ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 8 e 10,
commi 4  e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per
la  riforma  del sistema fiscale statale), promosso con ricorso della
Regione   Toscana,   notificato   il  12 giugno 2003,  depositato  in
cancelleria  il  18  giugno 2003  ed  iscritto  al n. 53 del registro
ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  25 maggio  2004  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Lorenzoni  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 12 giugno 2003 e depositato il 18
successivo  (reg.  ric.  n. 53  del  2003),  la  Regione  Toscana  ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale in via principale
degli  artt. 8  e  10,  commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80
(Delega  al  Governo  per la riforma del sistema fiscale statale), in
riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione.
    Secondo  la  Regione,  le  disposizioni  impugnate,  delegando il
Governo  ad  adottare  uno o piu' decreti legislativi per la graduale
eliminazione   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP),    individuandone   i   criteri   direttivi   (art. 8   )   e
disciplinandone  l'attuazione,  anche  con riferimento alla copertura
finanziaria  (art. 10,  commi 4  e  5),  sono lesive delle competenze
regionali costituzionalmente garantite dagli articoli 117 e 119 della
Costituzione, nella loro nuova formulazione.
    Premesso  che  l'IRAP  e'  stata qualificata come tributo proprio
delle  Regioni  dalla Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 1999)
in  riferimento all'originaria formulazione dell'art. 119 Cost. - che
contrapponeva i tributi propri alle «quote dei tributi erariali» - la
ricorrente sostiene che l'IRAP e', a maggior ragione oggi, un tributo
proprio.   Infatti,  mentre  prima  sarebbe  stato  semmai  possibile
ricomprenderla tra le «quote dei tributi erariali» (ma la Corte lo ha
escluso),  secondo  il nuovo art. 119 Cost., oltre ai tributi propri,
Regioni ed enti locali possono disporre solo di «compartecipazioni ai
tributi  erariali», compartecipazione che presuppone una ripartizione
del  gettito  con  l'ente  competente  ad istituire e disciplinare il
tributo, mentre l'IRAP e' annoverabile tra quelli propri perche' alle
Regioni   spetta   integralmente  il  relativo  gettito,  cosi'  come
rientrano   nella   stessa  categoria  tutti  i  tributi  attualmente
esistenti che abbiano analoga caratteristica.
    Cio'  che  conta,  aggiunge  la  Regione  Toscana,  e' proprio la
spettanza  del  gettito,  perche'  la  competenza  a  disciplinare il
tributo  dipende  dal modo in cui la Costituzione ripartisce i poteri
tra Stato e Regioni in ordine ai tributi propri.
    Mentre sulla base del vecchio assetto costituzionale, sostiene la
ricorrente,  la  Corte  ha  potuto  escludere  che  la  legge statale
istitutiva  dell'IRAP,  che  ne  disciplina  ogni  aspetto,  violasse
l'autonomia  regionale,  con  il  nuovo  Titolo V della Parte seconda
della  Costituzione  lo  Stato  ha  perso il potere di disciplinare i
tributi  propri delle Regioni; conseguentemente, disposizioni statali
del  genere  di  quelle istitutive dell'IRAP restano in vigore sino a
che  le  Regioni non provvedano a modificarle, esercitando la propria
potesta'  legislativa,  e  lo  Stato  non  puo' sopprimere un tributo
regionale.
    In particolare, argomenta la Regione, la Corte - pur qualificando
l'IRAP  tributo  regionale  -  ha  escluso  la lesione dell'autonomia
normativa regionale (con riferimento alla Regione Siciliana, titolare
per  questo  profilo  dei  medesimi  spazi  delle  Regioni ordinarie:
sentenze  n. 111  e  n. 138 del 1999), fondando l'interpretazione del
vecchio  art. 119  Cost.  su  due  elementi  connessi. Da un lato, la
potesta'   impositiva  e'  conferita  alle  Regioni  dalle  leggi  di
coordinamento,  volte  a  stabilire  forme  e  limiti  dell'autonomia
finanziaria  e  ad attribuire alle Regioni i tributi propri (sentenza
n. 156  del  1990);  dall'altro,  questa  potesta'  -  distinta dalla
potesta'  legislativa  di  cui  al  precedente art. 117, primo comma,
della  Costituzione  -  non  si configura di tipo concorrente ma come
attuativa,  alla  stregua  dell'ultimo  comma  dello  stesso articolo
(sentenze n. 355 del 1998 e n. 295 del 1993).
    Con  il  nuovo  Titolo V, prosegue la Regione, questi presupposti
sono  venuti  meno.  Infatti, l'art. 119 Cost. riconosce direttamente
alle  Regioni la potesta' impositiva, potesta' residuale esclusiva ai
sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., atteso che il secondo comma
dello stesso articolo attribuisce alla potesta' esclusiva dello Stato
solo  la disciplina del suo sistema contabile e tributario, omettendo
ogni  riferimento  al  sistema  tributario delle Regioni e degli enti
locali.  Conseguentemente,  gli  unici  limiti all'esercizio da parte
delle  Regioni  della loro potesta' impositiva sono ravvisabili nella
competenza concorrente dello Stato relativa al coordinamento mediante
principi   fondamentali   del  sistema  tributario  e  della  finanza
pubblica.
    2.  -  Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.
    Premesso  che  l'IRAP, nonostante il suo gettito sia attribuito -
anche  se  non  integralmente  -  all'ente  regionale, e' istituita e
disciplinata  con  legge  statale,  la  quale ne individua caratteri,
soggetti,   presupposti   ed   imponibile,   rimanendo  rimesse  alla
competenza  regionale  solo  la misura delle aliquote e la disciplina
delle  procedure  applicative,  sempre nei limiti fissati dalla legge
statale,  la difesa erariale sostiene la conformita' al nuovo assetto
costituzionale delle disposizioni impugnate.
    Innanzitutto, la previsione della graduale eliminazione dell'IRAP
e'  ricondotta nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva dello
Stato  in tema di sistema tributario, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost.
    Inoltre,  in  subordine,  l'Avvocatura sottolinea che, essendo le
disposizioni impugnate inserite nel quadro della radicale ed organica
riforma del sistema fiscale statale (comprendente la nuova disciplina
dell'imposta  sul  reddito e dell'imposta sul reddito delle societa),
la  futura e graduale soppressione dell'IRAP costituisce un principio
fondamentale  di  coordinamento  della finanza pubblica e del sistema
tributario,   spettante   alla   competenza   dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117,   terzo   comma,   Cost.,  finalizzato  ad  assicurare
l'architettura  complessiva del sistema impositivo, rimodellato dalla
legge   n. 80   del  2003  con  l'obiettivo  di  conseguire  maggiore
semplicita',  equita',  efficienza  e  razionale neutralita', nonche'
omogeneita' verso l'estero, modernita' e competitivita' per agevolare
la crescita economica del Paese.
    Infine,  sottolinea  la  difesa erariale, il comma 7 dell'art. 10
impugnato  - prevedendo che «sono garantiti in termini quantitativi e
qualitativi  gli  attuali  meccanismi  di  finanza  regionale» ed, in
particolare,   che   «la   progressiva   riduzione   dell'IRAP  sara'
compensata,   d'intesa   con   le  Regioni,  da  trasferimenti  o  da
compartecipazioni,  da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza
pubblica»  -  e'  idoneo comunque ad escludere la configurabilita' di
un'incidenza negativa sulle competenze regionali.
    2.1.  -  In  prossimita'  dell'udienza l'Avvocatura ha depositato
memoria  nella  quale  richiama  la  precedente  difesa  ed  aggiunge
ulteriori argomentazioni.
    Premesso  che  la  programmata  e graduale rimozione dell'IRAP e'
configurata  dalla  norma  proprio  nella prospettiva dell'attuazione
della  riforma  del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e
dei  futuri  assetti  del  federalismo  fiscale - con salvezza, nelle
more,  del  gettito  spettante  alle  Regioni  -  la  difesa erariale
sostiene,  alla  luce  della  giurisprudenza  costituzionale,  che la
disciplina  sostanziale dell'imposta rientri tuttora nella competenza
statale   esclusiva  in  materia  di  tributi  erariali,  riferendosi
l'attuale  119,  secondo  comma,  della Costituzione, ai soli tributi
istituiti dalle Regioni con propria legge e nel rispetto dei principi
di  coordinamento  con il sistema tributario statale (sentenza n. 296
del 2003).
    In   particolare,   sottolinea   che   l'attuazione  del  sistema
finanziario  e  tributario,  come delineato dal nuovo art. 119 Cost.,
richiede  quale  premessa  necessaria  l'intervento  del  legislatore
statale  per  fissare  i principi di coordinamento dell'insieme della
finanza  pubblica  e  le grandi linee dell'intero sistema tributario,
definendo  gli  spazi  ed  i  limiti entro i quali puo' esplicarsi la
potesta'  impositiva  di  Stato,  Regioni  ed  enti  locali,  con  la
necessaria disciplina transitoria (sentenza n. 37 del 2004). Aggiunge
che e' erroneo il presupposto della ricorrente, secondo cui l'imposta
deve  qualificarsi  come  tributo  proprio delle Regioni ai sensi del
nuovo  art. 119 Cost., essendo inidonea la circostanza che le Regioni
siano  destinatarie  del  gettito e che l'imposta sia denominata come
«regionale»,   avendo   la   Corte  ritenuto  l'irrilevanza  di  tale
qualificazione anche sulla base del testo previgente (sentenza n. 348
del   2000).   In  conclusione,  non  essendo  ammissibile  la  piena
esplicazione  delle  potesta' regionali in difetto della legislazione
di coordinamento, sarebbe ancora preclusa alle Regioni la potesta' di
legiferare  sui  tributi  esistenti  istituiti  e  regolati  da leggi
statali (sentenza n. 37 del 2004) ed inconferente sarebbe il richiamo
della ricorrente all'art. 119, quarto comma, Cost.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Regione Toscana ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  in  via  principale  degli artt. 8 e 10, commi 4 e 5,
della  legge  7 aprile  2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma
del  sistema  fiscale  statale). Ad avviso della ricorrente, le norme
impugnate,  delegando  il  Governo  ad  adottare  uno  o piu' decreti
legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  (IRAP),  individuandone  i  criteri  direttivi
(art. 8  ) e disciplinandone l'attuazione, anche con riferimento alla
copertura  finanziaria  (art. 10,  commi 4 e 5), contrasterebbero: a)
con  l'art. 119  della  Costituzione, che riconosce direttamente alle
Regioni la potesta' impositiva per i tributi propri, quale e' l'IRAP,
spettando alle Regioni il relativo gettito; b) con l'art. 117, quarto
comma,  della  Costituzione,  che  prevede  la competenza legislativa
residuale esclusiva delle Regioni, nella quale rientrerebbe il potere
di legiferare in riferimento ai tributi propri, atteso che il secondo
comma dello stesso articolo attribuisce alla potesta' esclusiva dello
Stato  solo  la  disciplina  del  suo sistema contabile e tributario,
omettendo  ogni  riferimento  al  sistema  tributario delle Regioni e
degli   enti   locali;  con  la  conseguenza  che  gli  unici  limiti
all'esercizio  da  parte delle Regioni della loro potesta' impositiva
sarebbero  ravvisabili  nella  competenza  statale  di coordinamento,
mediante  principi  fondamentali,  del  sistema  tributario  e  della
finanza pubblica di cui al terzo comma dello stesso articolo 117.
    2. - La questione e' infondata.
    L'IRAP  e'  stata  istituita, ed e' interamente disciplinata, dal
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali).  Questa  Corte  ha  affermato  che
l'istituzione   di  tale  imposta  con  legge  statale  e  l'espressa
attribuzione  alle  Regioni  a  statuto  ordinario,  destinatarie del
tributo,  di  competenze  di carattere solo attuativo, rendono palese
che  l'imposta  stessa  -  nonostante la sua denominazione - non puo'
considerarsi  «tributo  proprio» della Regione, nel senso in cui oggi
tale  espressione  e'  adoperata  dall'art. 119, secondo comma, della
Costituzione,   dovendosi   intendere   il  riferimento  della  norma
costituzionale  ai  soli  tributi istituiti dalle Regioni con propria
legge,  nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento con il sistema
tributario   statale.   Conseguentemente  la  disciplina  sostanziale
dell'imposta  rientra  tuttora nella esclusiva competenza dello Stato
in   materia   di   tributi   erariali,   secondo   quanto   previsto
dall'art. 117,   secondo   comma,   lettera e),   della  Costituzione
(sentenza  n. 296  del 2003; nello stesso senso, con riferimento alla
tassa  automobilistica  regionale, oltre alla stessa sentenza n. 296,
le sentenze n. 297 e n. 311 del 2003).
    Inoltre,  nel  dichiarare  infondate  le censure delle Regioni su
alcune  disposizioni  della  legge  finanziaria  2002, che, pur nella
varieta'  di  contenuti,  erano  tutte attinenti al regime tributario
delle  entrate  degli enti locali (imposta della pubblicita' ed altri
tributi   locali,   addizionale   comunale   e   regionale   IRPEF  e
compartecipazione  dei  comuni  al  gettito  IRPEF),  questa Corte ha
precisato   i   presupposti  necessari  affinche'  il  nuovo  disegno
costituzionale  dell'art. 119  Cost.  possa  essere attuato. Premessa
necessaria e' l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine
di  coordinare  l'insieme  della  finanza  pubblica,  dovra' non solo
fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma
anche  definire  gli spazi e i limiti entro i quali potra' esplicarsi
la  potesta'  impositiva,  rispettivamente  di Stato, Regioni ed enti
locali,  definendo,  altresi',  una  disciplina transitoria. Quindi i
tributi  di cui gia' oggi la legge dello Stato destina il gettito, in
tutto  o  in parte, agli enti autonomi, e per i quali la stessa legge
riconosce gia' spazi limitati di autonomia agli enti quanto alla loro
disciplina  -  e  che  percio' la stessa legislazione definiva talora
come   «tributi  propri»  delle  Regioni,  nel  senso  invalso  nella
applicazione  del  previgente  art. 119  della  Costituzione  -  sono
istituiti  dalla  legge statale e in essa trovano la loro disciplina,
salvo  che  per  i  soli  aspetti espressamente rimessi all'autonomia
degli enti territoriali. Ne consegue che, non essendo ammissibile, in
materia  tributaria, l'esplicazione di potesta' regionali autonome in
mancanza della fondamentale legislazione statale di coordinamento, si
deve ritenere tuttora spettante al legislatore statale la potesta' di
dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei
tributi  locali esistenti. Condizione di legittimita' dell'intervento
statale,  aggiunge  la  Corte,  e'  il  divieto di procedere in senso
inverso  a  quanto  prescritto dal nuovo art. 119 della Costituzione,
sopprimendo,   senza   sostituirli,   gli  spazi  di  autonomia  gia'
riconosciuti   dalle   leggi   statali,  o  configurando  un  sistema
finanziario  complessivo  in contraddizione con l'art. 119 (sentenza.
n. 37 del 2004).
    In  applicazione  degli  enunciati  principi  si  deve  affermare
l'infondatezza  dei  rilievi di costituzionalita' mossi nei confronti
delle norme impugnate.
    Escluso  che  l'IRAP  possa  considerarsi «tributo proprio» della
Regione  ed  affermata  la  spettanza  al  legislatore  statale della
potesta' di dettare norme modificative della disciplina della stessa,
si  deve aggiungere che il legislatore non ha violato il disposto del
nuovo  art. 119  della  Costituzione.  Infatti  la  previsione  della
graduale  soppressione  dell'IRAP,  l'assicurazione  che  -  sino  al
completamento del processo di attuazione della riforma costituzionale
-   sono   garantiti   anche   in   termini  qualitativi,  oltre  che
quantitativi, gli attuali meccanismi di finanza regionale, nonche' la
prevista   intesa  con  le  Regioni  per  compensare  la  progressiva
riduzione  dell'IRAP  con  trasferimenti  e  compartecipazioni e, non
ultima,  la  salvezza  delle  eventuali anticipazioni del federalismo
fiscale  (art. 8  e  art. 10,  comma 7), sono tutti elementi idonei a
fondare la conformita' dell'intervento legislativo ai principi che il
novellato  art. 119 della Costituzione pone a garanzia dell'autonomia
regionale in materia tributaria.