IL GIUDICE DI PACE Ha pronunicato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al R.G. n. 44/04 e promossa da Tattarini Flavio in proprio, ricorrente; Contro Comune di Cinigiano, in persona del sindaco pro tempore, resistente. Oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e sucecssive modifiche. A) Con ricorso ritualmente depositato il 12 giugno 2004 nella cancelleria dell'ufficio in epigrafe, il sig. Tattarini Flavio si opponeva al verbale di accertamento n. 10/2004 - 8V del 14 febbraio 2004, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Cinigiano (Grosseto), notificatogli tramite servizio postale il successivo 16 aprile 2004, perasserita violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., poiche' «teneva una velocita' di Km/h 93 superando di Km/h 18 il limite stabilito in 70 Km/h, velocita' rilevata con app. Traffipax Speedophot, omologa M.LL.PP. n. 1969 del 6 agosto 1993 matricola 504-001-0820 con previa verifica funzionamento; calcolata tolleranza del 5% con un minimo di 5 Km/h a favore del trasgressore; per questa violazione e' prevista la detrazione dal punteggio della patente di punti 02». Il fatto contestato si afferma accaduto il 14 febbraio 2004, alle ore 11,27 sulla strada provinciale n. 64 detta «il Cipressino» al Km 8 + 000. Nel verbale notificato viene ulteriormente specificato che «la violazione non e' stata immediatamente contestata in quanto l'accertamento e' stato effettuato su strade o tratti di esse individuati con decreto prefettizio della provincia di Grosseto del 5 novembre 2002, prot. n. 453/area D in relazione all'art. 4 della legge n. 168/2002.» E che «la violazione comporta la decurtazione di punti patente. Se il responsabile in solido e' persona fisica, la decurtazione avverra' a suo carico, salvo che, entro trenta giorni dalla ricezione del presente SPV, non pervenga a questo ufficio dichiarazione sottoscritta contenente le generalita' e i dati della patente dell'effettivo trasgressore. Se e' persona giuridica .............. (omissis)». B) Lamentava il ricorrente l'illegittimita' dell'elevato verbale per non essere stata, la violazione, immediatamente contestata, ravvisando, in cio' una violazione del diritto di difesa, non essendo piu' il ricorrente, dati i mesi trascorsi, in grado di ricordare chi fosse alla guida il giorno dei fatti, e ritenendo altrettanto illegittima la previsione normativa dell'art. 126-bis c.d.s. nella parte in cui dispone la decurtazione dei punti patente da quella del proprietario quale «responsabile in solido», ove lo stesso non sia in grado di indicare le generalita' dell'effettivo trasgressore. Ravvisava, il ricorrente, in tale disposizione, una violazione del principio di personalita' della sanzione penale. Sollevava, pertanto, ma solo in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale (per violazione dell'art. 27 Cost.). C) La sollevata questione di legittimita' costituzionale appare «non manifestamente infondata» ed e' preliminare alla decisione del ricorso de quo: la previsione dell'art. 126-bis, punto n. 2, dell'attuale c.d.s. come modificato dal decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003 indice alcuni dubbi circa la sua effettiva legittimita' costituzionale. La norma, dispone, infatti, l'applicazione della sanzione, di decurtazione di punti patente laddove non identificato l'effettivo conducente, al proprietario, ad un soggetto diverso, quindi, dall'effettivo trasgressore, a titolo, nel caso, di responsabilita' potenzialmente oggettiva. L'ordinamento giuridico italiano non consente al suo correlato sistema sanzionatorio, allorche' la sanzione colpisca direttamente la persona, anziche' il suo patrimonio, simile applicazione traversa o, peggio, presuntiva: anche il regime della solidarieta' passiva, in materia di obbligazioni, esiste esclusivamente con riferimento alle obbligazioni pecuniarie. Il sistema italiano prevede rigorosamente un immediato e diretto rapporto tra comportamento - soggetto agente responsabile - sanzione. Tale il principio sancito dall'art. 27 Costituzione con espresso riferimento alla sanzione penale. Tale la disciplina dell'art. 210 c.d.s per le sanzioni non pecuniarie. Tale il disposto dell'art. 3, legge n. 689/1981 circa l'applicazione personale della sanzione amministrativa: «Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Il principio informatore del sistema sanzionatorio ha, in effetti, il principale scopo rieducativo del trasgressore: non persegue tale fine la norma contenuta nell'art. 126-bis c.d.s. poiche' non ponendo la sanzione a carico dell'effettivo trasgressore, a questi nulla si insegna, ma raggiunge piuttosto il paradossale risultato di penalizzare colui che non ricordi chi fosse l'effettivo conducente trasgressore, o comunque colui che non conosca ne' sia in vado di conoscere «i dati personali e della patente del conducente». L'art. 126-bis c.d.s. e' in violazione dell'art. 24 Cost. laddove impone ulteriormente a un soggetto privato l'obbligo di denuncia, pena la decurtazione a suo carico, del trasgressore effettivo, negando cosi' il diritto a non rispondere, riconosciuto in materia penale persino all'indagato e/o all'imputato, istituendo, cosi', in capo ad esso il dovere di sopperire ad una carenza di attivita' (l'identificazione del trasgressore) che e' propria degli organi di polizia i quali, per altro, sarebbero esonerati dall'onere della contestazione immediata, e quindi dell'accertamento, ogni qual volta l'apparecchiatura di rilevamento della velocita' sia collocata in una strada rientrante fra quelle individuate da ordinanze prefettizie ex art. 4, legge n. 168/2002! B) ancora l'art. 126-bis e' in violazione dell'art. 3 della Carta costituzionale per disparita' di trattamento, perpetrata ai danni della persona fisica e/o della persona giuridica, e cio' sotto due aspetti: 1) appare diversamente disciplinata e distribuita la sanzione quando il veicolo appartenga a persona fisica o a persona giuridica, nel quale ultimo caso, l'art. 126-bis rimanda all'applicazione dell'art. 180, comma 8 C.d.S. 2) Disparita' di trattamento fra proprietario di veicolo persona fisica munita o meno di autorizzazione alla guida. Quid iuris se il proprietario del veicolo, che non conosce i dati del conducente o non ricorda chi fosse alla guida, non gode di patente? Nessuna sanzione in decurtazione punti puo' essere applicata, onde tale soggetto va indenne da sanzione. La norma impugnata appare quindi non equa e formulata fuori dai principi costituzionali teste' richiamati.