IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 152/2001
proposto  da  Martinelli  Paola rappresentata e difesa dagli avvocati
Marco  Masi  e  Valerio Girani ed elettivamente domiciliata presso il
loro studio, in Bologna, via San Vitale 40/3;
    Contro  il  Ministero  dell'istruzione  ed il Provveditorato agli
studi di Modena, non costituiti in giudizio; e nei confronti di Rossi
Isabella,  non  costituita in giudizio; e nei confronti di Muzzarelli
Maria  Paola,  non  costituita  in giudizio; per l'annullamento della
graduatoria permanente A345 «Lingua straniera (Inglese), Media, della
Provincia di Modena», in parte qua, della graduatoria permanente A346
«Lingua  e  civilta', straniera (Inglese), Superiori, della Provincia
di  Modena»,  in  parte  qua; nonche' per l'annullamento di tutti gli
atti comunque connessi ai precedenti;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  all'udienza  del  23  giugno  2005  gli avv. presenti come
risulta dal verbale d'udienza;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
                      F a t t o e d i r i t t o
    1.  -  Con  decreto  ministeriale  27  marzo  2000, n. 123 veniva
adottato   il   Regolamento  recante  le  norme  sulle  modalita'  di
aggiornamento  ed  integrazione  delle  graduatorie  permanenti degli
insegnanti nelle scuole medie e superiori.
    Con  il  successivo  decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146,
veniva  dettata  la  disciplina  di  definizione  dei termini e delle
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande di inclusione nelle
graduatorie permanenti.
    Entrambi  i  decreti  ministeriali  suddetti  nel disciplinare le
modalita'  di attribuzione del punteggio da assegnare per il servizio
svolto stabiliscono che si debba considerare solamente l'insegnamento
relativo   al   posto   o   alla   classe  per  il  quale  si  chiede
l'insegnamento,  senza  poter  valutare,  quindi,  il servizio svolto
nelle  scuole  medie  per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole
superiori,  e  viceversa,  prevedendo  altresi'  una  separazione del
servizio,  ai  fini  dell'attribuzione  del punteggio, tra le materie
inglese e francese.
    2.  -  La  ricorrente  ha  fatto  domanda  di  inserimento  nelle
graduatorie   permanenti   delle  classi  di  concorso  A345  «Lingua
straniera  (Inglese),  Media,  della  Provincia  di  Modena»,  e A346
«Lingua  e  civilta'  straniera  (Inglese),  Superiori,  sempre della
Provincia di Modena» classificandosi rispettivamente al 27° ed al 26°
posto,  senza  aver  visto  valutare  il servizio svolto nelle scuole
medie  per la graduatoria nelle scuole superiori nonche' quello nella
diversa  lingua  straniera  insegnata,  lamentandosi,  quindi, di una
mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto.
    3.  -  Con  ricorso straordinario al Capo dello Stato, spedito in
data  13  settembre  2000,  la  medesima  ricorrente  ha impugnato il
decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale
18  maggio  2000, n. 146, deducendone l'illegittimita' nella parte in
cui  stabiliscono  che  si debba considerare solamente l'insegnamento
relativo   al   posto   o   alla   classe  per  il  quale  si  chiede
l'insegnamento,  senza  poter  valutare,  quindi,  il servizio svolto
nelle  scuole  medie  per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole
superiori,  e  viceversa,  prevedendo  altresi'  una  separazione del
servizio,  ai  fini'  dell'attribuzione del punteggio, tra le materie
inglese e francese.
    4.   -  Con  il  presente  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale,  notificato  il  3  gennaio 2001, invece, la Martinelli ha
impugnato  le graduatone permanenti A345 «Lingua straniera (Inglese),
Media,  della  Provincia  di  Modena»,  e  A346  «Lingua  e  civilta'
straniera   (Inglese),   Superiori,   della   Provincia  di  Modena»,
deducendone   l'illegittimita'   derivata  dalla  illegittimita'  del
decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale
18   maggio   2000,  n. 146,  in  precedenza  impugnati  con  ricorso
straordinario   al   Capo   dello   Stato,   contestando  la  mancata
attribuzione del punteggio per il servizio svolto nelle scuole medie,
ai  fini  della  graduatoria  per  le  scuole superiori, e viceversa,
nonche' quello nella diversa lingua straniera insegnata.
    Non  si  sono  costituite  in  giudizio le amministrazioni ne' le
controinteressate intimate.
    All'udienza  del  23  giugno 2005 la causa e' stata trattenuta in
decisione.
    5.  -  Davanti  a  questo giudice amministrativo, pertanto, pende
soltanto  il  giudizio  avverso  le  graduatorie  permanenti  la  cui
illegittimita',  secondo la prospettazione difensiva, deriva soltanto
dalla illegittimita' derivata dei presupposti decreto ministeriale 27
marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146,
impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
    6.  -  E'  evidente,  pertanto, che l'esito del giudizio pendente
davanti  a  questo  giudice  dipende  dall'esito dell'impugnativa del
decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale
18  maggio  2000,  n. 146, proposta con ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
    7. - Va preliminarmente osservato che, in mancanza di statuizioni
specifiche   regolanti   la  materia,  l'istituto  della  sospensione
necessaria  del  giudizio,  previsto  dall'art.  295  c.  p. c, trova
applicazione  anche  nel  processo  amministrativo (cfr. Cons. Stato,
sez, V, 18 ottobre 1985, n. 330 e 18 novembre 2004, n. 7536).
    Nella   giurisprudenza  della  suprema  Corte  di  cassazione  e'
prevalente,  anche  con riferimento al novellato art. 295 c.p.c. (dal
quale  il  legislatore  si e' limitato ad espungere il riferimento al
caso  di  sospensione  previsto  dall'art. 3  c.p.p.), l'affermazione
secondo  cui la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. deve essere
disposta  qualora  i giudizi pendenti innanzi a giudici diversi siano
legati  tra  loro  da  un  rapporto di pregiudizialita-dipendenza, da
intendere    come   pregiudizialita'   non   meramente   logica,   ma
tecnico-giuridica,  nel  senso  che la definizione della controversia
pregiudiziale    deve    costituire    l'indispensabile   antecedente
tecnico-giuridico,   dal  quale  dipenda  la  decisione  della  causa
pregiudicata,  il  cui  accertamento  debba avvenire con efficacia di
giudicato,  con conseguente eventualita' di un conflitto di giudicati
(cfr.  le recenti Cass. civ., Sez. un., ordd. 18 maggio 2004, n. 9440
e  26  luglio  2004,  n. 14060,  nonche' le sentt. nn. 7355 del 1997;
10576  del  1998;  12198 del 1998; 5083 del 1999; 1230 dcl 2000; 4977
del 2001; 1593 del 2002; 14670 del 2003).
    La ricostruzione del'autorita' giudiziaria ordinaria e' condivisa
dal plesso giurisdizionale amministrativo, secondo cui la sospensione
necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c. p. c. presuppone un
nesso  di  stretta  dipendenza  e  conseguenzialita'  logica  tra due
controversie,  nel  senso  che  il  merito  dell'una  non puo' essere
esaminato prima che venga definita da altro organo giurisdizionale la
questione    pregiudiziale;   applicando   l'istituto   al   processo
amministrativo,  se ne deduce che il vincolo di pregiudizialita' deve
riguardare  l'intera  res  litigiosa  dedotta col ricorso, cioe' deve
investire   l'intero   rapporto   in  contestazione,  mentre  non  e'
sufficiente a giustificare la sospensione del giudizio l'insorgere di
una   questione   pregiudiziale;   la   cui   soluzione   non  appaia
indispensabile  per il conclusivo accertamento, richiesto dalla parte
privata,  circa  la  legittimita'  o illegittimita' del provvedimento
impugnato ( Cons. Stato, sez. IV, n. 4636/2005; Cons. Stato, sez. VI,
5   ottobre   1984,   n. 565.   c.f.r.,  altresi',  «Presupposto  per
l'applicazione   dell'istituto   della   sospensione  necessaria  del
giudizio,  disciplinata  dagli art. 295 e 298 c. p. c., per i casi di
pregiudizialita'  tra controversie, e' un rapporto di presupposizione
tra  i diversi provvedimenti impugnati con distinti ricorsi dei quali
si  attendano  distinte  decisioni»: Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio
1989,  n. 123;  in  termini  piu' ampii Cons. Stato, sez. V, 10 marzo
1989,  n. 161,  secondo  cui «Ricorrono gli estremi della sospensione
del  giudizio  amministrativo ex art. 295 c. p. c. nel caso in cui la
decisione  di  altro  giudice sia rilevante ai fini della definizione
del  giudizio  in  corso»;  in termini piu' semplicistici, invece, la
gia'  citata  decisione  sez. V, n. 7536/2004, secondo cui dev'essere
sospeso  il  giudizio  di  appello  proposto avverso una pronuncia di
annullamento  di  un  primo  titolo edilizio concessorio da parte del
giudice   di   primo  grado,  allorche'  il  comune  appellate  abbia
rilasciato  un  nuovo  titolo  abilitativo  e tale diverso titolo sia
stato gravato innanzi al Tribunale amministrativo regionale).
    8.  -  Questo  giudice  amministrativo,  tuttavia, si trova nella
impossibilita'  di  sospendere  il processo, in attesa dell'esito del
ricorso  straordinario,  in  quanto,  per  consolidata giurisprudenza
della Corte costituzionale (Corte cost. n. 254 del 2004; Corte cost.,
ord. 25 novembre 2004 n. 357), il ricorso straordinario al Capo dello
Stato  ha  natura  amministrativa.  La  sospensione  di  un processo,
pendente   in   sede   giurisdizionale,   infatti,  e'  espressamente
consentita dal legislatore, ai sensi dell'art. 295 c. p. c., soltanto
nel  caso  in  cui  vi sia un altro processo, sempre pendente in sede
giurisdizionale,  di natura pregiudiziale, mentre non e' previsto nel
caso  di  un ricorso straordinario, che ha natura amministrativa, sia
pur con carattere di pregiudizialita'.
    Ne'  e'  possibile  estendere,  in via interpretativa, l'istituto
processuale   della  sospensione  del  processo  davanti  al  giudice
amministrativo, in favore di un ricorso di carattere amministrativo e
non  giurisdizionale,  come quello pendente con ricorso straordinario
al  Capo  dello Stato, non previsto da alcuna disposizione normativa,
anche   perche'   in   tal   modo   si  introdurrebbe  una  sorta  di
pregiudizialita'  di  un  ricorso  amministrativo, sia pure di natura
straordinaria   davanti  al  Capo  dello  Stato,  rispetto  a  quello
giurisdizionale,  piu'  volte  ritenuta  incostituzionale dalla Corte
costituzionale (Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 42). Tanto piu' che,
per  quanto  riguarda  il  rapporto tra ricorso straordinario al Capo
dello   Stato   e   quello   giurisdizionale   davanti  al  Tribunale
amministrativo  regionale,  e'  vigente il principio della cosiddetta
electa  una  via  altera  non  datur  temperato  dal  principio della
preferenza  della  sede  giurisdizionale  ove optino per quest'ultima
sede   le   amministrazioni   od  i  controinteressati  intimati.  La
sospensione   del   processo   davanti  al  Tribunale  amministrativo
regionale, comunque non prevista dalla legge, determinerebbe, invece,
una preferenza del ricorso amministrativo su quello giurisdizionale.
    La  situazione  si  complica  ulteriormente nel momento in cui la
tutela   cautelare   sia   chiesta   soltanto  davanti  al  Tribunale
amministrativo  regionale,  come  e'  naturale  in  quanto  spesso il
pregiudizio  per  i destinatari dell'attivita' amministrativa diventa
grave ed irreparabile nel momento in cui vengono posti in essere atti
conclusivi  del procedimento amministrativo. In tal caso, infatti, il
giudice   amministrativo   non   sarebbe  in  grado  di  valutare  la
«probabilita' di un esito favorevole della causa», che costituisce un
presupposto    richiesto   dall'art.   21   della   1egge   Tribunale
amministrativo  regionale  n. 1034/1971,  come  novellato dall'art. 3
della  legge  n. 205  del  2000,  per  la  concessione  della  tutela
cautelare,  in  quanto  la illegittimita' concerne l'atto presupposto
impugnato  in  sede  del ricorso straordinario al Capo dello Stato da
cui   deriverebbe   l'illegittimita'  derivata  dei  successivi  atti
consequenziali   impugnati   davanti   al   Tribunale  amministrativo
regionale
    9.  -  Pare  a  questo  giudice  che  l'unica strada, conforme ai
principi  costituzionali,  coerente  con  la necessita' di una rapida
definizione  dei  giudizi  e  con il principio della preferenza della
sede  giurisdizionale,  sia  quello  di  prevedere  la  trasposizione
d'ufficio,   davanti   al   giudice   amministrativo,   del   ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  gia' pendente avverso gli atti
presupposti,  come  nel  caso in esame, quando siano proposte censure
d'illegittimita'   derivata  per  gli  atti  consequenziali  imnunati
davanti al Tribunale amministrativo regionale
    10.  -  Tuttavia, cio' non e' consentito dall'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
    In  particolare,  poi,  l'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  24  novembre  1971,  n. 1199, sancisce il principio della
preferenza   del   ricorso   giurisdizionale   rispetto   al  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  quanto prevede che «quando
l'atto  sia  stato  impugnato  con  ricorso  giurisdizionale,  non e'
ammesso  il  ricorso straordinario al Capo dello Stato» mentre l'art.
10  del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971
prevede  che nel caso di presentazione di un ricorso straordinario al
Capo   dello   Stato   i   controinteressati   possano   chiedere  la
trasposizione  in  sede  giurisdizionale  chiedendo che lo stesso sia
deciso davanti al Tribunale amministrativo regionale
    Manca,  invece,  un'analoga  disposizione  nel caso in cui l'atto
presupposto  sia  stato  impugnato  con ricorso straordinario al Capo
dello  Stato  e  quello  consequenziale, censurato per illegittimita'
derivata,   sia   impugnato   davanti   al  Tribunale  amministrativo
regionale,   non   essendo,  quindi,  consentito  trasporre  in  sede
giurisdizionale   il   primo,   determinando  un  regime  processuale
differenziato ed ingiustificato.
    11.  -  La  questione  processuale  e'  rilevate  ai  fini  della
definizione  del  presente  giudizio  in  quanto, come evidenziato in
premessa,  gli  atti  presupposti,  ossia  il decreto ministeriale 27
marzo 2000, n. 123 ed il decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146,
sono  stati  impugnati  con ricorso straordinario al Capo dello Stato
mentre  l'atto  consequenziale,  ossia  la  graduatoria  formulata in
applicazione  delle  previsioni  dei citati decreti ministeriali, per
quanto  concerne  l'attribuzione  dei  punteggi,  e'  stata impugnata
davanti  a questo Tribunale amministrativo regionale Pertanto, per le
ragioni  dianzi  esposte,  al  Tribunale  amministrativo regionale e'
impedita  ogni  decisione  in  ordine  alla  legittimita'  degli atti
presupposti se non si ha una rimozione (ovvero un'integrazione) delle
norme attualmente in vigore.
    12.  - Il Collegio ritiene, pertanto, di dover rilevare d'ufficio
la   questione   di   legittimita'   costituzionale  della  normativa
sopraindicata,  essendo la stessa rilevante ai fini della definizione
della  specifica controversia sottoposta al suo esame, nella parte in
cui non prevedono che, «una volta che sia stato impugnato con ricorso
straordinario  al Capo dello Stato un atto amministrativo presupposto
e   sia   stato  impugnato,  per  illegittimita'  derivata,  un  atto
amministrativo  consequenziale  o,  comunque,  a  quello  collegato o
connesso  davanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale,  non sia
disposta    la    trasposizione   d'ufficio,   davanti   al   giudice
amministrativo,  del  ricorso  straordinario al Capo dello Stato gia'
pendente avverso gli atti presupposti».
    13.  -  Cio'  premesso  il  Collegio  ritiene  non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale per i profili
di seguito evidenziati.
    14. - Violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di
trattamento.
    L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971,  n. 1199,  prevede  che nel caso di presentazione di un ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato  i  controinteressati  possano
chiederne  la  trasposizione  in  sede  giurisdizionale  affinche' lo
stesso sia deciso davanti al Tribunale amministrativo regionale
    L'articolo  8 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre
1971,  n. 1199  sancisce  il  principio  della preferenza del ricorso
giurisdizionale rispetto al ricorso straordinario al Capo dello Stato
in  quanto prevede che «quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale,  non  e'  ammesso  il  ricorso straordinario al Capo
dello Stato».
    Invece,  dette norme non contemplano l'ipotesi in cui siano stati
impugnati  gli  atti  presupposti  con  ricorso straordinario al Capo
dello  Stato  e  siano  censurati davanti al Tribunale amministrativo
regionale anche per illegittimita' derivata, quelli consequenziali o,
comunque,  collegati  o  connessi  o  riguardanti la medesima vicenda
sostanziale  e,  pertanto,  non  prevedono  un  analogo meccanismo di
trasposizione   dell'intera  controversia  in  sede  giurisdizionale,
mediante la trasposizione d'ufficio del ricorso straordinario al Capo
dello  Stato,  gia'  pendente,  avente ad oggetto l'atto presupposto,
assicurando in tal modo, anche in questa particolarissima situazione,
la   preferenza   della   sede  giurisdizionale  e,  soprattutto,  la
concentrazione    dei   giudizi   e   l'effettivita'   della   tutela
giurisdizionale su un'unica vicenda sostanziale.
    Infatti,  in  questa particolare situazione ne' l'Amministrazione
ne' i controinteressati intimati potrebbero piu' esercitare l'opzione
per  la sede giurisdizionale per quanto concerne gli atti presupposti
impugnati  con  ricorso straordinario al Capo dello Stato essendo per
loro scaduto il prescritto termine.
    Cio'  crea  un  regime  differenziato che non appare giustificato
dalla mera circostanza che gli atti presupposti siano stati impugnati
in  sede  giurisdizionale  o  con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
    Ne'  cio' puo' giustificarsi con la scelta originaria della parte
di  utilizzare  il  rimedio  alternativo del ricorso straordinario al
Capo  dello  Stato  in  quanto, al momento dell'impugnativa dell'atto
presupposto,   non   e'   sempre  ipotizzabile  la  futura  attivita'
amministrativa   e,   quindi,   la  necessita'  di  ulteriori  future
impugnative.
    15.  -  Violazione  degli  articoli  3,  24,  113,  97 e 98 della
Costituzione   per   irrazionalita'  ed  illogicita'  della  suddetta
normativa.
    In  presenza  di  un  ricorso  straordinario  al Capo dello Stato
pendente avverso gli atti presupposti qualora siano impugnati davanti
al    Tribunale   amministrativo   regionale   gli   ulteriori   atti
consequenziali   o,   comunque,  a  quelli  collegati  o  connessi  o
riguardanti  la  medesima  vicenda  sostanziale,  anche per motivi di
illegittimita'  derivata  dai  primi,  il giudice amministrativo, non
potendo conoscere pienamente degli atti presupposti impugnati in sede
amministrativa,  si  trova  nell'impossibilita'  di  decidere cognita
causa.
    Cio'  si riflette maggiormente, sia detto a margine, allorche' il
giudice  deve valutare la sussistenza della «probabilita' di un esito
favorevole  della  causa»,  presupposto  richiesto dall'art. 21 della
legge   n. 1034/1971,   come   novellato   dall'art.  3  della  legge
n. 205/2000,  ai fini della concessione o meno della richiesta tutela
cautelare.  In  questo  caso  o  la  tutela  cautelare  viene  negata
determinando  una  carenza  di  tutela giurisdizionale, in violazione
degli  articoli  24 e 113 della Costituzione, o viene automaticamente
concessa   rischiando   di   determinare   il  blocco  dell'attivita'
amministrativa  in  violazione  del  principio  del  buon andamento e
dell'efficacia   dell'azione   amministrativa,  in  violazione  degli
articoli 97 e 98 della Costituzione.
    Sotto  questo  profilo,  pertanto,  la  vigente  normativa appare
altresi'   irrazionale   ed   illogica,   in  violazione  del  canone
costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione.
    16.  -  Violazione  degli articoli 3, 24 e 113 della Costituzione
che   assicurano  la  tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli
interessi legittimi.
    Nella  situazione  sopra  delineata, in cui il giudizio pende per
gli  atti presupposti in sede del ricorso straordinario al Capo dello
Stato   e  per  gli  atti  conseguenziali  o,  comunque,  connessi  o
collegati,  impugnati  anche per illegittimita' derivata, il giudizio
pende  davanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale, sussiste la
possibilita'  che  nelle  due differenti sedi giustiziali il giudizio
abbia  un  esito  diverso o addirittura contrastante nel senso che in
una  sede  possono  essere  ritenuti  fondati  i vizi di legittimita'
dedotti avverso gli atti presupposti e nell'altra sede siano ritenuti
infondati   nel  momento  in  cui  sugli  stessi  vizi  il  Tribunale
amministrativo  regionale  si pronunci, sia pure con palese forzatura
dell'attuale  sistema,  a  seguito  delle  censure  di illegittimita'
derivata come sopra evidenziato.
    Cio' appare in violazione dei principi costituzionali di cui agli
articoli 24 e 113 della Costituzione.
    Inoltre, non assicurare quella concentrazione di giudizio, cui si
perverrebbe  accogliendo  la questione di legittimita' costituzionale
prospettata, presenta anche profili di illogicita' ed irrazionalita',
in  violazione  dell'art.  3 della Costituzione, in quanto il sistema
attuale  il quale consente che si possa pervenire a giudizi opposti o
diversi   sulla   stessa   questione   nelle   due  differenti  sedi,
amministrativa  e giurisdizionale, non appare perseguire alcuna utile
finalita'   ma   pare   essere  il  frutto  soltanto  di  un  mancato
coordinamento del sistema e di una mancata previsione, non voluta, da
parte del legislatore.
    17.  -  Per  quanto sopra considerato vanno rimessi gli atti alla
Corte   costituzionale   attesa  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione.