IL GIUDICE DI PACE Ritenuto che la mancata indicazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testi del p.m. non importa la nullita' della citazione a giudizio; Riitenuto che non si ravvisa alcuna delle nullita' previste dalla legge nell'atto di citazione a giudizio, essendo state osservate tutte le formalita' di cui all'art. 20, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Ritenuto che e' necessario decidere sulla questione di legittimita' costituzionale, sollevata dall'avv. Portale, difensore di uno degli imputati, dell'art. 2, comma 1, lett. f) e dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato, citato a comparire davanti al giudice di pace, abbia la possibilita' di chiedere giudizio abbreviato; Ritenuta tale questione di legittimita' rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata; Premesso che l'art. 2, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 274/2000 esclude la scelta del rito, non consentendo, in modo esplicito, all'imputato, di optare per il rito abbreviato con i consequenziali benefici ai fini della pena; che l'eccezione di incostituzionalita' del richiamato art. 2 non e' manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, violando, inerentemente all'art. 3, la enunciazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, venendo, cosi', a porre in essere una ingiustificata ed irragionevole disparita' di trattamento tra situazioni processuali, di fatto, identiche; che l'art. 552 c.p.p. sancisce che, nel decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale, sia contenuto l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, puo' accedere a forme alternative di definizione del procedimento e che, in assenza di tale avvertimento, il decreto e' nullo; che la normativa davanti al giudice di pace, che non prevede tale prescrizione, comporta conseguenze sfavorevoli nei confronti dell'imputato, rispetto all'imputato citato in giudizio davanti al tribunale, violando il principio di uguaglianza e ragionevolezza; che, parimenti, si manifesta la violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella enunciazione del diritto di difesa, essendo preclusa, all'imputato, la facolta' di scegliere una via alternativa a quella usuale alla definizione del procedimento, concretizzandosi, il tutto, nella preclusione di accedere a definizioni diverse e piu' vantaggiose, restando, solo, all'imputato citato a comparire davanti al giudice di pace, la possibilita' di richiesta di «condotta riparatoria» e di oblazione, se ed in quanto possibile; che risulta, altresi', violazione dell'art. 111, terzo comma della Costituzione, laddove non e' previsto, a pena di nullita', di portare a conoscenza dell'imputato, con l'atto di citazione a giudizio, la possibilita' di scelta di un rito alternativo offertogli dall'ordinamento, mettendo, cosi', l'imputato in condizione di poter scegliere consapevolmente il rito alternativo;