Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente    della   provincia   dott.   Luis   Durnwalder,   giusta
deliberazione della giunta n. 1042 del 5 aprile 2004, rappresentata e
difesa  -  in  virtu'  di  procura speciale del 5 aprile 2004, rogata
dall'avv.   Adolf  Auckenthaler,  Segretario  generale  della  giunta
provinciale  (rep.  n. 20469)  -  dagli avv. proff. Sergio Panunzio e
Roland  Riz,  e  presso il primo di essi elettivamente domiciliata in
Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

    Contro  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri in persona del
Presidente  del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza
in  relazione  al  decreto  del  ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti  5  dicembre 2003, n. 392, recante «Regolamento concernente
modifica  dell'art.  7 del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione  4  agosto  1998, n. 400, recante norme per le funicolari
aeree  e  terrestri  in  servizio  pubblico destinati al trasporto di
persone.».

                              F a t t o

    1.  -  Il  presente  conflitto  trae origine dalla emanazione del
decreto  ministeriale  indicato  in  epigrafe  che, con il suo art. 1
(articolo unico), sostituisce il comma 6, dell'art. 7 del decreto del
Ministro  dei  trasporti  4  ottobre  1998, n. 400; art. 7 che, a sua
volta, disciplina - come dice il suo titolo - il «Tracciato e profilo
della  linea»,  ed  in  particolare  al  comma 7 detta norme relative
soprattutto  alla  prevenzione dal pericolo di frane e valanghe delle
aree  interessate  dagli  impianti delle funicolari aeree. Si tratta,
peraltro,  di  una  disciplina  che  investe  direttamente materie di
competenza  legislativa  ed  amministrativa  proprie  della provincia
autonoma di Bolzano.
    In  relazione  a  quanto  sopra,  infatti,  la provincia autonoma
ricorrente e' titolare, in base agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto
speciale  per  il  Trentino  Alto Adige, di competenze legislative ed
amministrative di tipo esclusivo in materia di: «opere di prevenzione
e  pronto  soccorso  per  calamita'  pubbliche»  (art. 8,  n. 13),  e
«comunicazioni  e  trasporti  di  interesse  provinciale, compresi la
regolamentazione  tecnica  e  l'esercizio  degli impianti di funivia»
(art. 8,  n. 18).  Inoltre essa e' titolare anche di altre competenze
per  vari  profili attinenti alla disciplina del decreto ministeriale
in  questione:  sia  di  tipo  esclusivo, in materia di «agricoltura,
foreste  e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti
fitopatologici,  consorzi  agrari  e  stazioni  agrarie sperimentali,
servizi  antigrandine, bonifica» (art. 8, n. 21 e di «addestramento e
formazione  professionale»  (art. 8, n. 29); sia di tipo concorrente,
in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi
derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9).
    La  riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non ha
inciso  su  tali  competenze  se  non, tutt'al piu', per rafforzarle.
Infatti,  da  una  parte,  il  secondo comma del nuovo art. 117 della
Costituzione  non riserva allo Stato nessuna competenza esclusiva che
riguardi gli impianti funiviari e le rispettive prescrizioni tecniche
e  di  sicurezza; mentre, dall'altra, il combinato disposto dell'art.
117 Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2002. ha
semmai   ampliato  le  competenze  in  materia  gia'  spettanti  alla
provincia.
    Le  suddette  competenze sono, dunque, nella piena disponibilita'
della  provincia,  anche  a  seguito  della emanazione delle relative
norme d'attuazione dello statuto. Fra esse merita sin d'ora di essere
segnalato  l'art.  11 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le
norme  di  attuazione  in  materia  di  comunicazioni  e trasporti di
interesse  provinciale),  il  cui art. 11 riguarda specificamente gli
impianti funiviari: su di esso si dovra' tornare in seguito.
    Sulla  base  del  suddetto  assetto  di competenze definito dallo
statuto, la provincia autonoma ricorrente e' intervenuta piu' volte a
disciplinare la materia degli impianti funiviari, anche negli aspetti
relativi  alla  sicurezza dei medesimi; aspetti che, com'e' evidente,
ne  costituiscono parte integrante ed essenziale. Al riguardo si deve
segnalare in primo luogo, la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87
(recante  «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio
pubblico»),  la  quale contiene una disciplina analitica di tutti gli
aspetti  relativi  alla  costruzione  ed  all'esercizio  dei relativi
impianti  funiviari.  In  particolare  essa,  agli  artt. 25  e  ss.,
disciplina la progettazione e costruzione degli impianti (fra l'altro
prescrivendo   -  all'art. 25-bis  -  che  gli  impianti  adibiti  ai
trasporti di persone debbono essere conformi alla specifica normativa
CE  che  e'  ivi  richiamata) cosi' come ne disciplina i collaudi, la
sorveglianza  tecnica  degli impianti, le norme tecniche di sicurezza
(per  le  quali  il  primo  comma  dell'art. 30 stabiliva che «Fino a
quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della
giunta  provinciale,  si  applicano  le  norme  tecniche di sicurezza
emanate  dallo  Stato  per  la  progettazione  e la costruzione degli
impianti  a fune»), le sanzioni amministrative, ecc. Successivamente,
e'  stato  emanato  il  D.P.G.P. 4 dicembre 1996, n. 48 («Regolamento
sull'esercizio   di   linee   di  trasporto  funiviario  in  servizio
pubblico»)  contenente  anche  delle  norme  tecniche e relative alla
sicurezza   degli   impianti.   In   particolare  esso  definisce  le
caratteristiche   tecniche   principali   dei  progetti  di  impianti
funiviari  (art. 4),  disciplina  i  profili della linea (art. 6), la
dichiarazione   sull'assenza   di   pericolo   di  frane  e  valanghe
(articoli 7  e  4, comma 2, lett. k), i collaudi (articoli 18 s.), il
regolamento  d'esercizio  dei  singoli impianti, concernente anche la
sicurezza   dei  medesimi  (art. 20),  le  revisioni  tecniche  degli
impianti  (articoli 22  s.),  la  sorveglianza  tecnica sull'impianto
specie a fini di sicurezza (art. 28), ecc.
    Per  quanto  riguarda  invece  gli impianti funiviari in servizio
privato,  essi  sono  disciplinati  in modo analogo soprattutto dalla
legge  provinciale 17 gennaio 2000, n. 5, che, per quanto riguarda in
particolare  le  norme  di  sicurezza  relative agli impianti adibiti
anche  al  trasporto  di  persone  (art. 10,  comma 1) rinvia al gia'
citato art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973, e quindi anche
al citato D.P.G.P n. 48 del 1996.
    2.  - Tornando al decreto ministeriale impugnato, vale la pena di
segnalare innanzitutto che esso (come dice il suo preambolo) e' stato
emanato «Visti gli articoli 1 e 95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753,
che fissa nuove regole in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.».
    Della  disciplina  contenuta  nel  decreto  viene  in particolare
evidenza, ai fini del presente ricorso, la disposizione che introduce
il  nuovo  comma  6  dell'art. 7 dell'originario decreto ministeriale
n. 400  del  1998,  nella  parte  in cui essa disciplina gli impianti
situati in aree a rischio di valanghe. In particolare essa, ai numeri
2 e 3 della lettera b), stabilisce che, ad evitare che delle valanghe
investano  gli  elementi  strutturali  fissi  dell'impianto, si possa
provocare  il  distacco  artificiale  e  controllato  di masse nevose
contenute  (n. 2);  ed  inoltre  che,  qualora  il rischio di valanga
interessi  il  solo  tracciato  dell'impianto,  e'  ammessa  -  quale
intervento  preventivo - la chiusura temporanea dell'impianto fino al
superamento  della  situazione  di  rischio  (n. 3).  Quanto  poi  al
successivo  n. 4  -  che  e'  quello  che specificamente determina la
lesione   delle   attribuzioni  provinciali  -  esso  stabilisce  che
l'adozione  degli  interventi di tipo preventivo di cui ai precedenti
numeri 2 e 3 «e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni
e  delle  province  autonome, di un piano di gestione della sicurezza
che  individua le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi
in   relazione   alla   sicurezza;  quest'ultimo  deve  contenere  il
nominativo  del  responsabile  della  gestione  del  piano,  del  suo
sostituto  e  delle  figure  necessarie  all'attuazione del piano. Il
responsabile  della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie
all'attuazione  del piano devono essere in possesso dell'attestato di
frequenza  a  corsi  con  superamento  di esame finale comprovante la
competenza in materia in relazione al ruoli ricoperto nell'ambito del
piano:  tale  attestazione  deve  essere rilasciata dall'Associazione
interregionale  neve  e  valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche
specializzate italiane o straniere.».
    Tale disciplina e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della
provincia autonoma ricorrente per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    Violazione  delle  attribuzioni costituzionali della provincia di
cui  all'art.  8, numeri 13, 18, 21 e 29; 9, n. 9; e 16 dello Statuto
speciale  per il T.- A.A. (d.P.R. 3l agosto l972, n. 670), e relative
norme  d'attuazione;  nonche' dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 in relazione all'art. 117 Cost. (spec. comma 6)
    1.  - In breve, e con riserva di piu' ampie argomentazioni in una
successiva  memoria,  le  ragioni  per cui la suddetta disciplina del
decreto  ministeriale  impugnato  (art. 7, comma 6, lettera b), n. 4,
del d.m. n. 400 del 1998, come sostituito dall'art. 1 del d.m. n. 392
del 2003) e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia
ricorrente sono le seguenti.
    Osserviamo   in   primo   luogo   che  non  vi  e'  dubbio  circa
l'applicabilita'   della   suddetta   disciplina  alle  due  province
autonome,   dato   che  esse  sono  esplicitamente  richiamate  dalla
disciplina medesima.
    Il  motivo  fondamentale  della  incostituzionalita'  e lesivita'
della  suddetta  disciplina  e'  il  fatto  che, come gia' risulta da
quanto  si  e'  detto  in precedenza - essa disciplina una materia di
sicura  competenza  esclusiva  della provincia, quale e' la sicurezza
degli   impianti  funiviari,  e  che  questa  ha  gia'  organicamente
disciplinato  con  le  leggi  ed  i  regolamenti  gia'  richiamati in
precedenza.  In  proposito si deve richiamare particolarmente il gia'
citato  art. 28  della  legge  provinciale  n. 87  del 1973, il quale
affida  all'Ufficio  provinciale  trasporti funiviari la sorveglianza
tecnica  sugli  impianti  per  tutti  gli aspetti concernenti la loro
sicurezza  (compresi quindi quelli relativi alle valanghe) prevedendo
espressamente  che  in  presenza  di  fatti  tali  da pregiudicare la
sicurezza  dell'impianto  l'ufficio  ne  puo' disporre la sospensione
dell'esercizio fino all'eliminazione della situazione di pericolo (si
tratta,  quindi,  di una disciplina del tutto analoga a quella di cui
al  n. 3  della  lettera  b)  del  comma  6  del decreto ministeriale
impugnato).   La   suddetta  disciplina  legislativa  provinciale  e'
integrata  da  ulteriori  disposizioni di altre leggi provinciali che
riguardano  anch'esse, appunto, la sicurezza degli impianti funiviari
in relazione alle valanghe. Si tratta, soprattutto, dell'art. 7 della
legge  provinciale  26 maggio 1976, n. 18, il cui comma 4-bis prevede
la   costituzione   obbligatoria   di  commissioni  comunali  per  la
prevenzione delle valanghe in presenza di impianti funiviari soggetti
a  pericolo di valanghe. Tali commissioni controllano l'andamento dei
fenomeni  nivometereologici,  segnalano  tempestivamente  l'eventuale
incombenza  di  pericoli  di valanghe agli uffici competenti (fra cui
anche   il  suddetto  ufficio  trasporti  funiviari)  perche'  questi
adottino   tutti  i  provvedimenti  necessari  alla  sicurezza  degli
impianti.  Infine,  si  puo'  anche  segnalare  l'art. 14 della legge
provinciale  26  febbraio  1981,  n. 6,  il  quale  prescrive  che la
commissione  tecnica per le piste da sci formula pareri vincolanti al
fine  di  garantire che le piste siano situate in zone non soggette a
valanghe  o comunque protette da tale pericolo e che risultino idonee
sotto l'aspetto idrogeologico.
    2.  - Ne' si potrebbe sostenere che la disciplina ministeriale in
questione  possa  fondarsi  sulle  norme  d'attuazione di cui al gia'
citato art. 11 del d.P.R. n. 527 del 1987. Infatti, il primo comma di
tale  articolo  prevede  delle  competenze  statali (che peraltro non
riguardano  la  sicurezza),  ma  solo  per le funivie i cui capolinea
«sono  situati  rispettivamente  nel  territorio  di  una  delle  due
province ed in quello di altra regione» (mentre il secondo comma, che
comunque  non  conferisce  poteri  allo  Stato  in  materia, riguarda
soltanto  le  linee  di  trasporto  funiviario  «i cui capolinea sono
situati  nel  territorio della provincia di Trento ed in quello della
provincia  di  Bolzano»).  Ma e' chiaro che la disciplina del decreto
ministeriale  impugnato  non  riguarda  (solo)  i  suddetti  impianti
interprovinciali  od interregionali. Quanto poi alla disciplina della
sicurezza  degli  impianti  il  terzo  comma  dell'art. 11 del d.P.R.
n. 527  teneva  «ferme  le  attribuzioni  dello  Stato  in materia di
sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,  n. 753».  Ma  tale  norma (che comunque riguardava soltanto le
particolari  funivie  di  cui  ai  suddetti  commi  1  e  2) e' stata
annullata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 37 del 1989.
    Anche  per  quanto da ultimo osservato, l'applicazione anche alla
provincia  autonoma  ricorrente  della specifica disciplina contenuta
nel  decreto ministeriale in questione qui impugnato non puo' trovare
fondamento - come invece abbiamo visto che il suo preambolo afferma -
negli  articoli  1  e 95 del d.P.R. n 753 del 1980. Non solo perche',
secondo  una  corretta  interpretazione dell'art. 1, comma 3, di tale
d.P.R.  la  sua  disciplina  non sembra applicarsi anche alle funivie
(infatti  esso  si  riferisce  ai  soli servizi di trasporto pubblico
«terrestre»,  mentre  le  funivie  di  cui si tratta sono «funicolari
aeree» e non gia' «terrestri»: v. infatti art. 1, comma 1, del n. 400
del  1998);  ma  anche  perche'  la sua applicabilita' alla provincia
ricorrente  non  e'  prevista  da  alcuna norma d'attuazione, proprio
perche'  la  sicurezza  degli  impianti funiviari e' un aspetto della
competenza esclusiva provinciale sui medesimi.
    3.  -  Un ulteriore, e conseguente, motivo di incostituzionalita'
della  disciplina  in questione sta anche nella seguente circostanza.
Ammettiamo, in ipotesi, che vi possa essere una applicabilita' in via
«suppletiva»  delle  norme  tecniche  di sicurezza dello Stato (e che
quindi  esse siano «cedevoli») fino a che non intervenga un specifica
normativa  provinciale in materia, secondo il meccanismo previsto dal
gia'  citato  primo  comma dell'art. 30 della legge provinciale n. 87
del  1973.  Per  la  verita', questa disposizione fa rinvio alle sole
norme   tecniche   di   sicurezza   dello  Stato  che  riguardano  la
«progettazione»  e  la «costruzione» degli impianti funiviari, mentre
invece  la  disciplina  del  decreto  ministeriale  qui impugnata non
riguarda  ne'  la  progettazione,  ne'  la  costruzione, ma semmai la
«gestione»  od  il «funzionamento» degli impianti; ma ammettiamo pure
che  anche  quest'ultima  possa  rientrare  nel  rinvio  della  legge
provinciale   in   virtu'  di  una  interpretazione  estensiva  della
medesima.  Ammesso  tutto  cio',  resta  comunque  fermo  il  fatto -
fondamentale  ai fini della salvaguardia delle competenze provinciali
-  che  le  norme di sicurezza statali si applicano si' fin tanto che
non  intervengano  quelle  provinciali  (cfr. il citato art. 30 della
legge  provinciale n. 87 del 1973), ma solo perche' cosi' ha disposto
il legislatore provinciale competente in materia, e non perche' cosi'
statuisce  la  normativa  di  sicurezza statale. Viceversa e' proprio
questo  cio'  che, inammissibilmente, dispone la impugnata disciplina
del  n. 4  della  lettera  b)  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
ministeriale  impugnato.  Come  gia'  si e' detto, essa espressamente
impone alla provincia l'applicazione della disciplina del numero 4 (e
quindi   se   anche  oggi  non  esistessero  gia'  norme  provinciali
corrispondenti  in  materia  - che invece, come si e' visto, esistono
gia',  quella disciplina statale si porrebbe comunque in insuperabile
contrasto  con provvedimenti normativi provinciali che intervenissero
in futuro a regolare ulteriormente la materia stessa). Non vi e', nel
numero  4,  alcuna norma di salvezza delle competenze provinciali che
consenta   di   dare   a  quella  disposizione  una  diversa  lettura
(diversamente  dal  n. 7  dove,  invece, si rinvia espressamente agli
interventi   di  competenza  delle  Province  «secondo  i  rispettivi
ordinamenti»).  Motivo per cui, non puo' esservi dubbio sulla lesione
delle  attribuzioni  costituzionali  della  provincia provocata dalla
disciplina impugnata.
    4.  -  Sotto  un  ulteriore  profilo  si  puo'  anche  dedurre la
incostituzionalita'   e   lesivita'   della  disciplina  del  decreto
ministeriale  impugnato  per il fatto che si tratta di una disciplina
regolamentare   che   pretende  di  intervenire  in  una  materia  di
competenza propria della provincia. La qual cosa e' incompatibile con
i  principi  piu'  volte  affermati  dalla  giurisprudenza di codesta
ecc.ma  Corte; ed oggi anche con il principio sancito dal sesto comma
dell'art. 117  della Costituzione (applicabile ex art. 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001).