IL TRIBUNALE

    Visti gli atti del procedimento penale iscritto a nome di Minescu
Nicolae, cittadino rumeno, per il delitto ex art. 635 c.p.;
    Attesa  l'eccezione  di  nullita'  del  decreto  di  citazione  a
giudizio  formulata  dal  difensore  ai sensi dell'art. 552, comma 2,
c.p.p.
    Premesso  che  all'odierna  udienza  la  difesa  ha  eccepito  la
nullita'  del  decreto  di citazione a giudizio osservando che ne' il
decreto,  ne' l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sono
stati tradotti in lingua rumena o altra lingua compresa dal Minescu;
        Che,  a  sostegno  di  tale  eccezione, la difesa ha invocato
tanto  la disposizione dettata dall'art. 6, comma 3, lettera a) della
legge  n. 418/1955  n. 848  (ratifica ed esecuzione della Convenzione
per   la   salvaguardia   dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali,  firmata  a  Roma  il  4 novembre 1950 e del Protocollo
addizionale  alla  Convenzione  stessa,  firmato a Parigi il 20 marzo
1952)  quanto  quella  dettata  dall'art. 111,  comma  3  Cost. (come
novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2);

                            O s s e r v a

    La  legge  non  annovera  tra  le  cause  di  nullita' la mancata
traduzione  degli atti del procedimento penale in una lingua compresa
dall'imputato,  onde,  in  applicazione del principio di tassativita'
delle nullita', l'eccezione dovrebbe essere rigettata.
    Inoltre    entrambe   le   disposizioni   di   legge   richiamate
presuppongono  che l'interessato non comprenda la lingua usata per la
redazione  dell'atto,  ma  (per  quanto  attiene  al  processo penale
italiano)  non  e'  previsto alcun obbligo di accertamento preventivo
della  conoscenza  o  della  non  conoscenza della lingua italiana da
parte dello straniero.
    Entrambi  i rilievi costituiscono motivo per ritenere rilevanti e
non   manifestamente   infondate   due   questioni   di  legittimita'
costituzionale  strettamente  connesse,  entrambe  aventi  ad oggetto
l'art. 109,  comma  1  c.p.p.; ed entrambe per sospetto contrasto con
l'art. 111,  comma  3 Cost. La prima questione investe la norma nella
parte  in  cui  non prevede che siano nulli gli atti del procedimento
penale  compiuti  in  lingua italiana ove l'imputato straniero non la
comprenda.
    La  seconda la investe nella parte in cui non prevede che, a tale
scopo,  fin  dal  primo  atto  del  procedimento,  lo  straniero  sia
interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana.