Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della provincia dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 1042 del 5 aprile 2004, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 5 aprile 2004, rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler, Segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 20469) - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, recante «Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.». F a t t o 1. - Il presente conflitto trae origine dalla emanazione del decreto ministeriale indicato in epigrafe che, con il suo art. 1 (articolo unico), sostituisce il comma 6, dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1998, n. 400; art. 7 che, a sua volta, disciplina - come dice il suo titolo - il «Tracciato e profilo della linea», ed in particolare al comma 7 detta norme relative soprattutto alla prevenzione dal pericolo di frane e valanghe delle aree interessate dagli impianti delle funicolari aeree. Si tratta, peraltro, di una disciplina che investe direttamente materie di competenza legislativa ed amministrativa proprie della provincia autonoma di Bolzano. In relazione a quanto sopra, infatti, la provincia autonoma ricorrente e' titolare, in base agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di: «opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche» (art. 8, n. 13), e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18). Inoltre essa e' titolare anche di altre competenze per vari profili attinenti alla disciplina del decreto ministeriale in questione: sia di tipo esclusivo, in materia di «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica» (art. 8, n. 21 e di «addestramento e formazione professionale» (art. 8, n. 29); sia di tipo concorrente, in materia di «utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9). La riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione non ha inciso su tali competenze se non, tutt'al piu', per rafforzarle. Infatti, da una parte, il secondo comma del nuovo art. 117 della Costituzione non riserva allo Stato nessuna competenza esclusiva che riguardi gli impianti funiviari e le rispettive prescrizioni tecniche e di sicurezza; mentre, dall'altra, il combinato disposto dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2002. ha semmai ampliato le competenze in materia gia' spettanti alla provincia. Le suddette competenze sono, dunque, nella piena disponibilita' della provincia, anche a seguito della emanazione delle relative norme d'attuazione dello statuto. Fra esse merita sin d'ora di essere segnalato l'art. 11 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (recante le norme di attuazione in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), il cui art. 11 riguarda specificamente gli impianti funiviari: su di esso si dovra' tornare in seguito. Sulla base del suddetto assetto di competenze definito dallo statuto, la provincia autonoma ricorrente e' intervenuta piu' volte a disciplinare la materia degli impianti funiviari, anche negli aspetti relativi alla sicurezza dei medesimi; aspetti che, com'e' evidente, ne costituiscono parte integrante ed essenziale. Al riguardo si deve segnalare in primo luogo, la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 (recante «Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico»), la quale contiene una disciplina analitica di tutti gli aspetti relativi alla costruzione ed all'esercizio dei relativi impianti funiviari. In particolare essa, agli artt. 25 e ss., disciplina la progettazione e costruzione degli impianti (fra l'altro prescrivendo - all'art. 25-bis - che gli impianti adibiti ai trasporti di persone debbono essere conformi alla specifica normativa CE che e' ivi richiamata) cosi' come ne disciplina i collaudi, la sorveglianza tecnica degli impianti, le norme tecniche di sicurezza (per le quali il primo comma dell'art. 30 stabiliva che «Fino a quando non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della giunta provinciale, si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la progettazione e la costruzione degli impianti a fune»), le sanzioni amministrative, ecc. Successivamente, e' stato emanato il D.P.G.P. 4 dicembre 1996, n. 48 («Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico») contenente anche delle norme tecniche e relative alla sicurezza degli impianti. In particolare esso definisce le caratteristiche tecniche principali dei progetti di impianti funiviari (art. 4), disciplina i profili della linea (art. 6), la dichiarazione sull'assenza di pericolo di frane e valanghe (articoli 7 e 4, comma 2, lett. k), i collaudi (articoli 18 s.), il regolamento d'esercizio dei singoli impianti, concernente anche la sicurezza dei medesimi (art. 20), le revisioni tecniche degli impianti (articoli 22 s.), la sorveglianza tecnica sull'impianto specie a fini di sicurezza (art. 28), ecc. Per quanto riguarda invece gli impianti funiviari in servizio privato, essi sono disciplinati in modo analogo soprattutto dalla legge provinciale 17 gennaio 2000, n. 5, che, per quanto riguarda in particolare le norme di sicurezza relative agli impianti adibiti anche al trasporto di persone (art. 10, comma 1) rinvia al gia' citato art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973, e quindi anche al citato D.P.G.P n. 48 del 1996. 2. - Tornando al decreto ministeriale impugnato, vale la pena di segnalare innanzitutto che esso (come dice il suo preambolo) e' stato emanato «Visti gli articoli 1 e 95 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che fissa nuove regole in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.». Della disciplina contenuta nel decreto viene in particolare evidenza, ai fini del presente ricorso, la disposizione che introduce il nuovo comma 6 dell'art. 7 dell'originario decreto ministeriale n. 400 del 1998, nella parte in cui essa disciplina gli impianti situati in aree a rischio di valanghe. In particolare essa, ai numeri 2 e 3 della lettera b), stabilisce che, ad evitare che delle valanghe investano gli elementi strutturali fissi dell'impianto, si possa provocare il distacco artificiale e controllato di masse nevose contenute (n. 2); ed inoltre che, qualora il rischio di valanga interessi il solo tracciato dell'impianto, e' ammessa - quale intervento preventivo - la chiusura temporanea dell'impianto fino al superamento della situazione di rischio (n. 3). Quanto poi al successivo n. 4 - che e' quello che specificamente determina la lesione delle attribuzioni provinciali - esso stabilisce che l'adozione degli interventi di tipo preventivo di cui ai precedenti numeri 2 e 3 «e' subordinata all'approvazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un piano di gestione della sicurezza che individua le modalita' operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza; quest'ultimo deve contenere il nominativo del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano. Il responsabile della gestione, il suo sostituto e le figure necessarie all'attuazione del piano devono essere in possesso dell'attestato di frequenza a corsi con superamento di esame finale comprovante la competenza in materia in relazione al ruoli ricoperto nell'ambito del piano: tale attestazione deve essere rilasciata dall'Associazione interregionale neve e valanghe (AINEVA) o da istituzioni pubbliche specializzate italiane o straniere.». Tale disciplina e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma ricorrente per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia di cui all'art. 8, numeri 13, 18, 21 e 29; 9, n. 9; e 16 dello Statuto speciale per il T.- A.A. (d.P.R. 3l agosto l972, n. 670), e relative norme d'attuazione; nonche' dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 in relazione all'art. 117 Cost. (spec. comma 6) 1. - In breve, e con riserva di piu' ampie argomentazioni in una successiva memoria, le ragioni per cui la suddetta disciplina del decreto ministeriale impugnato (art. 7, comma 6, lettera b), n. 4, del d.m. n. 400 del 1998, come sostituito dall'art. 1 del d.m. n. 392 del 2003) e' lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia ricorrente sono le seguenti. Osserviamo in primo luogo che non vi e' dubbio circa l'applicabilita' della suddetta disciplina alle due province autonome, dato che esse sono esplicitamente richiamate dalla disciplina medesima. Il motivo fondamentale della incostituzionalita' e lesivita' della suddetta disciplina e' il fatto che, come gia' risulta da quanto si e' detto in precedenza - essa disciplina una materia di sicura competenza esclusiva della provincia, quale e' la sicurezza degli impianti funiviari, e che questa ha gia' organicamente disciplinato con le leggi ed i regolamenti gia' richiamati in precedenza. In proposito si deve richiamare particolarmente il gia' citato art. 28 della legge provinciale n. 87 del 1973, il quale affida all'Ufficio provinciale trasporti funiviari la sorveglianza tecnica sugli impianti per tutti gli aspetti concernenti la loro sicurezza (compresi quindi quelli relativi alle valanghe) prevedendo espressamente che in presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto l'ufficio ne puo' disporre la sospensione dell'esercizio fino all'eliminazione della situazione di pericolo (si tratta, quindi, di una disciplina del tutto analoga a quella di cui al n. 3 della lettera b) del comma 6 del decreto ministeriale impugnato). La suddetta disciplina legislativa provinciale e' integrata da ulteriori disposizioni di altre leggi provinciali che riguardano anch'esse, appunto, la sicurezza degli impianti funiviari in relazione alle valanghe. Si tratta, soprattutto, dell'art. 7 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18, il cui comma 4-bis prevede la costituzione obbligatoria di commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe in presenza di impianti funiviari soggetti a pericolo di valanghe. Tali commissioni controllano l'andamento dei fenomeni nivometereologici, segnalano tempestivamente l'eventuale incombenza di pericoli di valanghe agli uffici competenti (fra cui anche il suddetto ufficio trasporti funiviari) perche' questi adottino tutti i provvedimenti necessari alla sicurezza degli impianti. Infine, si puo' anche segnalare l'art. 14 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, il quale prescrive che la commissione tecnica per le piste da sci formula pareri vincolanti al fine di garantire che le piste siano situate in zone non soggette a valanghe o comunque protette da tale pericolo e che risultino idonee sotto l'aspetto idrogeologico. 2. - Ne' si potrebbe sostenere che la disciplina ministeriale in questione possa fondarsi sulle norme d'attuazione di cui al gia' citato art. 11 del d.P.R. n. 527 del 1987. Infatti, il primo comma di tale articolo prevede delle competenze statali (che peraltro non riguardano la sicurezza), ma solo per le funivie i cui capolinea «sono situati rispettivamente nel territorio di una delle due province ed in quello di altra regione» (mentre il secondo comma, che comunque non conferisce poteri allo Stato in materia, riguarda soltanto le linee di trasporto funiviario «i cui capolinea sono situati nel territorio della provincia di Trento ed in quello della provincia di Bolzano»). Ma e' chiaro che la disciplina del decreto ministeriale impugnato non riguarda (solo) i suddetti impianti interprovinciali od interregionali. Quanto poi alla disciplina della sicurezza degli impianti il terzo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 527 teneva «ferme le attribuzioni dello Stato in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753». Ma tale norma (che comunque riguardava soltanto le particolari funivie di cui ai suddetti commi 1 e 2) e' stata annullata da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 37 del 1989. Anche per quanto da ultimo osservato, l'applicazione anche alla provincia autonoma ricorrente della specifica disciplina contenuta nel decreto ministeriale in questione qui impugnato non puo' trovare fondamento - come invece abbiamo visto che il suo preambolo afferma - negli articoli 1 e 95 del d.P.R. n 753 del 1980. Non solo perche', secondo una corretta interpretazione dell'art. 1, comma 3, di tale d.P.R. la sua disciplina non sembra applicarsi anche alle funivie (infatti esso si riferisce ai soli servizi di trasporto pubblico «terrestre», mentre le funivie di cui si tratta sono «funicolari aeree» e non gia' «terrestri»: v. infatti art. 1, comma 1, del n. 400 del 1998); ma anche perche' la sua applicabilita' alla provincia ricorrente non e' prevista da alcuna norma d'attuazione, proprio perche' la sicurezza degli impianti funiviari e' un aspetto della competenza esclusiva provinciale sui medesimi. 3. - Un ulteriore, e conseguente, motivo di incostituzionalita' della disciplina in questione sta anche nella seguente circostanza. Ammettiamo, in ipotesi, che vi possa essere una applicabilita' in via «suppletiva» delle norme tecniche di sicurezza dello Stato (e che quindi esse siano «cedevoli») fino a che non intervenga un specifica normativa provinciale in materia, secondo il meccanismo previsto dal gia' citato primo comma dell'art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973. Per la verita', questa disposizione fa rinvio alle sole norme tecniche di sicurezza dello Stato che riguardano la «progettazione» e la «costruzione» degli impianti funiviari, mentre invece la disciplina del decreto ministeriale qui impugnata non riguarda ne' la progettazione, ne' la costruzione, ma semmai la «gestione» od il «funzionamento» degli impianti; ma ammettiamo pure che anche quest'ultima possa rientrare nel rinvio della legge provinciale in virtu' di una interpretazione estensiva della medesima. Ammesso tutto cio', resta comunque fermo il fatto - fondamentale ai fini della salvaguardia delle competenze provinciali - che le norme di sicurezza statali si applicano si' fin tanto che non intervengano quelle provinciali (cfr. il citato art. 30 della legge provinciale n. 87 del 1973), ma solo perche' cosi' ha disposto il legislatore provinciale competente in materia, e non perche' cosi' statuisce la normativa di sicurezza statale. Viceversa e' proprio questo cio' che, inammissibilmente, dispone la impugnata disciplina del n. 4 della lettera b) dell'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale impugnato. Come gia' si e' detto, essa espressamente impone alla provincia l'applicazione della disciplina del numero 4 (e quindi se anche oggi non esistessero gia' norme provinciali corrispondenti in materia - che invece, come si e' visto, esistono gia', quella disciplina statale si porrebbe comunque in insuperabile contrasto con provvedimenti normativi provinciali che intervenissero in futuro a regolare ulteriormente la materia stessa). Non vi e', nel numero 4, alcuna norma di salvezza delle competenze provinciali che consenta di dare a quella disposizione una diversa lettura (diversamente dal n. 7 dove, invece, si rinvia espressamente agli interventi di competenza delle Province «secondo i rispettivi ordinamenti»). Motivo per cui, non puo' esservi dubbio sulla lesione delle attribuzioni costituzionali della provincia provocata dalla disciplina impugnata. 4. - Sotto un ulteriore profilo si puo' anche dedurre la incostituzionalita' e lesivita' della disciplina del decreto ministeriale impugnato per il fatto che si tratta di una disciplina regolamentare che pretende di intervenire in una materia di competenza propria della provincia. La qual cosa e' incompatibile con i principi piu' volte affermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte; ed oggi anche con il principio sancito dal sesto comma dell'art. 117 della Costituzione (applicabile ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).