LA CORTE DEI CONTI

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  180/2004  nel  giudizio  di
impugnativa  di  rimborso/discarico  di quote inesigibili iscritto al
n. 28340   del   registro  di  segreteria  promosso  ad  istanza  di:
Montepaschi   SE.RI.T.   S.p.a.,  gia'  Commissario  Governativo  del
Servizio  riscossione  tributi in Sicilia, in persona del procuratore
speciale  avv.  Umberto  Azzarello,  rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni  Di  Salvo  e  selettivamente  domiciliata  presso il di lui
studio in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 3.
    Contro  assessore  pro tempore del Bilancio e delle Finanze della
Regione  Siciliana, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della
Sicilia.
    Visto  l'atto  introduttivo del giudizio depositato l'11 dicembre
2002.
    Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  21  aprile  2004 il relatore
consigliere Pino Zingale, l'avv. Giovanni Di Salvo per la ricorrente,
ed il p.m. nella persona del Procuratore Regionale Guido Carlino.

                              F a t t o

    La   Montepaschi   SE.RI.T.,  gia'  Commissario  Governativo  del
servizio  riscossione  tributi  in  Sicilia, con atto depositato l'11
dicembre  2002  ha  impugnato  n. 6  decreti  di  rigetto  di ricorsi
gerarchici  emessi  dall'Assessore  regionale  al  bilancio e finanze
della  Regione Siciliana in esito ad impugnativa di un pari numero di
provvedimenti di diniego di rimborso/discarico emessi dalla Direzione
regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate.
    I   dinieghi,   prima,  ed  i  decreti  di  rigetto  del  ricorso
gerarchico,   poi,   sono   stati   motivati   con   la  mancanza  di
documentazione  idonea  a dimostrare l'effettiva inesigibilita' delle
quote  di  imposte  date in carico all'agente della riscossione e non
riscosse.
    Il  p.m. presso questa Corte con istanza depositata il 20 gennaio
2004  ha  chiesto  la  fissazione  dell'udienza di trattazione e, nel
merito,  ha  concluso  per un parziale accoglimento delle domande del
ricorrente.
    L'atto   introduttivo   del   giudizio,   in   conformita'   alle
disposizioni del vigente regolamento di procedura, non risulta essere
stato  notificato alla Regione Siciliana ed all'Agenzia delle Entrate
che, pertanto, non si sono costituite.
    Alla  pubblica  udienza  di  trattazione  del 21 aprile 2004, non
rappresentate  la  Regione Sicilana e l'Agenzia delle Entrate, l'avv.
Giovanni  Di Salvo, per il ricorrente, ha insistito nell'accoglimento
del  ricorso.  Il  p.m. nella persona del procuratore regionale Guido
Carlino, ha preliminarmente chiesto che fosse disposta l'integrazione
del  contraddittorio nei confronti dell'amministrazione ed insistito,
nel merito, nelle conclusioni di cui all'atto scritto.

                            D i r i t t o

    La  sezione  ritiene  di doversi dare carico, in via preliminare,
anche   al   fine  di  potere  dare  corretto  esito  alla  richiesta
preliminare  del  p.m.  di  integrazione  del  contraddittorio, della
verifica di conformita' a Costituzione dell'attuale procedura, per la
fase   relativa   alla  costituzione  del  contraddittorio  medesimo,
afferente la tipologia di cui all'odierno giudizio.
    Occorre  premettere  che il ricorso giurisdizionale in materia di
rimborso  di  quote  inesigibili  non  si profila come impugnativa di
annullamento  del  provvedimento  amministrativo  ma investe l'intero
rapporto,  in  quanto  l'oggetto  della  lite  non e' la legittimita'
dell'atto  impugnato,  bensi'  l'esistenza  di  un diritto soggettivo
vantato  dall'esattore,  il  cui  riconoscimento  e' negato dall'ente
impositore  (Corte  dei  Conti,  Sez.  Giurisdiz.  d'appello Sicilia,
20 marzo 2001, n. 58/A).
    La  disciplina processuale di tale tipologia di giudizio rinviene
il  proprio  fondamento  negli artt. 52 - 54 del r.d. 13 agosto 1933,
n. 1038,  che  non prevedono la necessita' della notifica del ricorso
introduttivo  all'ente  impositore,  configurando  il contraddittorio
esclusivamente nei confronti del p.m. contabile.
    L'atto introduttivo del giudizio, infatti, non risulta notificato
ne' all'Agenzia delle Entrate, ne' alla Regione Siciliana.
    Non  ignora  questa  Corte  che il Giudice delle leggi ha gia' in
passato   ritenuto   inammissibile   la   questione  di  legittimita'
costituzionale,  in  relazione  all'art. 24 Cost., degli art. 52 - 54
r.d.   13   agosto  1933,  n. 1038,  che,  nel  regolare  il  ricorso
dell'esattore alla Corte dei conti per rifiutato rimborso di quote di
imposte  inesigibili,  non  prevedono  che  il ricorso sia notificato
all'amministrazione  e  che  a  questa siano comunicati il decreto di
fissazione  d'udienza  e  il  deposito  di  documenti  da  parte  del
ricorrente,  ritenendo  che,  data  la  particolare  natura  di  tale
giudizio  contabile, nel quale la legitttimazione attiva e' riservata
al  procuratore  generale,  a  tutela imparziale della buona gestione
contabile,  rientri  nei  compiti  del  legislatore  stabilire, nella
discrezionalita'  delle  scelte,  le norme di procedura da seguire in
siffatto giudizio (Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 65).
    Ritiene,  pero',  questa Corte che l'introduzione, ad opera della
legge  costituzionale  23  novembre  2001, n. 2 e di un nuovo comma 2
all'art. 111,  il  quale  prevede  che  ogni  processo  si svolga nel
contraddittorio  tra  le  parti,  in  condizioni  di  parita',  abbia
radicalmente  modificato  il parametro di riferimento costituzionale,
non  piu',  o  meglio, non solo rinvenibile nell'art. 24 ma anche, in
combinato   disposto,   nell'art. 111,  comma  2,  Cost.,  comma  2.,
sottraendo  alla  discrezionalita'  del  legislatore  la scelta delle
norme  da  seguire per la corretta instaurazione del contenzioso, con
riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte
le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice.
    Non puo', infatti, sottrarsi l'effettivita' del diritto di difesa
di   una  «parte»  sostanziale  del  rapporto,  nella  sua  complessa
articolazione  di diritti e di doveri, quella nei cui confronti, poi,
deve  avere  esecuzione  la sentenza emessa dal giudice, debba essere
oggi  valutata innanzitutto con riferimento al rispetto del principio
del contraddittorio e delle condizioni di parita' processuale.
    Orbene,  la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante
«dell'imparziale   buona  gestione  contabile»,  non  sembra,  pero',
soddisfare  di per se' la richiesta condizione di parita' processuale
e  di  contraddittorio  tra  le parti sostanziali del rapporto, l'una
delle  quali  viene  ad  essere del tutto estromessa dalla dialettica
processuale, sino al punto che, non avendo partecipato al giudizio di
primo  grado,  in  caso  di  esito  infausto  del giudizio e' ad essa
preclusa  anche  la possibilita' di un eventuale appello che, invece,
resta  garantito  sempre  ed  in  ogni  caso  al  ricorrente, con una
sostanziale  ingiustificata  differenziazione  di percorribilita' dei
gradi di giudizio tra le parti del rapporto.
    Ne consegue che la questione di legittimita' costituzionale degli
art. 52  -  54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare il
ricorso  dell'esattore alla Corte dei conti per rifiutato rimborso di
quote  di  imposte  inesigibili,  non  prevedono  che  il ricorso sia
notificato  all'amministrazione  e  che  a questa siano comunicati il
decreto  di  fissazione d'udienza e il deposito di documenti da parte
del  ricorrente,  non appare manifestamente infondata con riferimento
agli art. 24 e 111, comma 2, Cost.
    La   questione   e'  rilevante  al  fine  del  decidere,  poiche'
dall'accoglimento  di essa nei termini qui prospettati deriverebbe la
necessita',   per   il   ricorrente,   di  procedere  ai  surriferiti
adempimenti   processuali   per   la   corretta   instaurazione   del
contraddittorio  con l'amministrazione e l'ulteriore regolare seguito
del  giudizio  o, in difetto, la declaratoria di inammissibilita' del
procedimento da parte di questa Corte.
    Il  processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23
della  legge  11  marzo  1953,  n. 87  e  gli atti rimessi alla Corte
costituzionale per il giudizio di competenza.
    Copia  della presente ordinanza dovra' essere notificata, tra gli
altri,  anche  alla  Regione  Siciliana  - Assessorato del Bilancio e
delle  Finanze,  ed  all'Agenzia  delle Entrate - Direzione Regionale
della  Sicilia,  enti che se pur non potutosi costituire nel presente
giudizio,   in   quanto  non  ritualmente  evocati,  risultano  pero'
portatori di un interesse personale e diretto, strettamente legato al
giudizio   in   corso,   che  puo'  trovare  tutela  solo  attraverso
un'eventuale     costituzione    nel    giudizio    incidentale    di
costituzionalita' (vedi decisioni nn. 429/1991 e 314/1992 della Corte
costituzionale).