IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 152/2001 proposto da Martinelli Paola rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Masi e Valerio Girani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bologna, via San Vitale 40/3; Contro il Ministero dell'istruzione ed il Provveditorato agli studi di Modena, non costituiti in giudizio; e nei confronti di Rossi Isabella, non costituita in giudizio; e nei confronti di Muzzarelli Maria Paola, non costituita in giudizio; per l'annullamento della graduatoria permanente A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», in parte qua, della graduatoria permanente A346 «Lingua e civilta', straniera (Inglese), Superiori, della Provincia di Modena», in parte qua; nonche' per l'annullamento di tutti gli atti comunque connessi ai precedenti; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Uditi all'udienza del 23 giugno 2005 gli avv. presenti come risulta dal verbale d'udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o 1. - Con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 veniva adottato il Regolamento recante le norme sulle modalita' di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie permanenti degli insegnanti nelle scuole medie e superiori. Con il successivo decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, veniva dettata la disciplina di definizione dei termini e delle modalita' per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti. Entrambi i decreti ministeriali suddetti nel disciplinare le modalita' di attribuzione del punteggio da assegnare per il servizio svolto stabiliscono che si debba considerare solamente l'insegnamento relativo al posto o alla classe per il quale si chiede l'insegnamento, senza poter valutare, quindi, il servizio svolto nelle scuole medie per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole superiori, e viceversa, prevedendo altresi' una separazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, tra le materie inglese e francese. 2. - La ricorrente ha fatto domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti delle classi di concorso A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», e A346 «Lingua e civilta' straniera (Inglese), Superiori, sempre della Provincia di Modena» classificandosi rispettivamente al 27° ed al 26° posto, senza aver visto valutare il servizio svolto nelle scuole medie per la graduatoria nelle scuole superiori nonche' quello nella diversa lingua straniera insegnata, lamentandosi, quindi, di una mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto. 3. - Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, spedito in data 13 settembre 2000, la medesima ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, deducendone l'illegittimita' nella parte in cui stabiliscono che si debba considerare solamente l'insegnamento relativo al posto o alla classe per il quale si chiede l'insegnamento, senza poter valutare, quindi, il servizio svolto nelle scuole medie per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole superiori, e viceversa, prevedendo altresi' una separazione del servizio, ai fini' dell'attribuzione del punteggio, tra le materie inglese e francese. 4. - Con il presente ricorso al tribunale amministrativo regionale, notificato il 3 gennaio 2001, invece, la Martinelli ha impugnato le graduatone permanenti A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della Provincia di Modena», e A346 «Lingua e civilta' straniera (Inglese), Superiori, della Provincia di Modena», deducendone l'illegittimita' derivata dalla illegittimita' del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, in precedenza impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, contestando la mancata attribuzione del punteggio per il servizio svolto nelle scuole medie, ai fini della graduatoria per le scuole superiori, e viceversa, nonche' quello nella diversa lingua straniera insegnata. Non si sono costituite in giudizio le amministrazioni ne' le controinteressate intimate. All'udienza del 23 giugno 2005 la causa e' stata trattenuta in decisione. 5. - Davanti a questo giudice amministrativo, pertanto, pende soltanto il giudizio avverso le graduatorie permanenti la cui illegittimita', secondo la prospettazione difensiva, deriva soltanto dalla illegittimita' derivata dei presupposti decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 6. - E' evidente, pertanto, che l'esito del giudizio pendente davanti a questo giudice dipende dall'esito dell'impugnativa del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, proposta con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 7. - Va preliminarmente osservato che, in mancanza di statuizioni specifiche regolanti la materia, l'istituto della sospensione necessaria del giudizio, previsto dall'art. 295 c. p. c, trova applicazione anche nel processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez, V, 18 ottobre 1985, n. 330 e 18 novembre 2004, n. 7536). Nella giurisprudenza della suprema Corte di cassazione e' prevalente, anche con riferimento al novellato art. 295 c.p.c. (dal quale il legislatore si e' limitato ad espungere il riferimento al caso di sospensione previsto dall'art. 3 c.p.p.), l'affermazione secondo cui la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere disposta qualora i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano legati tra loro da un rapporto di pregiudizialita-dipendenza, da intendere come pregiudizialita' non meramente logica, ma tecnico-giuridica, nel senso che la definizione della controversia pregiudiziale deve costituire l'indispensabile antecedente tecnico-giuridico, dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato, con conseguente eventualita' di un conflitto di giudicati (cfr. le recenti Cass. civ., Sez. un., ordd. 18 maggio 2004, n. 9440 e 26 luglio 2004, n. 14060, nonche' le sentt. nn. 7355 del 1997; 10576 del 1998; 12198 del 1998; 5083 del 1999; 1230 dcl 2000; 4977 del 2001; 1593 del 2002; 14670 del 2003). La ricostruzione del'autorita' giudiziaria ordinaria e' condivisa dal plesso giurisdizionale amministrativo, secondo cui la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c. p. c. presuppone un nesso di stretta dipendenza e conseguenzialita' logica tra due controversie, nel senso che il merito dell'una non puo' essere esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la questione pregiudiziale; applicando l'istituto al processo amministrativo, se ne deduce che il vincolo di pregiudizialita' deve riguardare l'intera res litigiosa dedotta col ricorso, cioe' deve investire l'intero rapporto in contestazione, mentre non e' sufficiente a giustificare la sospensione del giudizio l'insorgere di una questione pregiudiziale; la cui soluzione non appaia indispensabile per il conclusivo accertamento, richiesto dalla parte privata, circa la legittimita' o illegittimita' del provvedimento impugnato ( Cons. Stato, sez. IV, n. 4636/2005; Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 1984, n. 565. c.f.r., altresi', «Presupposto per l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria del giudizio, disciplinata dagli art. 295 e 298 c. p. c., per i casi di pregiudizialita' tra controversie, e' un rapporto di presupposizione tra i diversi provvedimenti impugnati con distinti ricorsi dei quali si attendano distinte decisioni»: Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 1989, n. 123; in termini piu' ampii Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1989, n. 161, secondo cui «Ricorrono gli estremi della sospensione del giudizio amministrativo ex art. 295 c. p. c. nel caso in cui la decisione di altro giudice sia rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso»; in termini piu' semplicistici, invece, la gia' citata decisione sez. V, n. 7536/2004, secondo cui dev'essere sospeso il giudizio di appello proposto avverso una pronuncia di annullamento di un primo titolo edilizio concessorio da parte del giudice di primo grado, allorche' il comune appellate abbia rilasciato un nuovo titolo abilitativo e tale diverso titolo sia stato gravato innanzi al Tribunale amministrativo regionale). 8. - Questo giudice amministrativo, tuttavia, si trova nella impossibilita' di sospendere il processo, in attesa dell'esito del ricorso straordinario, in quanto, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. n. 254 del 2004; Corte cost., ord. 25 novembre 2004 n. 357), il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura amministrativa. La sospensione di un processo, pendente in sede giurisdizionale, infatti, e' espressamente consentita dal legislatore, ai sensi dell'art. 295 c. p. c., soltanto nel caso in cui vi sia un altro processo, sempre pendente in sede giurisdizionale, di natura pregiudiziale, mentre non e' previsto nel caso di un ricorso straordinario, che ha natura amministrativa, sia pur con carattere di pregiudizialita'. Ne' e' possibile estendere, in via interpretativa, l'istituto processuale della sospensione del processo davanti al giudice amministrativo, in favore di un ricorso di carattere amministrativo e non giurisdizionale, come quello pendente con ricorso straordinario al Capo dello Stato, non previsto da alcuna disposizione normativa, anche perche' in tal modo si introdurrebbe una sorta di pregiudizialita' di un ricorso amministrativo, sia pure di natura straordinaria davanti al Capo dello Stato, rispetto a quello giurisdizionale, piu' volte ritenuta incostituzionale dalla Corte costituzionale (Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 42). Tanto piu' che, per quanto riguarda il rapporto tra ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale davanti al Tribunale amministrativo regionale, e' vigente il principio della cosiddetta electa una via altera non datur temperato dal principio della preferenza della sede giurisdizionale ove optino per quest'ultima sede le amministrazioni od i controinteressati intimati. La sospensione del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale, comunque non prevista dalla legge, determinerebbe, invece, una preferenza del ricorso amministrativo su quello giurisdizionale. La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui la tutela cautelare sia chiesta soltanto davanti al Tribunale amministrativo regionale, come e' naturale in quanto spesso il pregiudizio per i destinatari dell'attivita' amministrativa diventa grave ed irreparabile nel momento in cui vengono posti in essere atti conclusivi del procedimento amministrativo. In tal caso, infatti, il giudice amministrativo non sarebbe in grado di valutare la «probabilita' di un esito favorevole della causa», che costituisce un presupposto richiesto dall'art. 21 della 1egge Tribunale amministrativo regionale n. 1034/1971, come novellato dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000, per la concessione della tutela cautelare, in quanto la illegittimita' concerne l'atto presupposto impugnato in sede del ricorso straordinario al Capo dello Stato da cui deriverebbe l'illegittimita' derivata dei successivi atti consequenziali impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale 9. - Pare a questo giudice che l'unica strada, conforme ai principi costituzionali, coerente con la necessita' di una rapida definizione dei giudizi e con il principio della preferenza della sede giurisdizionale, sia quello di prevedere la trasposizione d'ufficio, davanti al giudice amministrativo, del ricorso straordinario al Capo dello Stato gia' pendente avverso gli atti presupposti, come nel caso in esame, quando siano proposte censure d'illegittimita' derivata per gli atti consequenziali imnunati davanti al Tribunale amministrativo regionale 10. - Tuttavia, cio' non e' consentito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. In particolare, poi, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sancisce il principio della preferenza del ricorso giurisdizionale rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto prevede che «quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato» mentre l'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971 prevede che nel caso di presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato i controinteressati possano chiedere la trasposizione in sede giurisdizionale chiedendo che lo stesso sia deciso davanti al Tribunale amministrativo regionale Manca, invece, un'analoga disposizione nel caso in cui l'atto presupposto sia stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello consequenziale, censurato per illegittimita' derivata, sia impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale, non essendo, quindi, consentito trasporre in sede giurisdizionale il primo, determinando un regime processuale differenziato ed ingiustificato. 11. - La questione processuale e' rilevate ai fini della definizione del presente giudizio in quanto, come evidenziato in premessa, gli atti presupposti, ossia il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146, sono stati impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato mentre l'atto consequenziale, ossia la graduatoria formulata in applicazione delle previsioni dei citati decreti ministeriali, per quanto concerne l'attribuzione dei punteggi, e' stata impugnata davanti a questo Tribunale amministrativo regionale Pertanto, per le ragioni dianzi esposte, al Tribunale amministrativo regionale e' impedita ogni decisione in ordine alla legittimita' degli atti presupposti se non si ha una rimozione (ovvero un'integrazione) delle norme attualmente in vigore. 12. - Il Collegio ritiene, pertanto, di dover rilevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della normativa sopraindicata, essendo la stessa rilevante ai fini della definizione della specifica controversia sottoposta al suo esame, nella parte in cui non prevedono che, «una volta che sia stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato un atto amministrativo presupposto e sia stato impugnato, per illegittimita' derivata, un atto amministrativo consequenziale o, comunque, a quello collegato o connesso davanti al Tribunale amministrativo regionale, non sia disposta la trasposizione d'ufficio, davanti al giudice amministrativo, del ricorso straordinario al Capo dello Stato gia' pendente avverso gli atti presupposti». 13. - Cio' premesso il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per i profili di seguito evidenziati. 14. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, prevede che nel caso di presentazione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato i controinteressati possano chiederne la trasposizione in sede giurisdizionale affinche' lo stesso sia deciso davanti al Tribunale amministrativo regionale L'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sancisce il principio della preferenza del ricorso giurisdizionale rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto prevede che «quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non e' ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato». Invece, dette norme non contemplano l'ipotesi in cui siano stati impugnati gli atti presupposti con ricorso straordinario al Capo dello Stato e siano censurati davanti al Tribunale amministrativo regionale anche per illegittimita' derivata, quelli consequenziali o, comunque, collegati o connessi o riguardanti la medesima vicenda sostanziale e, pertanto, non prevedono un analogo meccanismo di trasposizione dell'intera controversia in sede giurisdizionale, mediante la trasposizione d'ufficio del ricorso straordinario al Capo dello Stato, gia' pendente, avente ad oggetto l'atto presupposto, assicurando in tal modo, anche in questa particolarissima situazione, la preferenza della sede giurisdizionale e, soprattutto, la concentrazione dei giudizi e l'effettivita' della tutela giurisdizionale su un'unica vicenda sostanziale. Infatti, in questa particolare situazione ne' l'Amministrazione ne' i controinteressati intimati potrebbero piu' esercitare l'opzione per la sede giurisdizionale per quanto concerne gli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato essendo per loro scaduto il prescritto termine. Cio' crea un regime differenziato che non appare giustificato dalla mera circostanza che gli atti presupposti siano stati impugnati in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Ne' cio' puo' giustificarsi con la scelta originaria della parte di utilizzare il rimedio alternativo del ricorso straordinario al Capo dello Stato in quanto, al momento dell'impugnativa dell'atto presupposto, non e' sempre ipotizzabile la futura attivita' amministrativa e, quindi, la necessita' di ulteriori future impugnative. 15. - Violazione degli articoli 3, 24, 113, 97 e 98 della Costituzione per irrazionalita' ed illogicita' della suddetta normativa. In presenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato pendente avverso gli atti presupposti qualora siano impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale gli ulteriori atti consequenziali o, comunque, a quelli collegati o connessi o riguardanti la medesima vicenda sostanziale, anche per motivi di illegittimita' derivata dai primi, il giudice amministrativo, non potendo conoscere pienamente degli atti presupposti impugnati in sede amministrativa, si trova nell'impossibilita' di decidere cognita causa. Cio' si riflette maggiormente, sia detto a margine, allorche' il giudice deve valutare la sussistenza della «probabilita' di un esito favorevole della causa», presupposto richiesto dall'art. 21 della legge n. 1034/1971, come novellato dall'art. 3 della legge n. 205/2000, ai fini della concessione o meno della richiesta tutela cautelare. In questo caso o la tutela cautelare viene negata determinando una carenza di tutela giurisdizionale, in violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione, o viene automaticamente concessa rischiando di determinare il blocco dell'attivita' amministrativa in violazione del principio del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa, in violazione degli articoli 97 e 98 della Costituzione. Sotto questo profilo, pertanto, la vigente normativa appare altresi' irrazionale ed illogica, in violazione del canone costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione. 16. - Violazione degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione che assicurano la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Nella situazione sopra delineata, in cui il giudizio pende per gli atti presupposti in sede del ricorso straordinario al Capo dello Stato e per gli atti conseguenziali o, comunque, connessi o collegati, impugnati anche per illegittimita' derivata, il giudizio pende davanti al Tribunale amministrativo regionale, sussiste la possibilita' che nelle due differenti sedi giustiziali il giudizio abbia un esito diverso o addirittura contrastante nel senso che in una sede possono essere ritenuti fondati i vizi di legittimita' dedotti avverso gli atti presupposti e nell'altra sede siano ritenuti infondati nel momento in cui sugli stessi vizi il Tribunale amministrativo regionale si pronunci, sia pure con palese forzatura dell'attuale sistema, a seguito delle censure di illegittimita' derivata come sopra evidenziato. Cio' appare in violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Inoltre, non assicurare quella concentrazione di giudizio, cui si perverrebbe accogliendo la questione di legittimita' costituzionale prospettata, presenta anche profili di illogicita' ed irrazionalita', in violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il sistema attuale il quale consente che si possa pervenire a giudizi opposti o diversi sulla stessa questione nelle due differenti sedi, amministrativa e giurisdizionale, non appare perseguire alcuna utile finalita' ma pare essere il frutto soltanto di un mancato coordinamento del sistema e di una mancata previsione, non voluta, da parte del legislatore. 17. - Per quanto sopra considerato vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.