Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma;

    Contro  la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente per la
dichiarazione   della   illegittimita'   costituzionale  della  legge
regionale  7 ottobre 2005, n. 13 (B.U.R. n. 31 dell'11 ottobre 2005),
Scioglimento  degli organi degli enti locali e nomina dei commissari.
Modifica  alla  legge  regionale  2 agosto  2005, n. 12 (Norme per le
unioni di comuni e comunita' montane), nell'art. 3.
    L'art. 3,  lett. a)  dello  suo  statuto attribuisce alla Regione
Sardegna  la  potesta'  legislativa  in materia di «ordinamento degli
uffici  e degli enti amministrativi della regione», potesta' che deve
essere  esercitata  in  armonia con i principi dell'ordinamento dello
Stato.
    Tra  questi  vanno  sicuramente  compresi  i  principi desumibili
dall'ordinamento costituzionale.
    L'art. 117,  secondo  comma,  lett. h) della Costituzione assegna
allo  Stato  la  potesta'  legislativa esclusiva in materia di ordine
pubblico   e  sicurezza.  Di  tali  materie  codesta  Corte  ha  dato
ripetutamente  la  nozione  nel  senso  che  vi  rientrano  solo  gli
interventi «finalizzati alla prevenzione dei reati ed al mantenimento
dell'ordine pubblico» (sentenza n. 407 del 2002).
    Come  si  ripete,  non  dovrebbe essere posto in dubbio che siano
questi,   soprattutto   perche'  di  rango  costituzionale,  principi
dell'ordinamento   giuridico   dello   Stato  ai  sensi  della  norma
statutaria.
    L'art. 3  della  legge  regionale  richiama l'art. 142 del d.lgs.
n. 267  del  2002  che  prevede  la rimozione degli organi degli enti
locali «quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti  violazioni  di  leggi  o  per  gravi  motivi  di  ordine
pubblico».
    In  questi  casi  e'  prevista la competenza del Presidente della
Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta regionale, adottata su
proposta dell'Assessore degli enti locali.
    Che  la tutela della Costituzione competa allo Stato si desume da
principi,  sui  quali non e' il caso di soffermarsi, e trova conferma
nell'art. 127  Cost.  che,  mentre consente l'impugnativa delle leggi
statali  da  parte di una Regione solo quando ritenga che leda la sua
sfera  di  competenza,  prevede che lo Stato possa impugnare la legge
regionale  in  ogni  caso  in  cui  la  Regione  sconfini  della  sua
competenza, fissata dalla Costituzione.
    La  illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata trova
conferma anche sotto altro profilo.
    Quando  lo  statuto regionale e' entrato in vigore, la competenza
legislativa  della  Regione Sardegna, prevista nell'art. 3, lett. a),
sicuramente  non  si  estendeva  allo scioglimento degli organi degli
enti locali per ragioni di ordine pubblico.
    Secondo i principi generali dell'ordinamento, tenendo conto delle
competenze  legislative  che l'art. 117 Cost. assegnava alle regioni,
la tutela dell'ordine pubblico competeva allo Stato in via esclusiva.
    Se oggi la regione dovesse rivendicare la potesta' legislativa in
materia  ai  sensi  dell'art. l0  della legge costituzionale n. 3 del
2001,  si  dovrebbe  attenere  alla  nozione di ordine pubblico, come
definito da codesta Corte pronunciandosi sull'art. 117, lett. h).
    L'art. 3   della   legge   regionale   impugnata   e',  pertanto,
costituzionalmente   illegittimo  nella  parte  in  cui,  richiamando
l'art. 142  del  d.lgs.  n. 267  del  2002, non esclude la violazione
della Costituzione ed i gravi motivi di ordine pubblico.