ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei    giudizi    di    legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla
normativa   in   materia  di  immigrazione  e  di  asilo),  promossi,
nell'ambito  di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Bologna
con tre ordinanze del 16 aprile 2003 (iscritte ai numeri da 489 a 491
del  registro  ordinanze  2003  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  n. 32,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003), con
ordinanza   del  9  giugno 2003  (iscritta  al  n. 634  del  registro
ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con tre ordinanze del
31 maggio  2003  (iscritte  ai  numeri  da  638  a  640  del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2003),  con  ordinanz  a  del
1° luglio  2003  (iscritta  al  n. 711  del registro ordinanze 2003 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze del 31 dicembre 2002
(iscritte  ai  numeri  1027  e  1028  del  registro  ordinanze 2003 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie
speciale,  dell'anno 2003),  con  due  ordinanze  del 4 novembre 2003
(iscritte  ai  numeri  140  e  141  del  registro  ordinanze  2004  e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, 1ª serie
speciale,   dell'anno 2004),   con  ordinanza  del  1° dicembre  2003
(iscritta  al  n. 144  del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 11,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2004),  con  ordinanza  del  3 febbraio  2004  (iscritta al
n. 419  del  registro  ordinanze  2004  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2004),
con  ordinanza  del  6 febbraio 2004 (iscritta al n. 420 del registro
ordinanze   2004   e  pubblicata  nella  Gazz  etta  Ufficiale  della
Repubblica   n. 21,  1ª  serie  speciale,  dell'anno 2004),  con  tre
ordinanze  del  3 marzo  2004  (iscritte  ai  numeri da 543 a 545 del
registro  ordinanze  2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 24,  1ª serie speciale, dell'anno 2004), con ordinanza
del  4 marzo  2004  (iscritta al n. 546 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie
speciale, dell'anno 2004).
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  diciannove  ordinanze  identiche  nella parte
motiva  il  Tribunale  di  Bologna  ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   13,  terzo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione dello straniero), inserito dall'art. 13 della legge
30 luglio  2002,  n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di
immigrazione  e di asilo), nella parte in cui prevede per il reato di
cui al comma 5-ter della medesima disposizione l'arresto obbligatorio
dell'autore del fatto;
        che  il  rimettente  procede  all'udienza  di  convalida  nei
confronti  di  cittadini  stranieri tratti in arresto nella flagranza
del  reato  di  cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo
n. 286  del 1998, perche' sorpresi nel territorio dello Stato dopo la
scadenza  del  termine  entro  il  quale avrebbero dovuto lasciare il
territorio  nazionale,  come  da  provvedimento emesso dal questore a
norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto;
        che  nei  giudizi  iscritti  ai  numeri da 489 a 491, 711 del
registro  ordinanze  del  2003 e ai numeri 419, 420, da 543 a 546 del
registro   ordinanze  del  2004  e'  intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  che le questioni siano dichiarate
inammissibili o infondate.
    Considerato   che,   essendo  censurato  in  tutte  le  ordinanze
l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286  (Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, deve essere disposta
la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  questioni  in  esame  hanno ad oggetto la previsione
dell'arresto  obbligatorio in relazione al reato contravvenzionale di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter,  del  decreto  legislativo n. 286 del
1998, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge
14 settembre   2004,  n. 241  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre
2004, n. 271;
        che,  successivamente  alle  ordinanze  di rimessione, questa
Corte  con  sentenza n. 223 del 2004 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo
n. 286  del  1998,  nella  parte  in  cui stabilisce che per il reato
previsto  dal  comma 5-ter  del  medesimo  articolo  e'  obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto;
        che  gli  atti  devono  pertanto essere restituiti al giudice
rimettente.