IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 852 del R.G.A.C. 2003 avente ad oggetto: appello verso sentenza n. 362 del 19-24 febbraio 2003 del giudice di pace di Torre Annunziata, e vertente tra R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Tommaso d'Aquino n. 15, presso l'avv. Mario Tuccillo dal quale e' difeso in forza di procura a margine dell'atto di appello, unitamente all'avv. Michele Roma, in forza di procura generale alle liti conferita con atto a rogito notaio Monica Grammatica di Milano del 5 marzo 2003, rep. 1806, appellante, e Grassano Alfonso, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Vittorio Emanuele n. 241, presso l'avv. Antonio Aprea, dal quale e' difeso in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, appellato. P r e m e s s a Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre 2002 Grassano Alfonso conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Torre Annunziata, la RAS Riunione Adriatica di Sicurta' S.p.a., per sentirla condannare alla restituzione della somma di Euro 85,53 pari a 20% del premio da lui pagato per la polizza di R.C.A. relative all'autovettura di propria proprieta' dal 5 luglio 1999 al 5 luglio 2000; a sostegno della domanda esponeva che l'aumento di premio corrisposto era da considerare illegittimo; che l'illegittimita' dell'aumento era conseguenza di un accordo di cartello tra le compagnie di assicurazione volto ad attuare una pratica restrittiva della concorrenza, come accertato dall'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000, confermato dal Tribunale amministrativo regionale Lazio con sentenza 6139 del 2001, confermata a sua volta dal Consiglio di Stato con sentenza 2199 del 26 febbraio 2002; che in forza del predetto cartello la compagnia assicuratrice aveva abusato della posizione di contraente forte imponendo un aumento ingiustificato del premio, quanticabile nel 20% del premio; e pertanto domandava ai sensi dell'art. 2033 c.c. la restituzione del maggior importo corrisposto, il tutto nei limiti del valore di Euro 1032,91. Radicatasi la lite, si costituiva la societa' convenuta che contestava la domanda, ed eccepiva l'incompetenza per materia del giudice di pace in favore della Corte d'appello; l'incompetenza per territorio; e nel merito l'infondatezza della domanda. Il giudice di pace, a seguito di istruttoria documentale, con sentenza n. 362 del 19-24 febbraio 2003 accoglieva la domanda attorea e condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite. Contro tale sentenza interponeva appello la RAS s.p.a., con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2003 per i seguenti motivi: incompetenza funzionale del giudice di pace, devolvendo l'art. 33 della legge n. 287 del 1990 la competenza a conoscere delle azioni di nullita' e di risarcimento del danno in relazione a condotte rilevanti per medesima legge alla Corte di appello, nel caso di specie di Milano o di Napoli; incompetenza territoriale del giudice di pace di Torre Annunziata in favore di quello di Milano; infondatezza nel merito; Costituitosi l'appellato, che eccepiva l'inammissibilita' dell'appello in forza dell'art. 1-bis del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 conv. con modifiche dalla legge n. 63 del 2003, trattandosi di controversia decisa secondo equita' e contestava i motivi di appello, era acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e la causa era assegnata in decisione all'udienza del 10 dicembre 2003 con concessione dei termini di giorni sessanta e successivi venti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. O s s e r v a Parte appellante ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1-bis del d.l n. 18 dell'8 febbraio 2003 conv. con modifiche dalla legge 63 del 7 aprile 2003 con riferimento all'art. 24 Cost.; tale questione appare ammissibile e non manifestamente infondata, nei termini che seguono. 1. - Si deve osservare preliminarmente che l'art. 1 del d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003 ha modificato l'art. 113 c.p.c. stabilendo che il giudice di pace decida secondo diritto le cause che pur avendo valore inferiore a millecento euro siano derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 c.c. Il decreto-legge nella sua formulazione originaria non contiene alcuna disciplina transitoria. Il d.l. n. 18/2003 e' stato convertito con legge 7 aprile 2003 n. 63, con l'introduzione dell'art. 1-bis che ha stabilito altresi' che la regola predetta si applichi ai giudizi instaurati con citazione a partire dal 10 febbraio 2003. In forza del disposto dell'art. 339 terzo comma c.p.c. sono inappellabili le sentenze emesse dal giudice di pace secondo equita'; sono quindi pienamente appellabili le sentenze emesse secondo diritto. I decreti-legge sono immediatamente vigenti ai sensi dell'art. 77 Cost. dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita', tale da costituire diritto vivente, che le disposizioni processuali si applichino anche ai processi in corso, in assenza di una specifica disciplina transitoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2000, n. 6099; Cass. civ., Sez. lav., 1° aprile 1996, n. 2973; Cass. civ., Sez. un., 15 maggio 1992, n. 5792). Le disposizioni in esame, regolando la materia del criterio di giudizio da seguire da parte del giudice nonche' il connesso regime di appellabilita' della sentenza, costituiscono senza dubbio alcuno disposizioni di carattere processuale (in quanto incidono su specifiche facolta' processuali quali quelle della regola di giudizio e del regime delle impugnazioni della sentenza) e non sostanziale. 2. - Tutto cio' premesso si deve rilevare quanto segue. Il presente giudizio risulta introdotto con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2003. Esso ha ad oggetto azione di restituzione di somme corrisposte nell'ambito di rapporto contrattuale di assicurazione sulla responsabilita' civile automobilistica; pacifico ed incontestato (oltre che documentato in atti) e' quindi che tale contratto sia stato stipulato per moduli e formulari e rientri nella tipologia dell'art. 1342 c.c. La controversia rientra pertanto nella previsione del decreto-legge. La decisione risulta assunta in data 19-24 febbraio 2004. La sentenza di primo grado risulta notificata dall'attore all'odierna appellante in data 27 febbraio 2003, con conseguente applicazione del termine breve per impugnare, ex art. 326 c.p.c. L'appello risulta proposto con atto notificato in data 28 marzo 2003. 3. - Pertanto in forza dei principi dell'immediata vigenza delle disposizioni emesse con decreto-legge e dell'applicabilita' anche ai processi in corso delle sopravvenute disposizioni aventi carattere processuale, la controversia, stante la sua natura, in primo grado doveva essere decisa secondo diritto (come in effetti risulta anche essere avvenuto in base alla lettura della sentenza medesima). Anche alla data di proposizione dell'appello risultava vigente il d.l. n. 18/2003 che, nulla disponendo in merito alla disciplina transitoria, doveva ritenersi immediatamente applicabile, con la conseguenza che, dovendo essere la lite decisa secondo diritto, la relativa sentenza doveva considerarsi appellabile. Pendente la causa in appello e' intervenuta la legge di conversione che ha disposto l'applicabilita' delle nuove disposizioni solo per i giudizi introdotti a partire dal 10 febbraio 2003, escludendo quindi tutti quelli introdotti in precedenza, tra i quali il presente giudizio, anche se decisi nella vigenza delle disposizioni del decreto-legge. In forza dell'art. 1-bis della legge di conversione n. 63 del 2003 la parte appellata ha eccepito l'inammissibilita' dell'appello. 4. - L'appellante ha dedotto l'incostituzionalita' della normativa in questione, con riferimento all'art. 24 Cost. La questione appare rilevante, nei termini di cui sopra, in quanto ha ad oggetto la norma (il predetto art. 1-bis) sulla quale si fonda l'eccezione d'inammissibilita' del presente appello. La questione appare inoltre non manifestamente infondata in quanto la sopravvenuta inammissibilita' dell'appello, conseguente all'applicazione del predetto art. 1-bis della legge n. 63/2003, appare lesiva del diritto di difesa dell'appellante, garantito dall'art. 24 della Costituzione, in quanto lo stesso, alla luce delle premesse in diritto sopra svolte, alla data di scadenza del termine breve per impugnare (essendogli stata la sentenza notificata) ha proposto gravame nell'unica forma consentita dalle disposizioni allora vigenti (e cioe' mediante atto di appello); mentre solo in sede di legge di conversione, successiva all'instaurazione della presente fase di giudizio, il legislatore ha precisato che le nuove disposizioni non si applicassero a giudizi introdotti prima del 10 febbraio 2003. In forza di tale disposizione l'odierno appellante si vede di fatto privato del mezzo di impugnazione esperito nonche' della facolta' di proporre ricorso per cassazione, anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene inapplicabile l'istituto della rimessione in termini ex art. 184-bis c.p.c. alla proposizione delle impugnazioni (cfr. Cass., 25 maggio 1998 n. 5197), stante la natura decadenziale del termine di cui all'art. 326 c.p.c. (cfr. Cass., 21 marzo 1994 n. 2650), con conseguente immediato passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado. Pertanto appare corretto sottoporre al vaglio del giudice delle leggi la disposizione di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003 come modificato dalla legge n. 63 del 7 aprile 2003, laddove prevede che le disposizioni di cui al d.l. n. 18 dell'8 febbraio 2003, convertito con la medesima legge citata, si applichino solo ai giudizi introdotti con atto di citazione notificato dal 10 febbraio 2003 e non a tutti i giudizi comunque pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; ed in subordine laddove non faccia salvi gli effetti delle decisioni e delle impugnazioni proposte ai sensi della normativa contenuta nel predetto decreto-legge.