ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 77, comma 4,
della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003),  promosso  con  ricorso  della  Provincia  autonoma di Trento,
notificato  il  1° marzo  2003,  depositato in cancelleria il 7 marzo
successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  12 ottobre  2004  il  giudice
relatore Fernanda Contri;
    Uditi  gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma
di  Trento e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con ricorso notificato in data 1° marzo 2003 e depositato il
successivo  7 marzo  (reg.  ricorsi  n. 23  del  2003),  la Provincia
autonoma  di  Trento  ha  impugnato  alcune  disposizioni della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge finanziaria 2003), e tra
esse,   in  particolare,  l'art. 77,  comma 4,  in  riferimento  agli
articoli 8,  numeri  3),  5), 13), 14), 21), 24), 9, numero 10), e 16
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), nonche' alle «relative norme di attuazione».
    La disposizione censurata prevede che «l'autorizzazione di cui al
comma 3»  -  cioe'  l'autorizzazione  integrata  ambientale  cui sono
soggetti  «tutti  gli  impianti  esistenti,  nonche'  quelli di nuova
realizzazione, relativi alle attivita' industriali di cui all'art. 1,
comma 1,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri
10 agosto   1988,   n. 377,   rientranti   nelle  categorie  elencate
nell'allegato   I   della   direttiva  96/61/CE  del  Consiglio,  del
24 settembre   1996»   -  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, «sentite le regioni
interessate».
    Ad avviso della Provincia ricorrente l'art. 77 della legge n. 289
del  2002  avrebbe determinato una riduzione del ruolo delle regioni,
sottoponendo   ad   autorizzazione   integrata   ambientale   statale
indistintamente  tutti  gli  impianti indicati al comma 3, sia quelli
che gia' prima appartenevano alla competenza statale, sia, a quel che
sembra,  quelli  che  l'art. 71  del  d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59)  aveva  assegnato  alla  competenza  regionale,  limitandosi a
prevedere  che  le  Regioni  debbano essere solamente sentite ai fini
della  decisione.  Viceversa  -  sempre  secondo  la ricorrente - nel
regime  previgente  erano  comunque  mantenute  ferme  le  competenze
regionali,    essendo    collegata    la   competenza   al   rilascio
dell'autorizzazione  integrata ambientale a quella del rilascio della
V.I.A.  (art. 2,  numero 8, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 372, recante
«Attuazione  della  direttiva  96/61/CE  relati va alla prevenzione e
riduzione  integrate dell'inquinamento») ed essendo comunque prevista
la  partecipazione regionale nell'ambito della Conferenza dei servizi
(art. 4, commi 8 e seguenti, del d.lgs. n. 372 del 1999).
    La Provincia di Trento ritiene comunque che la rilevata riduzione
del  ruolo  regionale, che sarebbe realizzata con la norma censurata,
non riguardi le autonomie speciali, per le quali non opera la riserva
alla  legislazione  statale esclusiva della materia dell'ambiente. Al
riguardo  la ricorrente sottolinea che lo stesso comma 4 dell'art. 77
si  riferisce  alle  «regioni interessate», senza alcun richiamo alle
province  autonome  e,  soprattutto,  che  la  legge  finanziaria per
l'anno 2003   contiene   all'art. 95,   comma 2,   una   clausola  di
salvaguardia  per  le  attribuzioni delle autonomie speciali, essendo
espressamente  sancito che «le disposizioni della presente legge sono
applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti».
    L' impugnazione e' dunque prospettata per la denegata ipotesi che
la  disciplina  sopra descritta debba intendersi nel senso di portare
alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale che gia'
appartengano  alla competenza provinciale o di ridurre il ruolo delle
determinazioni  provinciali nell'ambito delle procedure di competenza
statale.  Se  questa  dovesse  essere  l'interpretazione da dare alla
disposizione  de  qua,  ne deriverebbe, secondo la ricorrente, la sua
illegittimita'   costituzionale   per   violazione  delle  competenze
legislative ed amministrative della provincia in materia ambientale.
    2.  -  Nel giudizio cosi' promosso si e' costituito il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  rilevando,  anche  in una successiva memoria
presentata  in  prossimita'  dell'udienza,  che  gia'  nel ricorso si
troverebbero  esposte  le  ragioni  per  le  quali  esso,  oltre  che
infondato, sarebbe inammissibile, in quanto proposto solo in vista di
un  accertamento  che  tolga  dal  dubbio  la Provincia. Sul punto la
difesa   erariale   richiama  la  clausola  di  salvaguardia  per  le
attribuzioni   delle   autonomie   speciali  contenuta  nell'art. 95,
comma 2,   e   sottolinea  che,  come  correttamente  rilevato  dalla
ricorrente,   la  norma  impugnata  attribuisce  alla  autorizzazione
integrata  ambientale  la  forma del decreto ministeriale «sentite le
regioni  interessate», senza richiamare le regioni a statuto speciale
e le province autonome.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Trento, nell'impugnare alcune
disposizioni  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2003),  solleva,  tra l'altro, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 77, comma 4, in riferimento agli articoli 8,
numeri  3),  5),  13),  14), 21), 24), 9, numero 10), e 16 del d.P.R.
31 agosto  1972,  n. 670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), nonche' alle «relative norme di attuazione».
    2.  -  La  disposizione  censurata  prevede  che l'autorizzazione
integrata   ambientale   sia  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio, «sentite le regioni
interessate»,  senza alcun richiamo alle province autonome. Peraltro,
come  rilevato  dalla  ricorrente,  la legge n. 289 del 2002 contiene
all'art. 95,   comma 2,   una   clausola   di   salvaguardia  per  le
attribuzioni  delle autonomie speciali, essendo espressamente sancito
che  «le  disposizioni  della  presente  legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti».
    La  ricorrente,  pur  dichiarando  di  privilegiare  una  diversa
soluzione   ermeneutica,   solleva   la   questione  di  legittimita'
costituzionale  per  la  denegata ipotesi che la disciplina contenuta
nel  summenzionato  art. 77,  comma 4,  debba intendersi nel senso di
portare  alla competenza statale autorizzazioni in materia ambientale
che  gia'  appartengano  alla  competenza provinciale o di ridurre il
ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle procedure di
competenza statale.
    3.    --    Va    preliminarmente    rigettata   l'eccezione   di
inammissibilita'  sollevata  dalla Avvocatura generale dello Stato in
ragione  della dichiarata natura interpretativa della questione. Come
gia'  affermato  da  questa Corte, il giudizio in via principale puo'
concernere   questioni   sollevate   sulla  base  di  interpretazioni
prospettate  dal  ricorrente  come possibili, a condizione che queste
ultime  non  siano  implausibili e irragionevolmente scollegate dalle
disposizioni  impugnate  cosi' da far ritenere le questioni del tutto
astratte o pretestuose (v., di recente, sentenza n. 228 del 2003).
    4. -- La questione non e' fondata.
    Questa   Corte   ha   in   piu'  occasioni  sottolineato  che  le
disposizioni  legislative  statali devono essere interpretate in modo
da  assicurarne  la  conformita'  con la posizione costituzionalmente
garantita  alle  Province  autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze
n. 406  del  2001, n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), rilevando anche
che,  in  difetto  di indici contrari, l'esplicita affermazione della
salvezza  delle  competenze  provinciali  si  risolve  nell'implicita
conferma della sfera di attribuzioni delle Province autonome, fondata
sullo statuto speciale e sulle relative norme di attuazione (sentenza
n. 228 del 2003).
    Nella   specie   appare   agevole  ricavare  una  interpretazione
rispettosa   della   posizione   costituzionalmente   garantita  alla
ricorrente,  in  assenza  di  un  espresso  riferimento  nella  norma
censurata  alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e
in   presenza   della   richiamata  clausola  di  salvaguardia  delle
competenze  delle autonomie speciali contenuta nell'art. 95, comma 2.
La  disposizione  impugnata non puo' pertanto intendersi nel senso di
trasferire   alla   competenza   statale  autorizzazioni  in  materia
ambientale  che  gia'  appartengano  alla competenza provinciale o di
ridurre  il  ruolo delle determinazioni provinciali nell'ambito delle
procedure di competenza statale.