LA CORTE DEI CONTI Ha emesso la seguente ordinanza 180/2004 nel giudizio di impugnativa di rimborso/discarico di quote inesigibili iscritto al n. 28340 del registro di segreteria promosso ad istanza di: Montepaschi SE.RI.T. S.p.a., gia' Commissario Governativo del Servizio riscossione tributi in Sicilia, in persona del procuratore speciale avv. Umberto Azzarello, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Salvo e selettivamente domiciliata presso il di lui studio in Palermo, via Vincenzo Di Marco n. 3. Contro assessore pro tempore del Bilancio e delle Finanze della Regione Siciliana, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato l'11 dicembre 2002. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 21 aprile 2004 il relatore consigliere Pino Zingale, l'avv. Giovanni Di Salvo per la ricorrente, ed il p.m. nella persona del Procuratore Regionale Guido Carlino. F a t t o La Montepaschi SE.RI.T., gia' Commissario Governativo del servizio riscossione tributi in Sicilia, con atto depositato l'11 dicembre 2002 ha impugnato n. 6 decreti di rigetto di ricorsi gerarchici emessi dall'Assessore regionale al bilancio e finanze della Regione Siciliana in esito ad impugnativa di un pari numero di provvedimenti di diniego di rimborso/discarico emessi dalla Direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate. I dinieghi, prima, ed i decreti di rigetto del ricorso gerarchico, poi, sono stati motivati con la mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva inesigibilita' delle quote di imposte date in carico all'agente della riscossione e non riscosse. Il p.m. presso questa Corte con istanza depositata il 20 gennaio 2004 ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione e, nel merito, ha concluso per un parziale accoglimento delle domande del ricorrente. L'atto introduttivo del giudizio, in conformita' alle disposizioni del vigente regolamento di procedura, non risulta essere stato notificato alla Regione Siciliana ed all'Agenzia delle Entrate che, pertanto, non si sono costituite. Alla pubblica udienza di trattazione del 21 aprile 2004, non rappresentate la Regione Sicilana e l'Agenzia delle Entrate, l'avv. Giovanni Di Salvo, per il ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Il p.m. nella persona del procuratore regionale Guido Carlino, ha preliminarmente chiesto che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione ed insistito, nel merito, nelle conclusioni di cui all'atto scritto. D i r i t t o La sezione ritiene di doversi dare carico, in via preliminare, anche al fine di potere dare corretto esito alla richiesta preliminare del p.m. di integrazione del contraddittorio, della verifica di conformita' a Costituzione dell'attuale procedura, per la fase relativa alla costituzione del contraddittorio medesimo, afferente la tipologia di cui all'odierno giudizio. Occorre premettere che il ricorso giurisdizionale in materia di rimborso di quote inesigibili non si profila come impugnativa di annullamento del provvedimento amministrativo ma investe l'intero rapporto, in quanto l'oggetto della lite non e' la legittimita' dell'atto impugnato, bensi' l'esistenza di un diritto soggettivo vantato dall'esattore, il cui riconoscimento e' negato dall'ente impositore (Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. d'appello Sicilia, 20 marzo 2001, n. 58/A). La disciplina processuale di tale tipologia di giudizio rinviene il proprio fondamento negli artt. 52 - 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che non prevedono la necessita' della notifica del ricorso introduttivo all'ente impositore, configurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti del p.m. contabile. L'atto introduttivo del giudizio, infatti, non risulta notificato ne' all'Agenzia delle Entrate, ne' alla Regione Siciliana. Non ignora questa Corte che il Giudice delle leggi ha gia' in passato ritenuto inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 24 Cost., degli art. 52 - 54 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare il ricorso dell'esattore alla Corte dei conti per rifiutato rimborso di quote di imposte inesigibili, non prevedono che il ricorso sia notificato all'amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d'udienza e il deposito di documenti da parte del ricorrente, ritenendo che, data la particolare natura di tale giudizio contabile, nel quale la legitttimazione attiva e' riservata al procuratore generale, a tutela imparziale della buona gestione contabile, rientri nei compiti del legislatore stabilire, nella discrezionalita' delle scelte, le norme di procedura da seguire in siffatto giudizio (Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 65). Ritiene, pero', questa Corte che l'introduzione, ad opera della legge costituzionale 23 novembre 2001, n. 2 e di un nuovo comma 2 all'art. 111, il quale prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', abbia radicalmente modificato il parametro di riferimento costituzionale, non piu', o meglio, non solo rinvenibile nell'art. 24 ma anche, in combinato disposto, nell'art. 111, comma 2, Cost., comma 2., sottraendo alla discrezionalita' del legislatore la scelta delle norme da seguire per la corretta instaurazione del contenzioso, con riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice. Non puo', infatti, sottrarsi l'effettivita' del diritto di difesa di una «parte» sostanziale del rapporto, nella sua complessa articolazione di diritti e di doveri, quella nei cui confronti, poi, deve avere esecuzione la sentenza emessa dal giudice, debba essere oggi valutata innanzitutto con riferimento al rispetto del principio del contraddittorio e delle condizioni di parita' processuale. Orbene, la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante «dell'imparziale buona gestione contabile», non sembra, pero', soddisfare di per se' la richiesta condizione di parita' processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l'una delle quali viene ad essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, non avendo partecipato al giudizio di primo grado, in caso di esito infausto del giudizio e' ad essa preclusa anche la possibilita' di un eventuale appello che, invece, resta garantito sempre ed in ogni caso al ricorrente, con una sostanziale ingiustificata differenziazione di percorribilita' dei gradi di giudizio tra le parti del rapporto. Ne consegue che la questione di legittimita' costituzionale degli art. 52 - 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare il ricorso dell'esattore alla Corte dei conti per rifiutato rimborso di quote di imposte inesigibili, non prevedono che il ricorso sia notificato all'amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d'udienza e il deposito di documenti da parte del ricorrente, non appare manifestamente infondata con riferimento agli art. 24 e 111, comma 2, Cost. La questione e' rilevante al fine del decidere, poiche' dall'accoglimento di essa nei termini qui prospettati deriverebbe la necessita', per il ricorrente, di procedere ai surriferiti adempimenti processuali per la corretta instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione e l'ulteriore regolare seguito del giudizio o, in difetto, la declaratoria di inammissibilita' del procedimento da parte di questa Corte. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza. Copia della presente ordinanza dovra' essere notificata, tra gli altri, anche alla Regione Siciliana - Assessorato del Bilancio e delle Finanze, ed all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia, enti che se pur non potutosi costituire nel presente giudizio, in quanto non ritualmente evocati, risultano pero' portatori di un interesse personale e diretto, strettamente legato al giudizio in corso, che puo' trovare tutela solo attraverso un'eventuale costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalita' (vedi decisioni nn. 429/1991 e 314/1992 della Corte costituzionale).