IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Sevgican  Suzi  e  Acenova  Cunceva  Teodora sono state tratte in
arresto  in  data  19  marzo  2004  in  flagranza  del  reato  di cui
all'art. 14  comma  5-ter  del  decreto  legislativo n. 286/1998 come
modificato  dalla legge 189/2002 e presentati in data odierna davanti
a  questo  giudice  per  il  giudizio  di  convalida,  a  seguito  di
contestata  inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio dello
Stato  impartito ad entrambi con provvedimenti del Questore di Milano
notificati in data 13 marzo 2004.
    In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto
trattandosi  di  arresto  obbligatorio,  mentre la difesa ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'  dell'arresto  medesimo,
richiamando  i  principi  sanciti  dall'art. 13 della Costituzione in
tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale.
    Il  terzo  comma  dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare  provvedimenti  provvisori.....»  di  carattere  restrittivo
della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art. 14 comma 5-quinquies della cui legittimita' costituzionale
si   discute   prevede   l'arresto   in   flagranza   per   un  reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (artt. 380  e  381 cpp), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dallo  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.
    Alla   fattispecie   di   reato   in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il terzo comma dell'art. 13 della Costituzione
configura   il   potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza  in  materia  come una forma eccezionale di «anticipazione»
dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di  specie parrebbe invece
prospettarsi  un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di
polizia  di  un  autonomo  potere  di  coercizione  (potendo  privare
l'arrestato  della  liberta' personale per un tempo che arriva fino a
48  ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che
non  prevede  alcun  potere  coercitivo  in  capo  al  giudice (unico
soggetto  cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e  per  la  quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di
questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto,  va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti  di stretta necessita' previsti dall'art. 13 terzo comma Cost.
e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto in flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni  della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta'  le indagate in mancanza di titolo detentivo, non avendo
chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per
il caso di specie.
    Sussistono   i   presupposti   per   concedere   il   nulla  osta
all'espulsione degli arrestati.
    Le  risultanze  processuali  impongono  la  trasmissione di copia
degli  atti  alla  Procura  del Tribunale di Milano in relazione alle
false generalita' fornite dall'arrestata Sevgican Suzi ai carabinieri
con  riferimento  alla  data  di nascita, avendo la stessa dichiarato
agli  operanti  di  essere  nata  in  data 30 novembre 1977 mentre in
udienza ha dichiarato di essere nata in data diversa.