ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  del  Senato  della Repubblica del
15 ottobre   2003,  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dal  senatore Marcello Dell'Utri nei confronti di Pierluigi
Onorato,  ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione,
promosso  dal Tribunale di Milano, sezione ottava penale, con ricorso
depositato  il  17 marzo  2004  ed  iscritto  al  n. 262 del registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 ottobre 2004 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con  ricorso  del 16 dicembre 2003 il Tribunale di
Milano, sezione ottava penale, ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti  del  Senato  della  Repubblica,  in  relazione  alla
deliberazione adottata il 15 ottobre 2003 (doc. IV-quater, n. 17), la
quale  ha  ritenuto  che  i  fatti  per  cui  e' in corso, davanti al
medesimo tribunale, un procedimento penale nei confronti del senatore
Marcello  Dell'Utri  - per il reato di diffamazione a mezzo stampa in
danno  di  Pierluigi  Onorato  -  concernono  opinioni espresse da un
membro   del   Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  con
conseguente  insindacabilita'  ai  sensi  dell'art. 68,  primo comma,
della Costituzione;
        che, ad avviso del Tribunale di Milano, il Senato non avrebbe
legittimamente  esercitato  il  proprio  potere,  avendo interpretato
estensivamente  la  portata del precetto costituzionale, nel senso di
ritenere estranee alla sfera di sindacabilita' tutte quelle attivita'
extraparlamentari che, sebbene non funzionalmente ricollegabili ad un
atto  tipico di esercizio della funzione parlamentare, siano comunque
espressione di attivita' lato sensu politica;
        che   per   contro   -   alla   luce   della   giurisprudenza
costituzionale  -  la  natura  eccezionale  dell'istituto contemplato
dall'art. 68,  primo  comma,  Cost. ne imporrebbe una interpretazione
restrittiva,  alla  stregua della quale, per la sussistenza del nesso
con  le funzioni parlamentari presupposto dalla norma costituzionale,
sarebbe  necessario  l'accertamento  di  una  effettiva e sostanziale
corrispondenza  di  significati tra le dichiarazioni rese al di fuori
dell'esercizio   delle   attivita'  parlamentari  tipiche  svolte  in
Parlamento e le opinioni gia' espresse nell'ambito di queste ultime;
        che  tale  condizione  non  si sarebbe realizzata nel caso di
specie, giacche' le dichiarazioni oggetto di giudizio - dichiarazioni
rese  nel  corso di interviste pubblicate su quotidiani, con le quali
il  senatore  Dell'Utri  avrebbe  accusato  il dottor Onorato di aver
abusato del proprio potere giudiziario, per colpirlo quale avversario
politico  -  non  risulterebbero  collegate  ad alcun precedente atto
parlamentare tipico;
        che  il  Tribunale  ritiene,  pertanto,  che la deliberazione
oggetto di conflitto abbia illegittimamente interferito nella propria
sfera  di  attribuzioni,  costituzionalmente  garantita,  chiedendone
conseguentemente l'annullamento.
    Considerato  che,  in questa fase, la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando,
senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano  i  requisiti
soggettivo  ed  oggettivo  di un conflitto di attribuzioni tra poteri
dello Stato, impregiudicata ogni decisione definitiva anche in ordine
all'ammissibilita';
        che,  quanto  al requisito soggettivo, il Tribunale di Milano
e'  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  in quanto competente a
dichiarare   definitivamente,   per  il  procedimento  del  quale  e'
investito,  la  volonta'  del potere cui appartiene, in ragione della
posizione  di  indipendenza,  costituzionalmente  garantita,  di  cui
godono i singoli organi giurisdizionali;
        che  anche  il Senato della Repubblica, che ha deliberato nel
senso  della  insindacabilita'  delle opinioni espresse da un proprio
membro,  e'  legittimato  ad  essere  parte  del conflitto, in quanto
organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
che rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  lamenta  la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione  -  ritenuta  illegittima  -  con la quale il Senato ha
qualificato  come  insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma,
Cost.,  le  dichiarazioni  rese dal parlamentare, cui si riferisce il
procedimento penale in corso;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
risoluzione e' affidata alla competenza della Corte.