ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  del  decreto-legge
24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e
di  procedimenti  civili  davanti  al  tribunale  per  i  minorenni),
convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23
giugno 2001,   n. 240;   del  decreto-legge  1° luglio  2002,  n. 126
(Disposizioni   urgenti   in   materia   di  difesa  d'ufficio  e  di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni), convertito
in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 agosto 2002,
n. 175;   dell'art. 15   del  decreto-legge  24  giugno 2003,  n. 147
(Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali), convertito
in  legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2003,
n. 200,  promossi  con  quattro  ordinanze  del  14 agosto  2003  dal
Tribunale  per  i  minorenni di L'Aquila, rispettivamente iscritte ai
nn.  da  795  a  798  del  registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 40,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 aprile 2004 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse in data
14 agosto  2003,  nel corso di altrettante procedure di adottabilita'
di  minori  aperte  su  richiesta  del pubblico ministero a causa del
comportamento  dei  genitori  tale  da  configurare una situazione di
sostanziale  abbandono,  il  Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge
24 aprile 2001, n. 150 (Disposizioni urgenti in materia di adozione e
di  procedimenti  civili  davanti  al  tribunale  per  i  minorenni),
convertito  in  legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23
giugno 2001,   n. 240   (impugnazione,   quella   relativa   a   tale
decreto-legge,  risultante  peraltro  solo  dalla  motivazione  delle
ordinanze  di  rimessione,  e  non  dal  rispettivo dispositivo); del
decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126 (Disposizioni urgenti in materia
di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per
i  minorenni),  convertito  in  legge, con modificazioni, dall'art. 1
della  legge 2 agosto 2002, n. 175; dell'art. 15 del decreto-legge 24
giugno 2003,  n. 147  (Proroga  di  termini  e  disposizioni  urgenti
ordinamentali),  convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge 1° agosto 2003, n. 200.
    Nelle  ordinanze  si precisa che, con decreto del 23 maggio 2003,
il  Presidente  del  Tribunale  aveva  convocato  innanzi  al giudice
delegato,  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
per  la  udienza  del  10  giugno 2003, i genitori del minore, che si
erano  presentati  assistiti  da  un  difensore  di fiducia, e che il
giudice  aveva  sentito in contraddittorio, essendo presente anche il
pubblico   ministero.   Quest'ultimo  aveva  formulato  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  n. 150  del 2001,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dall'art. 1  della legge
n. 240  del  2001, che aveva differito al momento della emanazione di
una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per
la  dichiarazione  dello  stato di adottabilita' e alla emanazione di
nuove  disposizioni  nei procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ. -
con   il   limite,  inserito  dalla  legge  di  conversione,  del  30
giugno 2002  -  la  entrata  in vigore delle disposizioni processuali
della   legge   28 marzo   2001,  n. 149,  ed  in  particolare  delle
disposizioni  che  prevedevano  la procedura di pieno contraddittorio
tra  le  parti, con l'obbligo dell'assistenza tecnica, e la pronuncia
con  sentenza  nella  fase relativa alla dichiarazione dello stato di
adottabilita',  oltre  alle disposizioni concernenti detta assistenza
nei  procedimenti di cui all'art. 336 cod. civ; e del successivo d.l.
n. 126  del 2002, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1
della legge n. 175 del 2002, che aveva prorogato tale differimento al
30  giugno 2003. Ad avviso del pubblico ministero, il continuo rinvio
era  incompatibile con la necessita' e l'urgenza che costituiscono, a
norma   dell'art. 77   della   Costituzione,   i   presupposti  della
decretazione di urgenza.
    In  punto  di  rilevanza  della  questione, il pubblico ministero
riteneva  che  la  stessa risiedesse nella mancata possibilita' delle
parti di utilizzare il nuovo rito, di maggiore garanzia e speditezza,
«con  accesso  diretto  ed immediato al contraddittorio e non solo in
maniera  indiretta»,  come in realta' stava bensi' avvenendo, ma solo
«nell'ambito  della discrezionalita' del giudice delegato», che aveva
deciso  di  conformare  l'udienza il piu' possibile al nuovo rito, di
imminente entrata in vigore.
    Al termine della istruttoria, il giudice, in tutti i procedimenti
a  quibus,  aveva  rinviato la udienza per la necessita' di audizione
del   minore   e  dei  parenti.  Nelle  more  era  stato  emanato  il
decreto-legge   n. 147  del  2003,  che,  all'art. 15,  aveva  ancora
differito  la entrata in vigore delle norme di cui si tratta, fino al
30  giugno 2004. Alla successiva udienza, il pubblico ministero aveva
confermato  la  propria  eccezione  di illegittimita' costituzionale,
rafforzata, a suo avviso, dal nuovo decreto-legge.
    Il  collegio,  al  quale  il giudice delegato aveva sottoposto la
questione, ha fatto proprio il dubbio di costituzionalita', anche con
riferimento all'ultimo dei decreti-legge, nelle more convertito nella
legge  n. 200  del  2003,  nonche'  le  ragioni  di  rilevanza  della
questione   nei  giudizi  a  quibus  gia'  individuate  dal  pubblico
ministero,  cui  ha  aggiunto  la  considerazione  dell'interesse del
minore  ad  avere  a  suo favore un rito piu' rapido, che concentra e
riunisce in se' la fase preliminare e quella di merito.
    Il  giudice  a quo ritiene che la evidente mancanza dei requisiti
della   necessita'   ed  urgenza  richiesti  per  la  emanazione  dei
decreti-legge risulti proprio dal rinvio della disciplina processuale
di  cui si tratta alla emanazione di una legge futura ed incerta, non
rilevando  in  contrario  il termine - apposto, tra l'altro, nel caso
del  primo  dei  decreti-legge,  solo dalla legge di conversione - in
quanto eccessivamente protratto nel tempo.
    Si   sottolinea   nelle   ordinanze   che   la  dichiarazione  di
incostituzionalita'  del decreto-legge non determinerebbe alcun vuoto
normativo,  in  quanto  farebbe  rivivere  le disposizioni differite,
mentre,  al  fine  di  rendere  effettivi i principi proclamati nella
legge  n. 149  del  2001  nell'attesa di una disciplina specifica, si
potrebbe procedere per analogia applicando l'attuale normativa per la
difesa dei meno abbienti.
    2.  - Nei giudizi innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello   Stato,   che   ha   concluso,  oltre  che  per  la  manifesta
inammissibilita'  delle  questioni  per  difetto di motivazione sulla
rilevanza,  per  la manifesta infondatezza delle stesse, in quanto il
sindacato  della  Corte  costituzionale non potrebbe sovrapporsi alla
valutazione  di  opportunita'  politica riservata al Parlamento, e la
carenza dei presupposti della necessita' e dell'urgenza richiesti per
la  emanazione  del decreto-legge assumerebbe rilievo quale parametro
di   costituzionalita'  della  norma  solo  se  chiara  e  manifesta,
connotato non ricorrente nella specie.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  questioni di legittimita' costituzionale sollevate dal
Tribunale  per  i  minorenni di L'Aquila con le ordinanze indicate in
epigrafe  hanno  ad  oggetto: il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150
(Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili
davanti al tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni,
nella  legge 23 giugno 2001, n. 240 (impugnazione risultante peraltro
dalla  sola motivazione delle ordinanze); il successivo decreto-legge
1° luglio  2002,  n. 126  (Disposizioni  urgenti in materia di difesa
d'ufficio  e  di  procedimenti  civili  davanti  al  tribunale  per i
minorenni), convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2002,
n. 175;  ed infine l'art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
(Proroga   di   termini   e   disposizioni   urgenti  ordinamentali),
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 1° agosto 2003, n. 200.
Queste disposizioni sono censurate nella parte in cui rispettivamente
prevedono   il   differimento   dell'efficacia   delle   disposizioni
processuali  della  legge  28 marzo  2001,  n. 149  al  momento della
emanazione,  prevista  per  non  oltre  il  30  giugno 2002,  di  una
specifica  disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la
dichiarazione  dello  stato  di  adottabilita', nonche' le successive
proroghe  del  differimento  stesso  al 30 giugno 2003 e infine al 30
giugno 2004.
    Tali   norme,   che   si  sostanziano  in  una  serie  di  rinvii
dell'applicabilita'  di  una  parte della disciplina introdotta dalla
legge  n. 149 del 2001, ad avviso del giudice rimettente sarebbero in
contrasto  con  l'art. 77  della  Costituzione,  poiche'  i  relativi
decreti-legge  sarebbero  stati  emanati  in  carenza dei presupposti
della necessita' e dell'urgenza, i quali soli legittimano l'esercizio
della decretazione di urgenza.
    2.  -  I giudizi in oggetto, concernendo la medesima questione in
riferimento  agli  stessi parametri costituzionali, vanno riuniti per
essere trattati congiuntamente e definiti con un'unica pronuncia.
    3. - La questione non e' fondata.
    Ai  fini  dello  scrutinio  di  costituzionalita'  delle norme in
oggetto   e'   opportuno  innanzi  tutto  puntualizzare  gli  aspetti
temporali  della  vicenda.  La  legge 28 marzo 2001, n. 149, che reca
modifiche  alla precedente legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
adozione  ed affidamento dei minori, nonche' riguardo a provvedimenti
in  tema  di potesta' genitoriale, ha introdotto una nuova disciplina
dell'adozione,   sia  di  carattere  sostanziale,  sia  di  carattere
processuale.  Mentre  le  disposizioni  di carattere sostanziale sono
entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge
n. 149  e  cioe'  il 27 aprile 2001, viceversa per le disposizioni di
carattere  processuale  il  decreto-legge  24 aprile 2001, n. 150, ha
disposto il differimento della loro efficacia fino alla emanazione di
una  specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti in
questione,   nonche'   in  quelli  ex  art. 336  del  codice  civile,
stabilendo  che,  fino a quel momento, in via transitoria, continuano
ad applicarsi le disposizioni processuali previgenti.
    Questo  disposto normativo e' stato ripetutamente prorogato dagli
altri  decreti-legge  censurati,  l'ultimo dei quali, ossia quello 24
giugno 2003,  n. 147,  convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200,
ha  fissato  il  termine  del  30  giugno 2004.  I  suddetti decreti,
ancorche'  convertiti,  sarebbero,  secondo  il  giudice  rimettente,
costituzionalmente  illegittimi,  giacche'  dispongono  un prolungato
rinvio dell'entrata in vigore delle norme indicate; rinvio di per se'
incompatibile con i presupposti della necessita' e dell'urgenza. Tale
assunto non e' pero' condivisibile.
    Nella   giurisprudenza   costituzionale  e'  stato  ripetutamente
affermato  che  il  sindacato  sulla esistenza e sull'adeguatezza dei
presupposti  per  la  decretazione  di urgenza puo' essere esercitato
solo  in  presenza  di  una  situazione  di  «evidente  mancanza» dei
requisiti  stessi  (cfr.  da ultimo le sentenze n. 6 del 2004, n. 341
del  2003, n. 16 del 2002). Tale non puo' certo essere considerata la
situazione  in  esame, giacche' la disciplina transitoria, introdotta
dai  decreti-legge  censurati, si e' resa necessaria per il fatto che
la   citata   legge   n. 149   del   2001,  nel  prevedere  l'obbligo
dell'assistenza  legale,  non  contiene  specifiche  disposizioni  in
ordine  alla  difesa di ufficio in favore di genitori e minori. Dalla
carenza  di  tali disposizioni potrebbe infatti, come si rileva anche
dalla  relazione  del  Governo  ai  rispettivi  disegni  di  legge di
conversione,  nonche',  piu'  in  generale,  dal  relativo  dibattito
parlamentare,  derivare  un pregiudizio alla effettivita' del diritto
di  difesa  del minore, soprattutto tenendo conto della necessita' di
avvalersi nei procedimenti in questione di professionisti in possesso
di  competenze  adeguate alla particolarita' e alla delicatezza della
funzione da assolvere.
    Sulla  base  di queste considerazioni non si puo' quindi dire che
sussista  quella «evidente mancanza» dei presupposti di necessita' ed
urgenza,  che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, preclude il
ricorso alla decretazione di urgenza.