ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza del 18 giugno 2003 dal Tribunale di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Banca Popolare dell'Irpinia S.r.l. e Antonio Giovanniello, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2004 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che, con ordinanza del 18 giugno 2003, il Tribunale di Ariano Irpino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, «la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge» e che, qualora la documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone «a decorrere dal giorno successivo e sino al mese seguente all'eventuale tardiva produzione della documentazione»; che il giudice rimettente censura la predetta norma in quanto essa introdurrebbe una «irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi dell'edilizia economica e popolare che, a parita' di reddito, sono obbligati a pagare sino al mese seguente all'eventuale tardiva produzione della documentazione un canone mensile pari alla misura massima del canone previsto dall'art. 2 della legge citata per non aver provveduto ad inviare allo IACP la documentazione richiesta», riflettendo la previsione del trattamento sanzionatorio, nel caso di inadempimento del predetto obbligo di comunicazione, il «perseguimento di un interesse dell'amministrazione - che in luogo di accertare autonomamente il reddito onera l'assegnatario a comunicarlo - sganciato da posizioni di effettiva diversita' sostanziale»; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - «notevolmente penalizzante» per l'assegnatario rispetto alla normativa statale (legge 8 agosto 1977, n. 513, artt. 22 e segg.), in quanto consentirebbe l'aumento del canone anche in assenza di una preventiva diffida - violerebbe, altresi', il diritto di difesa dell'assegnatario, dal momento che a nulla varrebbe «la dimostrazione in giudizio, previa esibizione delle dichiarazioni dei redditi di riferimento, che il reddito percepito mai avrebbe giustificato alcun aumento del canone». Considerato che il Tribunale di Ariano Irpino dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Campania 14 agosto 1997, n. 19 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui, stabilendo che l'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve produrre, su richiesta degli enti gestori, a fini di accertamento periodico del reddito, la documentazione necessaria entro il 30 giugno di ogni biennio e che, qualora tale documentazione non venga prodotta entro tale data, si applica la misura massima del canone, porrebbe in essere una irragionevole disparita' di trattamento tra soggetti assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare in funzione dell'avere o meno gli stessi, a parita' di reddito, provveduto ad inviare all'ente gestore la documentazione richiesta; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata - che, tra l'altro, risulterebbe «notevolmente penalizzante» per l'assegnatario rispetto alla normativa statale - lederebbe altresi' il diritto di difesa dell'assegnatario, non avendo alcun rilievo la dimostrazione in giudizio che il reddito percepito non avrebbe giustificato alcun aumento del canone; che la disposizione censurata, nella parte in cui obbliga l'assegnatario a produrre la documentazione necessaria, entro il 30 giugno di ogni biennio, va considerata nell'ambito della disciplina sull'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica volta a perseguire la finalita' di favorire l'accesso all'abitazione, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato, a categorie di cittadini meno abbienti; che, pertanto, nel quadro di questa finalita', l'onere della comunicazione posto a carico dell'assegnatario va valutato in corrispondenza del beneficio dell'assegnazione dell'alloggio, cosicche' non irragionevolmente la norma censurata stabilisce che, nei confronti degli assegnatari che non abbiano prodotto la documentazione richiesta entro il termine previsto, si applica - a parita' di reddito - la misura massima del canone, tanto piu' che il predetto onere di comunicazione e' disciplinato dalla legge regionale in modo tale da non renderne ingiustificatamente gravoso l'adempimento, risultando anche agevolato il perseguimento dell'interesse pubblico all'accertamento del reddito degli assegnatari; che e' altresi' da escludere il vulnus dell'art. 24 della Costituzione, non determinando in alcun modo la disposizione censurata effetti di natura processuale; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.