IL GIUDICE DI PACE

    A  scioglimento  della  riserva assunta all'udienza del 26 aprile
2004,  nel  procedimento  promosso dalla sig.ra Nardin Marzia nata in
Alessandria  il  25 maggio  1970  e  residente  in Casale Monferrato,
rappresentata  e  difesa  dall'avv. Marco Gatti, con ricorso ai sensi
dell'art. 204-bis c.d.s.;
    Contro  il  Comune  di  Casale  Monferrato, per l'annullamento di
s.p.v.  con  il  quale  viene contestata la violazione dell'art. 173,
comma 3, del nuovo codice della strada.

                           P r e m e s s o

    Che  nel  predetto giudizio il verbale di contestazione impugnato
non e' stato immediatamente contestato al trasgressore, ma notificato
ai  sensi  dell'art. 201 c.d.s.; che il ricorrente - proprietario del
veicolo ha negato di essere alla guida del veicolo;
    che  l'infrazione  contestata  comporta,  oltre  all'applicazione
della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  la  sanzione accessoria
della decurtazione di punti 5 dalla patente di guida;
    che   l'art. 126-bis  del  nuovo  codice  della  strada  (decreto
legislativo   30 aprile   1992,   n. 285),   al  comma  2  introdotto
dall'art. 7   del  d.lgs.  15  gennaio  2002,  n. 9,  successivamente
modificato  dall'articolo  7  del  d.l.  27 giugno 2003, n. 151, come
modificato  dalla legge di conversione, prevede che «la comunicazione
deve  essere  effettuata  a  carico del conducente quale responsabile
della  violazione;  nel caso di mancata identificazione di questi, la
segnalazione  deve  essere  effettuata  a carico del proprietario del
veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se
il  proprietario  del  veicolo  risulta una persona giuridica, il suo
legale  rappresentante  o  un  suo  delegato  e' tenuto a fornire gli
stessi  dati,  entro  lo  stesso  termine,  all'organo di polizia che
procede.  Se  il  proprietario  del  veicolo  omette  di fornirli, si
applica   a  suo  carico  la  sanzione  prevista  dall'articolo  180,
comma 8.».

                           R i l e v a t o

    Che all'udienza del 26 aprile 2004 il difensore del ricorrente ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  del  predetto
secondo  comma  art. 126-bis  del codice della strada, per violazione
del   diritto   di  difesa,  costituzionalmente  garantito  ai  sensi
dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana.
    Considerato   che   il   giudizio   non   puo'   essere  definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale  della  norma  sopra citata; ritenuto che la questione
non sia manifestamente infondata, per i seguenti motivi:
        l'articolo  7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 come modificato
dalla  legge  di  conversione,  che  ha introdotto l'art. 126-bis del
codice  della  strada, impone al proprietario del veicolo di indicare
le generalita' del conducente al momento dell'avvenuta contestazione,
nel  caso  in  cui  l'identificazione  del  trasgressore  non avvenga
immediatamente.  Tale  obbligo  e' sanzionato diversamente, a seconda
che il proprietario sia una persona fisica o giuridica.
    In  entrambi i casi, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24
Cost.,  risulta  compresso, tanto che questo giudice ritiene di dover
sottoporre la norma sopra segnalata al giudizio di costituzionalita'.
    Per  valutare  il contrasto dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. con
l'art. 24 Cost. si evidenziano alcuni profili:
        la   norma   prevede   una   responsabilita'   oggettiva  del
proprietario  del veicolo, se il guidatore non viene identificato; la
responsabilita'  oggettiva  e'  istituto  estraneo  al nostro diritto
sanzionatorio,  sia  penale  sia amministrativo. Appare evidente che,
anche   nella   materia  di  cui  trattasi,  non  puo'  esistere  una
responsabilita'  oggettiva nessuno puo' rispondere al posto di altri:
per aversi responsabilita' di taluno occorre dimostrare quantomeno la
colpa   di   costui;  la  predetta  norma  afferma,  invece,  che  il
proprietario  risponde  al posto del guidatore, senza possibilita' di
difesa alcuna;
        la   stessa   norma  prevede,  sempre  per  il  proprietario,
l'obbligo  di  denuncia  (o  delazione)  del  conducente del veicolo,
quando  gli  organi  di  polizia non siano riusciti ad identificarlo;
anche  questa  pare  una  disposizione  che  contrasta  con  tutti  i
principi; sia perche' un obbligo di denuncia sussiste, in determinati
casi,  solo  in  capo  a determinati soggetti, che rivestano funzioni
pubbliche; sia perche', nel caso in cui il proprietario del veicolo e
il  trasgressore  coincidano,  la  norma imporrebbe un vero e proprio
obbligo  di  confessare,  limitando  irrimediabilmente  il diritto di
difesa  del  cittadino,  obbligato  a  parlare,  mentre il diritto al
silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento.