IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo
immobiliare  iscritto  al  n. 59/1997  R.G. Es.; promosso da Banco di
Credito  Siciliano  S.p.A.,  in  persona  del suo presidente e legale
rappresentante  pro  tempore,  dott.  Antonio  Di  Prima, con sede in
Canicatti'   (AG),  via  Domenico  Cirillo,  n. 16,  codice  fiscale:
00066300849,  elettivamente  domiciliato  in  San Cataldo (CL), corso
Sicilia, n. 98, presso lo studio legale dell'avv. Angela Tirrito, dal
quale e' rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso per
decreto  ingiuntivo  depositato  in  cancelleria  il 18 gennaio 1997,
creditore pignorante;
    Contro  Pignatone  Cosimo,  nato a San Cataldo (CL) il 24 ottobre
1928,  codice  fiscale  PGN CSM 28R24 H792V, residente in San Cataldo
(CL), via Carlo Cattaneo n. 39; Burcheri Calogera, nata a San Cataldo
(CL)  il 7 aprile 1965, codice fiscale BRC CGR 65D47 H792M, residente
in San Cataldo (CL), via Pippo Fava, n. 40, debitori esecutati.

                              F a t t o

    Con  atto  eseguito  il  6 maggio 1997 Banco di Credito Siciliano
S.p.A. poneva sotto il vincolo del pignoramento:
        a)  il  diritto  reale  di  proprieta'  spettante  a Burcheri
Calogera  sui  seguenti beni: 1) Terreno in agro di San Cataldo (CL),
c.da Fontanelle, esteso are 3.70, censito al N.C.T. del Comune di San
Cataldo  (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1021;
2)  quota  di  1/2  indistinto  e  indiviso su terreno in agro di San
Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.75, censito al N.C.T. del
Comune  di  San  Cataldo  (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41,
particella 1020;
        b)  il  diritto  reale  di  proprieta'  spettante a Pignatone
Cosimo  sui  seguenti  beni: 1) quota di 1/2 indistinto e indiviso su
casa  in  San  Cataldo (CL), via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U.
del  Comune  di  San  Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella
1486, consistenza vani 4,5; 2) quota indistinta e indivisa pari a 2/9
su fondo in agro di Caltanissetta, c.da Fazzotta, esteso ha. 1.87.47,
censito  al N.C.T. del Comune di Caltanissetta al foglio di mappa 71,
particelle 69, 70 e 71.
    Con ricorso depositato il 26 giugno 1997 era richiesta la vendita
del compendio pignorato. Il creditore, tuttavia, ometteva il deposito
dei  documenti  di cui all'art. 567 c.p.c. determinando la quiescenza
della procedura d'espropriazione, fino a quando - sostituito il comma
secondo, art. 567 c.p.c. dagli attuali secondo, terzo e quarto comma,
art.  1,  legge 3 agosto 1998, n. 302 - era introdotto un termine (da
ultimo  prorogato  fino  al  30  giugno  2001 ex art. 13-bis, legge 3
agosto 1998, n. 302) per l'allegazione della documentazione afferente
la  vendita.  In  tal  senso  provvedeva,  il giorno 17 ottobre 2000,
limitando,  tuttavia,  il deposito a completo certificato sostitutivo
notarile sui beni pignorati ed alla copia non autentica dell'estratto
delle  mappe  censuare relativo alla casa ubicata in San Cataldo (CL)
alla  via  Giannone,  n. 19,  censita  al  N.C.E.U. del Comune di San
Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486.
    Nella fattispecie mancano i presupposti per l'autorizzazione alla
vendita  richiesta ex art. 567 poiche' al predetto ricorso contenente
istanza  di  vendita non risultano uniti gli estratti autentici delle
mappe  censuarie  ed  i  certificati  di  destinazione urbanistica ex
art. 18,  legge 28 febbraio 1985, n. 47; rimane, infatti, preclusa la
possibilita'     di    procedere    alla    esatta    identificazione
topografico-catastale   dei  beni  e  verificare  la  loro  posizione
riguardo anche all'incidenza sui medesimi della normativa urbanistica
vigente.

                            D i r i t t o

    L'art. 567  c.p.c.,  nella sua formulazione originaria, demandava
al  creditori  di  unire  al  ricorso  contenente istanza di vendita:
«l'estratto  del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle
iscrizioni  e  trascrizioni  relative  all'immobile  pignorato  e  il
certificato  del  tributo diretto verso lo Stato», cio' allo scopo di
consentire:   a),   l'esatta   individuazione  dell'immobile  oggetto
dell'azione  esecutiva; b) l'individuazione dello stato giuridico del
bene,   con  riferimento  sia  alla  effettiva  titolarita'  in  capo
all'esecutato  con  correlata  inesistenza  di  diritti  di terzi sia
all'esistenza di creditori iscritti aventi diritto alla notificazione
di avviso ex art. 498 c.p.c.
    In  assenza di un termine perentorio per la suddetta allegazione,
la giurisprudenza era pressoche' unanime nel ritenere che la mancanza
di  tale  adempimento  comportasse solo la quiescenza della procedura
d'espropriazione fino al momento in cui non fossero prodotti tutti il
documenti  necessari  per  la  vendita  (ex  multis  cass.  76/1624 e
92/12711).
    Dinanzi  al  giacere  immoto  per  anni  di  tante  procedure con
assoggettamento  sine  die  del  debitore  al  vincolo e maggiormente
sensibile  all'esigenza  di  garantire  ragionevole  durata  anche al
processo  di  esecuzione,  il  legislatore  e'  intervenuto sul testo
dell'art. 567,  comma  2,  c.p.c., con l'art. 1, legge 3 agosto 1998,
n. 302.
    Nel  testo  novellato  ha,  cosi', fissato il termine di sessanta
giorni,  a  decorrere  dalla  presentazione  dell'istanza di vendita,
entro  cui  il  creditore  procedente  o  altro creditore intervenuto
munito  di  titolo esecutivo deve depositare l'estratto del catasto e
delle  mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di
cui  all'art. 18  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, di data non
anteriore  a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati
delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative all'immobile pignorato»,
ulteriormente  specificando  che  «tale  documentazione  puo'  essere
sostituita  da un certificato notarile attestante le risultanze delle
visure catastali e dei registri immobiliari».
    Per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita
risulti  depositata entro il 30 aprile 2001, con la norma transitoria
di  cui all'art. 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito
dal  d.l. 18 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 dicembre 2000, n. 372, e' stato stabilito il termine del 30 giugno
2001 quale scadenza per la suddetta allegazione.
    La produzione documentale, di cui e' gravata la parte creditrice,
ha  ancora  oggi  il fine di garantire le informazioni essenziali sui
beni  assoggettati  al  vincolo  del  pignoramento  e  destinati alla
vendita coattiva.
    In particolare:
        a)  per  estratto del catasto devono intendersi i certificati
attuale  e  storico  ex artt. 45 e 46, lett. a) r.d. 8 dicembre 1938,
n. 2153  e  2847  c.c., coi quali e' documentata la ditta attualmente
intestataria  del  bene,  ed  i  precedenti  possessori  dello stesso
nell'intero  ventennio  anteriore  alla trascrizione del pignoramento
immobiliare.   Dall'estratto  catastale  (rilasciato  dal  competente
Ufficio  del  Territorio emergono altresi' tutti gli estremi numerici
di  identificazione  del bene (partita catastale, foglio, particella,
eventuale  subalterno,  categoria,  classe,  rendita catastale ovvero
estensione, reddito agrario e reddito dominicale per i terreni);
        b)  per  estratto  delle  mappe  censuarie deve intendersi il
certificato   ex  artt. 51  e  52  r.d.  8  dicembre  1938,  n. 2153,
rilasciato  dal  competente  Ufficio  del  Territorio, nel quale, con
attestazione  di  conformita' all'originale delle mappe censuarie, e'
fornita  la  rappresentazione  topografica  dell'immobile,  anche con
riferimento ai fondi limitrofi;
        c)  il  certificato  delle  trascrizioni a favore e contro ed
iscrizioni    ipotecarie   contro   sull'immobile,   rilasciato   dal
Conservatore  dei registri immobiliari (ex artt. 2673, comma 1, 2679,
comma  1,  n. 1, c.c. e art. 28 ed annessa Tabella D, legge 25 giugno
1943,  n. 540), deve concernere tutti coloro i quali risultano essere
stati  possessori  del bene nel ventennio, cui ha riguardo l'estratto
catastale, nonche', in ogni caso, la persona contro la quale e' stato
trascritto il pignoramento. Sua funzione e' quella di: I) evidenziare
se  l'intestazione  attuale  nei registri immobiliari dei diritti sul
bene  sottoposto  ad  eseduzione  corrisponda  alla titolarita' dello
stesso asserita dal creditore nell'atto di pignoramento ed attraverso
la  trascrizione;  II)  permettere  l'individuazione  di  titolari di
diritti  reali di godimento sul bene pignorato, al fine di consentire
al    giudice    dell'esecuzione    la   delimitazione   dell'oggetto
dell'espropriazione,   escludendo   da  questa  i  diritti  reali  di
godimento  spettanti  ai  terzi,  che,  per  essere  stati trascritti
anteriormente   al   pignoramento,   siano  opponibili  al  creditore
pignorante  ed agli intervenuti; III) permettere l'individuazione dei
creditori   che   abbiano  trascritto  in  confronto  dell'esecutato,
sull'immobile  pignorato,  un  sequestro  conservativo  o che abbiano
diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri;
        d)  il certificato di destinazione urbanistica, in virtu' del
richiamo  all'art. 18,  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e' richiesto
unicamente  nel  caso  di  terreni  sia  in quanto censiti al catasto
rustico,  sia  in  quanto  pertinenze  di immobili censiti al catasto
fabbricati, di estensione superiore a 5.000 mq.
    Fornita la descrizione della documentazione ipo-catastale di tipo
tradizionale  da  allegare al ricorso contenente istanza di vendita e
del  certificato  ex  art.  18,  legge  28  febbraio  1985, n. 47, la
querelle  nell'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 567, comma
2   c.p.c.,   nasce  dall'uso  improprio  da  parte  del  legislatore
dell'aggettivo dimostrativo «tale».
    Sennonche'   la  stessa  disposizione  esplicitamente  indica  il
contenuto  del  certificato  sostitutivo  notarile  con l'espressione
attestante  le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei registri
immobiliari».
    Nel   mancato   riferimento   al   certificato   di  destinazione
urbanistica   deve   ritenersi,  pertanto,  palese  la  volonta'  del
legislatore   di   non   includere   nell'oggetto   della   possibile
certificazione  notarile  il  predetto  documento  ex  art. 18, legge
n. 47/1985.
    Parimenti  e'  da  escludere che l'estratto delle mappe censuarie
sia  sostituibile  dal certificato notarile, giacche' si tratta di un
documento    che    fornisce    al   giudice   una   rappresentazione
topografico-catastale  del  bene pignorato e che in quanto tale, come
e'  stato  evidenziato  in  dottrina,  sarebbe  «ontologicamente» non
surrogabile.
    Sulla base delle considerazioni finora svolte intorno alla natura
parzialmente  sostitutiva del certificato notarile ex art. 567, comma
2   c.p.c.,  resta  da  chiarire  entro  quale  termine  la  restante
documentazione  debba  essere  unita al ricorso contenente istanza di
vendita e quali effetti conseguano in caso di omesso deposito.
    Sul  punto soccorre il termine previsto dalla summenzionata norma
transitoria  di cui all'art. 13-bis, legge n. 302/1998, cosicche' per
le  procedure  incoate  nelle  quali  l'istanza  di  vendita e' stata
depositata  entro  il  30  aprile 2001 il certificato di destinazione
urbanistica   ex  art.  18,  legge  47/1985,  avrebbe  dovuto  essere
depositato   entro   il   30   giugno   2001.   Per   i  procedimenti
successivamente  promossi, viceversa, il termine per l'allegazione si
ricava dall'art. 567, comma 2 c.p.c., che lo fissa in giorni sessanta
dal deposito del ricorso contenente istanza di vendita.
    Quid  juris  nel  caso  in cui il G.E. accerti l'inosservanza dei
suddetti  termini?  Allo  stato della normativa bisogna distinguere i
casi   di   allegazione   di  documentazione  ipo-catastale  di  tipo
tradizionale  da  quelli  di  deposito  di certificazione sostitutiva
notarile.  Nella  prima  ipotesi  non  v'e'  dubbio  che dal deposito
incompleto  o  fuori termine consegua ai sensi dell'art. 567, comma 4
c.p.c.,  l'estinzione  della  procedura esecutiva. Ove, viceversa, al
ricorso  ex  art. 567 c.p.c., sia stato unito nei termini di legge un
completo  certificato  sostitutivo  notarile  il  legislatore  non ha
stabilito    alcuna   sanzione   a   danno   di   parte   creditrice.
Inequivocabile,  infatti,  il comma IV del predetto articolo, prevede
l'estinzione  per inattivita' «qualora non sia depositata nei termini
prescritti  la  documentazione  di  cui  al  secondo comma, ovvero il
certificato notarile sostitutivo della stessa».
    L'uso  della  congiunzione  disgiuntiva  «ovvero»  rende, quindi,
chiari  i  confini  determinati  dal  legislatore  fra  attivita'  ed
inattivita' del creditore.
    Questo  giudice  ritiene  che l'art. 567, comma 4, c.p.c. non sia
conforme  a  Costituzione  ed  intende  pertanto  sollevare,  come in
effetti  solleva,  incidente  di  costituzionalita'  nei  termini che
seguono.

                   Sulla rilevanza della questione

    Nel  caso  che ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di
mero   fatto,   tra   la   res   judicanda   e   la   norma  ritenuta
incostituzionale, appare del tutto evidente.
    Infatti,  ove si ritenesse l'art. 567, comma 4 c.p.c., conforme a
Costituzione   nelle   ipotesi   di   omesso   o  ritardato  deposito
dell'estratto   delle   mappe   censuarie   e/o  del  certificato  di
destinazione  urbanistica  ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47,
laddove   parte   creditrice   abbia   depositato   nei   termini  la
certificazione   notarile   attestante  le  risultanze  delle  visure
catastali   e  dei  registri  immobiliari,  in  assenza  di  espressa
previsione  di  legge  o  di  perentorieta' dei termini ex artt. 567,
comma   2,   c.p.c.   e   13-bis,   legge   3  agosto  1998,  n. 302,
l'inottemperanza non potrebbe comportare l'estinzione del processo ex
art. 630 c.p.c.
    Tale  assunto non puo' esser condiviso da questo giudice chiamato
a decidere sul ricorso contenente istanza di vendita depositato il 26
giugno 1997.
    La  normativa  in parola e' posta in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione   della   Repubblica  italiana,  sia  sotto  il  profilo
dell'immotivato diverso trattamento di situazioni del tutto identiche
che  sotto  quello  della  irragionevolezza.  Si presenta altresi' in
contrasto   con   l'art. 111   della  Costituzione  della  Repubblica
italiana,  giacche'  potenzialmente idonea a produrre - in assenza di
una   norma   sanzionatoria  dell'inattivita'  del  creditore  -  una
quiescenza  della  procedura  d'espropriazione  incompatibile  con il
dovere  del  legislatore  di assicurare la ragionevole durata di ogni
processo.