ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di  diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Torino
con  ordinanza  del  16 novembre 2002 (iscritta al n. 19 del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5,   1ª   serie   speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanza  del
23 novembre  2002  (iscritta  al  n. 20 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con  ordinanza  del  25 novembre  2002
(iscritta  al  n. 38  del  registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 7,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003), con ordinanza del 5 dicembre 2002 (iscritta al n. 39
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 7,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con
ordinanza  del  21 novembre  2002  (iscritta  al  n. 42  del registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  due ordinanze del
12 dicembre  2002  (iscritte ai numeri 90 e 91 del registro ordinanze
2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª
serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  sei ordinanze del 16 gennaio
2003  (iscritte  ai numeri da 142 a 147 del registro ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2003),   con   ordinanza  del  4 dicembre  2002
(iscritta  al  n. 148  del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 13,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  ordinanza  del  29 novembre  2002 (iscritta al
n. 149  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale    della    Repubblica   n. 13   ,   1ª   serie   speciale,
dell'anno 2003),  con  due ordinanze del 23 gennaio 2003 (iscritte ai
numeri  178  e  179  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 15,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003),  con  tre  ordinanze del 2 gennaio 2003 (iscritte ai
numeri  da  180  a 182 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 15,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  venti  ordinanze  il  Tribunale  di Torino ha
sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa  in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui
prevede   per   il   reato  di  cui  al  comma 5-ter  della  medesima
disposizione   l'arresto   obbligatorio  dell'autore  del  fatto,  in
riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione (r.o. numeri 20,
38,  39, 42, 148, 149, 178 e 179 del 2003), agli artt. 2, 3, 10, 13 e
97  Cost. (r.o. numeri 90, 91, da 142 a 147 del 2003) e agli artt. 2,
3, 13, terzo comma, 97, 111, secondo comma, Cost. (r.o. numeri 19, da
180 a 182 del 2003);
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti ai numeri 19, 20, 38, 39, 42, 90,
91,  da  180  a  182  e  149  del  registro  ordinanze  del  2003, e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  le
questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.
    Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
prevede  l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza
della  contravvenzione  di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo
decreto,   per  essersi  trattenuto  senza  giustificato  motivo  nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine del questore di
lasciare  il  territorio nazionale entro il termine di cinque giorni,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo articolo 14 e' obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che   inoltre  il  decreto-legge  14 settembre  2004,  n. 241
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  immigrazione), ha sostituito
l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  n. 286 del
1998,  in  particolare prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza
per il solo delitto di cui al comma 5-quater;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.