IL GIUDICE DI PACE A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 aprile 2004, nel procedimento promosso dalla sig.ra Nardin Marzia nata in Alessandria il 25 maggio 1970 e residente in Casale Monferrato, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gatti, con ricorso ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s.; Contro il Comune di Casale Monferrato, per l'annullamento di s.p.v. con il quale viene contestata la violazione dell'art. 173, comma 3, del nuovo codice della strada. P r e m e s s o Che nel predetto giudizio il verbale di contestazione impugnato non e' stato immediatamente contestato al trasgressore, ma notificato ai sensi dell'art. 201 c.d.s.; che il ricorrente - proprietario del veicolo ha negato di essere alla guida del veicolo; che l'infrazione contestata comporta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della decurtazione di punti 5 dalla patente di guida; che l'art. 126-bis del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al comma 2 introdotto dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, successivamente modificato dall'articolo 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione, prevede che «la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8.». R i l e v a t o Che all'udienza del 26 aprile 2004 il difensore del ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del predetto secondo comma art. 126-bis del codice della strada, per violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica italiana. Considerato che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata; ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata, per i seguenti motivi: l'articolo 7 del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 come modificato dalla legge di conversione, che ha introdotto l'art. 126-bis del codice della strada, impone al proprietario del veicolo di indicare le generalita' del conducente al momento dell'avvenuta contestazione, nel caso in cui l'identificazione del trasgressore non avvenga immediatamente. Tale obbligo e' sanzionato diversamente, a seconda che il proprietario sia una persona fisica o giuridica. In entrambi i casi, il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., risulta compresso, tanto che questo giudice ritiene di dover sottoporre la norma sopra segnalata al giudizio di costituzionalita'. Per valutare il contrasto dell'art. 126-bis, comma 2 c.d.s. con l'art. 24 Cost. si evidenziano alcuni profili: la norma prevede una responsabilita' oggettiva del proprietario del veicolo, se il guidatore non viene identificato; la responsabilita' oggettiva e' istituto estraneo al nostro diritto sanzionatorio, sia penale sia amministrativo. Appare evidente che, anche nella materia di cui trattasi, non puo' esistere una responsabilita' oggettiva nessuno puo' rispondere al posto di altri: per aversi responsabilita' di taluno occorre dimostrare quantomeno la colpa di costui; la predetta norma afferma, invece, che il proprietario risponde al posto del guidatore, senza possibilita' di difesa alcuna; la stessa norma prevede, sempre per il proprietario, l'obbligo di denuncia (o delazione) del conducente del veicolo, quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo; anche questa pare una disposizione che contrasta con tutti i principi; sia perche' un obbligo di denuncia sussiste, in determinati casi, solo in capo a determinati soggetti, che rivestano funzioni pubbliche; sia perche', nel caso in cui il proprietario del veicolo e il trasgressore coincidano, la norma imporrebbe un vero e proprio obbligo di confessare, limitando irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino, obbligato a parlare, mentre il diritto al silenzio e' ormai patrimonio acquisito del nostro ordinamento.