Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore, con sede in Bolzano per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge provinciale del 18 novembre 2005, n. 10 (pubblicata in B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2005) recante «Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanita', mobilita', foreste e demanio e altre disposizioni»; con specifico riguardo agli artt. 17 e 19 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, comma 3 Cost., 9, punto 10 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto speciale di autonomia), nonche' coi principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate; e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta del 13 gennaio 2006. Nel B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2005 (supplemento n. 2) risulta pubblicata la epigrafata legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10/2005, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di leggi che sono intervenute a dettare norme in diversi settori, quali il lavoro, l'urbanistica, l'assistenza, la sanita', la mobilita', le foreste e il demanio. Le leggi oggetto di modifiche sono: la legge n. 14 del 1986; la legge n. 2 del 1996; la legge n. 13 del 1997; la legge n. 1 del 1981; la legge n. 37 del 1988; la legge n. 1 del 1992; la legge n. 7 del 2001; la legge n. 37 del 1974; la legge n. 16 del 1965; la legge n. 28 del 1981; la legge n. 10 del 2004; la legge n. 30 del 1978 (di cui viene abrogato l'art. 2); la legge n. 1 del 1984 (di cui viene abrogato l'art. 14). Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 17 e 19, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale (artt. 117, comma 3 Cost. nonche' 9, punto 10, Statuto di Autonomia), delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, 1° comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, 1° comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge provinciale, con specifico riguardo alle disposizioni dell'artt. 17 e 19, e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono. La legge provinciale un esame presenta profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 19 che, per un verso, eccedono dalla competenza concorrente attribuita alla provincia in materia di «sanita» dell'art. 9, punto 10, dello statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e per altro verso, dalla competenza concorrente. In materia di «professioni», prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, comma 3, Cost., ed estesa ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, quale «forma di autonomia piu' ampia», alla provincia autonoma, in assenza di specifica attribuzione statutaria. In particolare, l'art. 17, che modifica il comma 7 dell'art. 12-bis della legge provinciale n. 7/2001 e s.m.i, nel fissare requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico assistenziale e di dirigente infermieristico (frequenza di un corso organizzato dalla stessa provincia ovvero da «un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero» e richiesta per l'incarico di dirigente infermieristico di «una comprovata esperienza professionale di almeno sei anni nella medesima funzione», nonche' di «un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale» per l'incarico di direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla normativa statale vigente nelle materie sopra indicate di cui all'art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992 e agli artt. 5 e 6 della legge n. 251/2000. La suddetta normativa di principio prevede, infatti, che ai ruoli del Servizio sanitario nazionale possano accedere i candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e qualificazione professionale ovvero di «una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria». Si ritiene, dunque, alla luce di quanto appena detto, che la norma regionale in esame sia costituzionalmente illegittima laddove attribuisca, in maniera arbitraria e a soggetti privi dei requisiti di legge, il diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui trattasi. Altresi' illegittimo e' l'art. 19 della legge provinciale in esame che, nell'aggiungere l'art. 73-ter alla legge n. 7/2001, prevedendo in particolare l'istituzione di una nuova figura professionale, quelle del massaggiatore/ massofisioterapista, rimettendo ad una determinazione di giunta la definizione del contenuti e della durata della formazione del suddetto operatore sanitario e riconoscendo, infine, l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia e all'estero, eccede i limiti della competenza attribuita, per estensione, dall'art. 117, comma 3, cost. alla provincia autonoma nella materia concorrente delle «professioni», ed in particolare delle professioni sanitarie. Nella suddetta materia, infatti, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potesta' legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» e' riservata allo Stato. Tra l'altro, codesta suprema Corte ha recentemente esteso il menzionato principio fondamentale in materia di professioni sanitarie a tutte le professioni, rilevando come tale limite, che «certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potesta' normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio affermato nella sentenze nn. 355 e 424 del 2005, secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna «influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame. Tali argomentazioni non possono non applicarsi anche alle regioni a statuto: speciale e alle province autonome, laddove le stesse non abbiano riconosciute dallo statuto di autonomia competenze legislative piu' ampie rispetto a quelle previste dall'art. 117 novellato. Inoltre, in assenza della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale in oggetto e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica di massaggiatore/massofisioterapista e' precluso alla provincia ogni potere in ordine all'organizzazione e alla tenuta di corsi di formazione professionale (art. 19, comma 2). Ne' vale considerare che la materia della formazione professionale e' di competenza esclusiva della provincia ai sensi dell'art. 8, punto 29, dello statuto speciale di autonomia, in quanto tale attivita' formativa e' finalizzata all'acquisizione di una qualifica, quella appunto di massaggiatore/ massofisioterapista, non prevista dallo Stato, tanto e' vero che il successivo comma 3 dell'art. 19 fa espresso riferimento ai rilascio di diplomi o attestati di qualifica di massaggiatore/massofisioterapista (e non gia' di semplici attestati di frequenza) rilevanti «ai fini dell'esercizio professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale». Per completezza di esame, si rileva che analoga censura e' stata giudicata fondata dalla Corte costituzionale con riferimento alla legge n. 2/2004 della regione Abruzzo che, nei prevedere e regolamentare corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, e' stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 319/2005). Infine, risulta illegittima la disposizione contenuta nel comma 3 dell'art. 19 che, nei riconoscere l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista ed i titoli analoghi acquisiti dal 1° gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferisce alla provincia una prerogativa che invece l'ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva allo Stato, da un lato, prevedendo che l'istituzione di nuovi titoli professionali e, pertanto, l'eventuale equipollenza degli stessi avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e, dall'altro, attribuendo al Ministero della salute, ex artt. 11 del d.lgs. n. 115/1992 e 13 dei d.lgs. n. 319/1994, la competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione professionale sanitaria acquisiti nella comunita' europea. Si segnala altresi' che la disposizione del comma 3 dell'art. 19 che sancisce la validita' dei titoli acquisiti al termine di corsi provinciali iniziati» ...a partire dai 1° gennaio 1996 in Italia...» viola il principio fondamentale dettato in materia dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, il quale, nel prevedere che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avvenga esclusivamente con corsi di livello universitario e con un tirocinio pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determina - come confermato nella sentenza n. 7750/2003 del Tribunale amministrativo regionale Lazio - la soppressione, a partire dall'entrata in vigore dalla norma statale sopra citata, dei corsi di formazione destinati alle figure professionali non ancora individuate, secondo quanto prescritto dalla norma statale teste' menzionata, dal Ministero della salute.