TRIBUNALE

    Visti  gli atti del procedimento penale n. 4294/2003 R.G.N.R. nei
confronti  di:  Morganti  Milena,  nata  a  La  Maddalena  (Sassari),
residente  Campo  nell'Elba  (Livorno) loc. Vallebuia n. 21, imputata
del reato di cui all'art. 109 e 17 TULPS perche', nella sua' qualita'
di   gestore   dell'albergo   «Locanda  dell'Amicizia»,  ometteva  di
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  entro le ventiquattro ore dal
loro  arrivo le generalita' delle seguenti persone alloggiate il 23 e
il 24 giugno 2003: (omissis);
    In  Campo  nell'Elba  (Livorno)  il 24 giugno 2003 e il 25 giugno
2003.
    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Il  pubblico  ministero  avanza  richiesta  di  decreto penale di
condanna  nei  confronti  dell'imputata  per  il  reato  ascritto  in
rubrica.
    Alla  luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che
la  Morganti, gestore di un esercizio alberghiero in Campo nell'Elba,
ebbe  a notificare con ritardo all'autorita' di pubblica sicurezza la
presenza di alcuni ospiti.
    Tale  condotta  risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109,
comma  3,  ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e
pertanto,  in  difetto  di  altri  possibili riferimenti, deve essere
ricondotta  alle  statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale
sanzionata  con  la  pena  alternativa dell'arresto sino a tre mesi o
dell'ammenda sino ad Euro 206,00.
    Come  noto  il  testo  dell'art. 109 TULPS e' stato ripetutamente
interessato da interventi del legislatore.
    Quello attuale e' stato recentemente introdotto dall'art. 8 legge
29 marzo 2001, n. 135.
    In  precedenza  la  condotta in questione era stata depenalizzata
dall'art. 7,  comma  2,  legge  30 maggio 1995, n. 203, cio' rispetto
alle  previsioni  precedenti  che  l'avevano sanzionata invece con le
pene dell'arresto e dell'ammenda.
    La  scelta  di  depenalizzare realizzata con la . n. 203/1995 era
apparsa in linea con quella gia' operata con il d.lgs. n. 480/1994 di
sanzionare  le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in via meramente
amministrativa.
    Il  primo  infatti  prevede  l'obbligo  di munirsi di licenza per
l'esercizio dell'attivita' alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua
volta a chi intenda esercitare attivita' di affittacamere e simili di
provvedere  ad  una  preventiva dichiarazione all'autorita' locale di
pubblica  sicurezza,  specificando altresi' (comma 3) che il questore
puo'  vietare  l'attivita' per specifici motivi di ordine e sicurezza
pubblica.
    In  ragione  di  cio' sembrava - e sembro' - logico e commisurato
trasformare   in   illecito   amministrativo   l'omessa  o  ritardata
comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorquando tale ormai era
addirittura l'esercizio irregolare dell' intera attivita'.
    La  modifica  operata  dall'art. 8  legge  29  marzo 2001, n. 135
ripristina   la   condizione   di   disequilibrio   che,   conseguita
all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995.
    La  nuova  scelta  pone  allora  il  non  infondato dubbio che il
principio  di  ragionevolezza  che  deve  sempre  assistere le scelte
normative   risulti   scalfito   dall'aver  previsto,  a  fronte  del
mantenimento  della  sanzione amministrativa per l'illecito esercizio
tout court di un'attivita' di ricezione turistica, la sanzione penale
per  la  violazione di una delle modalita' sancite dalla legge per la
sua   corretta   conduzione,   ovvero   la  tempestiva  comunicazione
all'autorita'  di  p.s.  dei  dati personali inerenti gli ospiti (con
massima  contraddizione  laddove  le due violazioni vengano consumate
congiuntamente).   Si   ritiene   pertanto  di  dover  sottoporre  la
questione,   rilevante   e   non   manifestamente   infondata,  della
compatibilita'  costituzionale dell'art. 109 TULPS con l'art. 3 Cost.
nella  parte  in  cui  prevede  la  sanzione  penale  per  l'omessa o
ritardata  comunicazione  dei  nominativi degli ospiti di un albergo,
laddove  gli  artt. 86  e  108  TULPS  stabiliscono  la mera sanzione
amministrativa  in  caso  di  esercizio dell'attivita' senza licenza,
senza  previa  dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza o in
spregio del divieto del questore.