IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 59/1997 R.G. Es.; promosso da Banco di Credito Siciliano S.p.A., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Antonio Di Prima, con sede in Canicatti' (AG), via Domenico Cirillo, n. 16, codice fiscale: 00066300849, elettivamente domiciliato in San Cataldo (CL), corso Sicilia, n. 98, presso lo studio legale dell'avv. Angela Tirrito, dal quale e' rappresentato e difeso per mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato in cancelleria il 18 gennaio 1997, creditore pignorante; Contro Pignatone Cosimo, nato a San Cataldo (CL) il 24 ottobre 1928, codice fiscale PGN CSM 28R24 H792V, residente in San Cataldo (CL), via Carlo Cattaneo n. 39; Burcheri Calogera, nata a San Cataldo (CL) il 7 aprile 1965, codice fiscale BRC CGR 65D47 H792M, residente in San Cataldo (CL), via Pippo Fava, n. 40, debitori esecutati. F a t t o Con atto eseguito il 6 maggio 1997 Banco di Credito Siciliano S.p.A. poneva sotto il vincolo del pignoramento: a) il diritto reale di proprieta' spettante a Burcheri Calogera sui seguenti beni: 1) Terreno in agro di San Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.70, censito al N.C.T. del Comune di San Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1021; 2) quota di 1/2 indistinto e indiviso su terreno in agro di San Cataldo (CL), c.da Fontanelle, esteso are 3.75, censito al N.C.T. del Comune di San Cataldo (CL) alla partita 5283, foglio di mappa 41, particella 1020; b) il diritto reale di proprieta' spettante a Pignatone Cosimo sui seguenti beni: 1) quota di 1/2 indistinto e indiviso su casa in San Cataldo (CL), via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U. del Comune di San Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486, consistenza vani 4,5; 2) quota indistinta e indivisa pari a 2/9 su fondo in agro di Caltanissetta, c.da Fazzotta, esteso ha. 1.87.47, censito al N.C.T. del Comune di Caltanissetta al foglio di mappa 71, particelle 69, 70 e 71. Con ricorso depositato il 26 giugno 1997 era richiesta la vendita del compendio pignorato. Il creditore, tuttavia, ometteva il deposito dei documenti di cui all'art. 567 c.p.c. determinando la quiescenza della procedura d'espropriazione, fino a quando - sostituito il comma secondo, art. 567 c.p.c. dagli attuali secondo, terzo e quarto comma, art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 302 - era introdotto un termine (da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2001 ex art. 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302) per l'allegazione della documentazione afferente la vendita. In tal senso provvedeva, il giorno 17 ottobre 2000, limitando, tuttavia, il deposito a completo certificato sostitutivo notarile sui beni pignorati ed alla copia non autentica dell'estratto delle mappe censuare relativo alla casa ubicata in San Cataldo (CL) alla via Giannone, n. 19, censita al N.C.E.U. del Comune di San Cataldo (CL), al foglio di mappa 52, particella 1486. Nella fattispecie mancano i presupposti per l'autorizzazione alla vendita richiesta ex art. 567 poiche' al predetto ricorso contenente istanza di vendita non risultano uniti gli estratti autentici delle mappe censuarie ed i certificati di destinazione urbanistica ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47; rimane, infatti, preclusa la possibilita' di procedere alla esatta identificazione topografico-catastale dei beni e verificare la loro posizione riguardo anche all'incidenza sui medesimi della normativa urbanistica vigente. D i r i t t o L'art. 567 c.p.c., nella sua formulazione originaria, demandava al creditori di unire al ricorso contenente istanza di vendita: «l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato e il certificato del tributo diretto verso lo Stato», cio' allo scopo di consentire: a), l'esatta individuazione dell'immobile oggetto dell'azione esecutiva; b) l'individuazione dello stato giuridico del bene, con riferimento sia alla effettiva titolarita' in capo all'esecutato con correlata inesistenza di diritti di terzi sia all'esistenza di creditori iscritti aventi diritto alla notificazione di avviso ex art. 498 c.p.c. In assenza di un termine perentorio per la suddetta allegazione, la giurisprudenza era pressoche' unanime nel ritenere che la mancanza di tale adempimento comportasse solo la quiescenza della procedura d'espropriazione fino al momento in cui non fossero prodotti tutti il documenti necessari per la vendita (ex multis cass. 76/1624 e 92/12711). Dinanzi al giacere immoto per anni di tante procedure con assoggettamento sine die del debitore al vincolo e maggiormente sensibile all'esigenza di garantire ragionevole durata anche al processo di esecuzione, il legislatore e' intervenuto sul testo dell'art. 567, comma 2, c.p.c., con l'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 302. Nel testo novellato ha, cosi', fissato il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla presentazione dell'istanza di vendita, entro cui il creditore procedente o altro creditore intervenuto munito di titolo esecutivo deve depositare l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonche' i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato», ulteriormente specificando che «tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Per tutte le procedure esecutive nelle quali l'istanza di vendita risulti depositata entro il 30 aprile 2001, con la norma transitoria di cui all'art. 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302, come sostituito dal d.l. 18 ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2000, n. 372, e' stato stabilito il termine del 30 giugno 2001 quale scadenza per la suddetta allegazione. La produzione documentale, di cui e' gravata la parte creditrice, ha ancora oggi il fine di garantire le informazioni essenziali sui beni assoggettati al vincolo del pignoramento e destinati alla vendita coattiva. In particolare: a) per estratto del catasto devono intendersi i certificati attuale e storico ex artt. 45 e 46, lett. a) r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153 e 2847 c.c., coi quali e' documentata la ditta attualmente intestataria del bene, ed i precedenti possessori dello stesso nell'intero ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare. Dall'estratto catastale (rilasciato dal competente Ufficio del Territorio emergono altresi' tutti gli estremi numerici di identificazione del bene (partita catastale, foglio, particella, eventuale subalterno, categoria, classe, rendita catastale ovvero estensione, reddito agrario e reddito dominicale per i terreni); b) per estratto delle mappe censuarie deve intendersi il certificato ex artt. 51 e 52 r.d. 8 dicembre 1938, n. 2153, rilasciato dal competente Ufficio del Territorio, nel quale, con attestazione di conformita' all'originale delle mappe censuarie, e' fornita la rappresentazione topografica dell'immobile, anche con riferimento ai fondi limitrofi; c) il certificato delle trascrizioni a favore e contro ed iscrizioni ipotecarie contro sull'immobile, rilasciato dal Conservatore dei registri immobiliari (ex artt. 2673, comma 1, 2679, comma 1, n. 1, c.c. e art. 28 ed annessa Tabella D, legge 25 giugno 1943, n. 540), deve concernere tutti coloro i quali risultano essere stati possessori del bene nel ventennio, cui ha riguardo l'estratto catastale, nonche', in ogni caso, la persona contro la quale e' stato trascritto il pignoramento. Sua funzione e' quella di: I) evidenziare se l'intestazione attuale nei registri immobiliari dei diritti sul bene sottoposto ad eseduzione corrisponda alla titolarita' dello stesso asserita dal creditore nell'atto di pignoramento ed attraverso la trascrizione; II) permettere l'individuazione di titolari di diritti reali di godimento sul bene pignorato, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione la delimitazione dell'oggetto dell'espropriazione, escludendo da questa i diritti reali di godimento spettanti ai terzi, che, per essere stati trascritti anteriormente al pignoramento, siano opponibili al creditore pignorante ed agli intervenuti; III) permettere l'individuazione dei creditori che abbiano trascritto in confronto dell'esecutato, sull'immobile pignorato, un sequestro conservativo o che abbiano diritti di prelazione risultanti dai pubblici registri; d) il certificato di destinazione urbanistica, in virtu' del richiamo all'art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' richiesto unicamente nel caso di terreni sia in quanto censiti al catasto rustico, sia in quanto pertinenze di immobili censiti al catasto fabbricati, di estensione superiore a 5.000 mq. Fornita la descrizione della documentazione ipo-catastale di tipo tradizionale da allegare al ricorso contenente istanza di vendita e del certificato ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, la querelle nell'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 567, comma 2 c.p.c., nasce dall'uso improprio da parte del legislatore dell'aggettivo dimostrativo «tale». Sennonche' la stessa disposizione esplicitamente indica il contenuto del certificato sostitutivo notarile con l'espressione attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari». Nel mancato riferimento al certificato di destinazione urbanistica deve ritenersi, pertanto, palese la volonta' del legislatore di non includere nell'oggetto della possibile certificazione notarile il predetto documento ex art. 18, legge n. 47/1985. Parimenti e' da escludere che l'estratto delle mappe censuarie sia sostituibile dal certificato notarile, giacche' si tratta di un documento che fornisce al giudice una rappresentazione topografico-catastale del bene pignorato e che in quanto tale, come e' stato evidenziato in dottrina, sarebbe «ontologicamente» non surrogabile. Sulla base delle considerazioni finora svolte intorno alla natura parzialmente sostitutiva del certificato notarile ex art. 567, comma 2 c.p.c., resta da chiarire entro quale termine la restante documentazione debba essere unita al ricorso contenente istanza di vendita e quali effetti conseguano in caso di omesso deposito. Sul punto soccorre il termine previsto dalla summenzionata norma transitoria di cui all'art. 13-bis, legge n. 302/1998, cosicche' per le procedure incoate nelle quali l'istanza di vendita e' stata depositata entro il 30 aprile 2001 il certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, legge 47/1985, avrebbe dovuto essere depositato entro il 30 giugno 2001. Per i procedimenti successivamente promossi, viceversa, il termine per l'allegazione si ricava dall'art. 567, comma 2 c.p.c., che lo fissa in giorni sessanta dal deposito del ricorso contenente istanza di vendita. Quid juris nel caso in cui il G.E. accerti l'inosservanza dei suddetti termini? Allo stato della normativa bisogna distinguere i casi di allegazione di documentazione ipo-catastale di tipo tradizionale da quelli di deposito di certificazione sostitutiva notarile. Nella prima ipotesi non v'e' dubbio che dal deposito incompleto o fuori termine consegua ai sensi dell'art. 567, comma 4 c.p.c., l'estinzione della procedura esecutiva. Ove, viceversa, al ricorso ex art. 567 c.p.c., sia stato unito nei termini di legge un completo certificato sostitutivo notarile il legislatore non ha stabilito alcuna sanzione a danno di parte creditrice. Inequivocabile, infatti, il comma IV del predetto articolo, prevede l'estinzione per inattivita' «qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa». L'uso della congiunzione disgiuntiva «ovvero» rende, quindi, chiari i confini determinati dal legislatore fra attivita' ed inattivita' del creditore. Questo giudice ritiene che l'art. 567, comma 4, c.p.c. non sia conforme a Costituzione ed intende pertanto sollevare, come in effetti solleva, incidente di costituzionalita' nei termini che seguono. Sulla rilevanza della questione Nel caso che ci occupa il collegamento giuridico, e non gia' di mero fatto, tra la res judicanda e la norma ritenuta incostituzionale, appare del tutto evidente. Infatti, ove si ritenesse l'art. 567, comma 4 c.p.c., conforme a Costituzione nelle ipotesi di omesso o ritardato deposito dell'estratto delle mappe censuarie e/o del certificato di destinazione urbanistica ex art. 18, legge 28 febbraio 1985, n. 47, laddove parte creditrice abbia depositato nei termini la certificazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, in assenza di espressa previsione di legge o di perentorieta' dei termini ex artt. 567, comma 2, c.p.c. e 13-bis, legge 3 agosto 1998, n. 302, l'inottemperanza non potrebbe comportare l'estinzione del processo ex art. 630 c.p.c. Tale assunto non puo' esser condiviso da questo giudice chiamato a decidere sul ricorso contenente istanza di vendita depositato il 26 giugno 1997. La normativa in parola e' posta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, sia sotto il profilo dell'immotivato diverso trattamento di situazioni del tutto identiche che sotto quello della irragionevolezza. Si presenta altresi' in contrasto con l'art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, giacche' potenzialmente idonea a produrre - in assenza di una norma sanzionatoria dell'inattivita' del creditore - una quiescenza della procedura d'espropriazione incompatibile con il dovere del legislatore di assicurare la ragionevole durata di ogni processo.