Ezzelini, violando il divieto di sorpasso prescritto dal relativo segnale stradale. Per non aver osservato i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale, ovvero oltrepassava la striscia longitudinale continua», violazione non contestata immediatamente in quanto gli agenti accertatori erano in transito con l'auto di servizio in senso opposto al trasgressore. Al ricorrente veniva sanzionato con detto verbale il pagamento della somma di euro 33,60 + 33,60 + 5,16 (per spese postali) + 5,84 (per spese varie) per un totale di euro 78,20 e decurtazione di punti due dalla patente. Il ricorrente impugnava il verbale per i seguenti motivi, sollevando in via preliminare a codesto giudice la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, per violazione degli artt. 2, 3, 24, 113 della Costituzione della Repubblica italiana: 1) mancata individuazione ed identificazione del conducente della vettura Bmw targata AM-001-XW (l'art. 126-bis del n.c.d.s. al comma 2 prevede espressamente che la comunicazione della perdita dei punti possa aver luogo solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente); 2) mancata organizzazione dei corsi di recupero per i punti; 3) insussistenza della violazione. Il ricorrente concludeva per l'illegittimita' del verbale opposto chiedendone l'annullamento. Diritto Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti allegati al ricorso, questo giudicante rileva la violazione di quanto disposto dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (come introdotto dalla legge 214/2003) e cioe' l'omesso versamento della «somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore». Tale mancato versamento della cosiddetta cauzione comporta la declaratoria d'inammissibilita' del ricorso. Considerato che detta norma appare a questo giudicante non conforme al dettato costituzionale previsto dagli artt. 2, 3, 24 e 113 solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. 285/1992 introdotto dalla legge 214/2003 che condiziona l'ammissibilita' del ricorso al versamento ad una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Rilevanza della questione. La questione appare rilevante per la definizione del giudizio che non puo' essere deciso dalla risoluzione della questione di costituzionalita' pregiudiziale al giudizio stesso dovendosi altrimenti dichiarare inammissibile il ricorso per mancato versamento della cauzione. Non manifesta infondatezza. Violazione degli artt. 2, 3, 24, 113 della Costituzione della Repubblica italiana. La prescrizione dell'obbligatorieta' del versamento di una cosiddetta «cauzione» opera una reintroduzione del principio del solve et repete dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 31 marzo 1967 e ribadita nel corso degli anni (Corte cost. 24 febbraio 1995 n. 55). Quella che viene chiamata cauzione altro non e' che il versamento per intero dell'importo della sanzione pari alla meta' del massimo edittale. L'imposizione dell'onere di detto pagamento, quale presupposto indefettibile dell'esperibiita' dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere tutela del diritto del contribuente mediante l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' della sanzione stessa, si configura come violazione della pari dignita' sociale e uguaglianza davanti la legge in relazione alle condizioni personali di ogni cittadino (art. 3 Cost.) della parita' di diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti in quanto si discrimina la tutela giudiziaria in base alle possibilita' economiche dei cittadini in termine di esborso di denaro (art. 24 Cost.), si condiziona la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi avverso la pubblica amministrazione avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria al versamento di una somma di denaro, in contrasto con il dettato costituzionale della «sempre ammissibilita» di tale tutela, e creando disparita' con la tutela in via amministrativa ove non viene previsto alcun versamento (art. 113 Cost.).