TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale n. 4294/2003 R.G.N.R. nei confronti di: Morganti Milena, nata a La Maddalena (Sassari), residente Campo nell'Elba (Livorno) loc. Vallebuia n. 21, imputata del reato di cui all'art. 109 e 17 TULPS perche', nella sua' qualita' di gestore dell'albergo «Locanda dell'Amicizia», ometteva di all'autorita' di pubblica sicurezza entro le ventiquattro ore dal loro arrivo le generalita' delle seguenti persone alloggiate il 23 e il 24 giugno 2003: (omissis); In Campo nell'Elba (Livorno) il 24 giugno 2003 e il 25 giugno 2003. Ha emesso la seguente ordinanza. Il pubblico ministero avanza richiesta di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputata per il reato ascritto in rubrica. Alla luce di quanto emerge dagli atti risulta effettivamente che la Morganti, gestore di un esercizio alberghiero in Campo nell'Elba, ebbe a notificare con ritardo all'autorita' di pubblica sicurezza la presenza di alcuni ospiti. Tale condotta risulta contraria a quanto imposto dall'art. 109, comma 3, ultima parte, TULPS; la norma non indica alcuna sanzione e pertanto, in difetto di altri possibili riferimenti, deve essere ricondotta alle statuizioni generali dell'art. 17 TULPS e come tale sanzionata con la pena alternativa dell'arresto sino a tre mesi o dell'ammenda sino ad Euro 206,00. Come noto il testo dell'art. 109 TULPS e' stato ripetutamente interessato da interventi del legislatore. Quello attuale e' stato recentemente introdotto dall'art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135. In precedenza la condotta in questione era stata depenalizzata dall'art. 7, comma 2, legge 30 maggio 1995, n. 203, cio' rispetto alle previsioni precedenti che l'avevano sanzionata invece con le pene dell'arresto e dell'ammenda. La scelta di depenalizzare realizzata con la . n. 203/1995 era apparsa in linea con quella gia' operata con il d.lgs. n. 480/1994 di sanzionare le violazioni degli artt. 86 e 108 TULPS in via meramente amministrativa. Il primo infatti prevede l'obbligo di munirsi di licenza per l'esercizio dell'attivita' alberghiera; l'art. 108 TULPS impone a sua volta a chi intenda esercitare attivita' di affittacamere e simili di provvedere ad una preventiva dichiarazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, specificando altresi' (comma 3) che il questore puo' vietare l'attivita' per specifici motivi di ordine e sicurezza pubblica. In ragione di cio' sembrava - e sembro' - logico e commisurato trasformare in illecito amministrativo l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti, allorquando tale ormai era addirittura l'esercizio irregolare dell' intera attivita'. La modifica operata dall'art. 8 legge 29 marzo 2001, n. 135 ripristina la condizione di disequilibrio che, conseguita all'intervento del 1994, era stata prontamente ovviata nel 1995. La nuova scelta pone allora il non infondato dubbio che il principio di ragionevolezza che deve sempre assistere le scelte normative risulti scalfito dall'aver previsto, a fronte del mantenimento della sanzione amministrativa per l'illecito esercizio tout court di un'attivita' di ricezione turistica, la sanzione penale per la violazione di una delle modalita' sancite dalla legge per la sua corretta conduzione, ovvero la tempestiva comunicazione all'autorita' di p.s. dei dati personali inerenti gli ospiti (con massima contraddizione laddove le due violazioni vengano consumate congiuntamente). Si ritiene pertanto di dover sottoporre la questione, rilevante e non manifestamente infondata, della compatibilita' costituzionale dell'art. 109 TULPS con l'art. 3 Cost. nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo, laddove gli artt. 86 e 108 TULPS stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attivita' senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorita' di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore.