Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma; Contro la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 (B.U.R. n. 31 dell'11 ottobre 2005), Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e comunita' montane), nell'art. 3. L'art. 3, lett. a) dello suo statuto attribuisce alla Regione Sardegna la potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della regione», potesta' che deve essere esercitata in armonia con i principi dell'ordinamento dello Stato. Tra questi vanno sicuramente compresi i principi desumibili dall'ordinamento costituzionale. L'art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione assegna allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza. Di tali materie codesta Corte ha dato ripetutamente la nozione nel senso che vi rientrano solo gli interventi «finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002). Come si ripete, non dovrebbe essere posto in dubbio che siano questi, soprattutto perche' di rango costituzionale, principi dell'ordinamento giuridico dello Stato ai sensi della norma statutaria. L'art. 3 della legge regionale richiama l'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002 che prevede la rimozione degli organi degli enti locali «quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi o per gravi motivi di ordine pubblico». In questi casi e' prevista la competenza del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali. Che la tutela della Costituzione competa allo Stato si desume da principi, sui quali non e' il caso di soffermarsi, e trova conferma nell'art. 127 Cost. che, mentre consente l'impugnativa delle leggi statali da parte di una Regione solo quando ritenga che leda la sua sfera di competenza, prevede che lo Stato possa impugnare la legge regionale in ogni caso in cui la Regione sconfini della sua competenza, fissata dalla Costituzione. La illegittimita' costituzionale della norma impugnata trova conferma anche sotto altro profilo. Quando lo statuto regionale e' entrato in vigore, la competenza legislativa della Regione Sardegna, prevista nell'art. 3, lett. a), sicuramente non si estendeva allo scioglimento degli organi degli enti locali per ragioni di ordine pubblico. Secondo i principi generali dell'ordinamento, tenendo conto delle competenze legislative che l'art. 117 Cost. assegnava alle regioni, la tutela dell'ordine pubblico competeva allo Stato in via esclusiva. Se oggi la regione dovesse rivendicare la potesta' legislativa in materia ai sensi dell'art. l0 della legge costituzionale n. 3 del 2001, si dovrebbe attenere alla nozione di ordine pubblico, come definito da codesta Corte pronunciandosi sull'art. 117, lett. h). L'art. 3 della legge regionale impugnata e', pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, richiamando l'art. 142 del d.lgs. n. 267 del 2002, non esclude la violazione della Costituzione ed i gravi motivi di ordine pubblico.