ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con  ordinanza  del 20 maggio 2003 dal giudice di
pace  di Vignola nel procedimento civile vertente tra Di Rito Roberto
e  il  Prefetto  di Modena, iscritta al n. 662 del registro ordinanze
2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 10 marzo 2004 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  del 20 maggio 2003, il giudice di
pace di Vignola ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 126,  comma 7,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,
n. 285  (Nuovo  codice della strada), nella parte in cui prevede, per
la fattispecie di guida con patente scaduta di validita', la sanzione
accessoria  del  fermo  del  veicolo  per un periodo di due mesi, per
contrasto  con  gli  artt. 76  e  77 della Costituzione, in relazione
all'art. 2,  comma 1,  lettera  mm), della legge 22 marzo 2001, n. 85
(Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada);
        che,  in  punto  di  fatto, il giudice a quo espone di essere
stato  adito  dal  proprietario  di  un'automobile per l'annullamento
della   sanzione   accessoria   del   fermo   del   veicolo  disposta
dall'autorita' di pubblica sicurezza per guida con patente scaduta di
validita';
        che  lo  stesso giudice espone altresi' di aver disposto, con
il  decreto di fissazione dell'udienza, la sospensione della sanzione
accessoria e la restituzione del veicolo al ricorrente;
        che,  cio'  premesso  in  fatto,  il  remittente  osserva che
l'art. 126,  comma 7,  del  codice della strada prevede, per la guida
con  patente scaduta di validita', oltre alla sanzione amministrativa
pecuniaria,  anche  la sanzione accessoria del ritiro della patente e
del fermo del veicolo;
        che  il  giudice  a  quo  evidenzia  come  l'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge delega n. 85 del 2001 preveda l'eliminazione
della  sanzione  accessoria  del  fermo  del  veicolo  da  parte  del
legislatore delegato;
        che,  tuttavia,  il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
(Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada,
a  norma  dell'art. 1,  comma 1,  della  legge 22 marzo 2001, n. 85),
emanato  in  attuazione  della  predetta  legge  delega,  ha lasciato
inalterato  il  regime sanzionatorio per la guida con patente scaduta
di validita';
        che,  secondo  il  remittente,  la  previsione,  nella  norma
denunciata,   della   sanzione   accessoria  del  fermo  del  veicolo
contrasterebbe con gli artt. 76 e 77 della Costituzione;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo    che   la   questione   sia   dichiarata   manifestamente
inammissibile,  in  quanto  il  remittente ha censurato «non la norma
delegata  emanata  in  attuazione della richiamata legge delega n. 85
del  2001,  ma  una  precedente  disposizione  recata da diverso atto
legislativo».
    Considerato  che,  successivamente  al deposito dell'ordinanza di
remissione,   l'art. 2   del  decreto-legge  27  giugno 2003,  n. 151
(Modifiche  ed integrazioni al codice della strada), convertito nella
legge 1° agosto 2003, n. 214, ha eliminato la sanzione accessoria del
fermo  del veicolo per la fattispecie di guida con patente scaduta di
validita';
        che,   tuttavia,   la  suddetta  modifica  non  puo'  trovare
applicazione  nel  giudizio  a  quo, atteso che, ai sensi dell'art. 1
della  legge 24 aprile 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in
materia  di  illeciti  amministrativi,  la  condotta sanzionata resta
assoggettata   alla   legge   del  tempo  del  suo  verificarsi,  con
conseguente   inapplicabilita'   della   disciplina  posteriore  piu'
favorevole;
        che  il  giudice  a  quo ha errato nella individuazione della
norma  da  censurare,  in  quanto  egli avrebbe dovuto impugnare, per
contrasto  con  gli artt. 76 e 77 della Costituzione, non l'art. 126,
comma 7,  del d.lgs. n. 285 del 1992 rimasto inalterato, ma il d.lgs.
n. 9   del   2002,  nella  parte  in  cui  non  avrebbe  previsto  la
soppressione della sanzione accessoria del fermo del veicolo;
        che  la  giurisprudenza  di  questa  Corte ha osservato che i
parametri  costituzionali  invocati  «reggono soltanto i rapporti fra
legge  delegante  e  decreto legislativo delegato, ... ed e' pertanto
fuor    d'opera    assumerli    quale   stregua   del   giudizio   di
costituzionalita' ... qualora sia questione di una norma contenuta in
un atto estraneo a quei rapporti» (sentenza n. 218 del 1987);
        che,  pertanto,  la  questione  e' da ritenere manifestamente
inammissibile.
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e  l'art. 9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.