IL GIUDICE DI PACE

    Ritenuto  che  la  mancata  indicazione  delle circostanze su cui
avrebbero  dovuto  deporre  i  testi del p.m. non importa la nullita'
della citazione a giudizio;
    Riitenuto che non si ravvisa alcuna delle nullita' previste dalla
legge  nell'atto  di  citazione  a  giudizio, essendo state osservate
tutte  le  formalita'  di  cui  all'art. 20,  d.lgs.  28 agosto 2000,
n. 274;
    Ritenuto   che   e'   necessario   decidere  sulla  questione  di
legittimita'  costituzionale,  sollevata dall'avv. Portale, difensore
di  uno degli imputati, dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 20
del d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, citato a
comparire  davanti  al  giudice  di  pace,  abbia  la possibilita' di
chiedere giudizio abbreviato;
    Ritenuta  tale  questione di legittimita' rilevante ai fini della
decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata;
    Premesso  che  l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 274/2000
esclude  la  scelta  del  rito,  non  consentendo, in modo esplicito,
all'imputato,  di  optare per il rito abbreviato con i consequenziali
benefici ai fini della pena;
        che  l'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 2
non  e'  manifestamente  infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111
della    Costituzione,   violando,   inerentemente   all'art. 3,   la
enunciazione  dei  principi di uguaglianza e ragionevolezza, venendo,
cosi',   a  porre  in  essere  una  ingiustificata  ed  irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  situazioni  processuali,  di fatto,
identiche;
        che  l'art. 552 c.p.p. sancisce che, nel decreto di citazione
a  giudizio davanti al tribunale, sia contenuto l'avviso che, qualora
ne  ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di
apertura  del  dibattimento,  puo'  accedere  a  forme alternative di
definizione  del procedimento e che, in assenza di tale avvertimento,
il decreto e' nullo;
        che  la normativa davanti al giudice di pace, che non prevede
tale  prescrizione,  comporta  conseguenze  sfavorevoli nei confronti
dell'imputato,  rispetto  all'imputato  citato in giudizio davanti al
tribunale, violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza;
        che, parimenti, si manifesta la violazione dell'art. 24 della
Costituzione,  nella  enunciazione  del  diritto  di  difesa, essendo
preclusa,  all'imputato, la facolta' di scegliere una via alternativa
a  quella usuale alla definizione del procedimento, concretizzandosi,
il  tutto, nella preclusione di accedere a definizioni diverse e piu'
vantaggiose,  restando, solo, all'imputato citato a comparire davanti
al  giudice  di  pace,  la  possibilita'  di  richiesta  di «condotta
riparatoria» e di oblazione, se ed in quanto possibile;
        che  risulta, altresi', violazione dell'art. 111, terzo comma
della  Costituzione,  laddove non e' previsto, a pena di nullita', di
portare  a  conoscenza  dell'imputato,  con  l'atto  di  citazione  a
giudizio, la possibilita' di scelta di un rito alternativo offertogli
dall'ordinamento,  mettendo, cosi', l'imputato in condizione di poter
scegliere consapevolmente il rito alternativo;