ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2001),  promosso  con ordinanza del 30 novembre 2004 dal
Tribunale  di  Torino,  nel  procedimento  civile  vertente tra Linda
Altovino  e  Olsa  S.p.A.  ed  altra, iscritta al n. 243 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 gennaio 2006 il giudice
relatore Franco Bile.

                          Ritenuto in fatto

    Nel  giudizio  promosso da una prestatrice di lavoro temporaneo -
assunta  nel gennaio  2001 da un'impresa fornitrice, con un contratto
che  (in  violazione dell'art. 3, comma 3, lettera g), della legge 24
giugno 1997,   n. 196,   recante  «Norme  in  materia  di  promozione
dell'occupazione»)   non   indicava   il  termine  dello  svolgimento
dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice - allo scopo
di  ottenere dal giudice l'accertamento dell'esistenza di un rapporto
di   lavoro  a  tempo  indeterminato  nei  confronti  della  societa'
utilizzatrice   o,   in  subordine,  della  societa'  fornitrice,  il
Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 2004,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 117,  comma 1,
lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria   2001),   nella   parte  in  cui,  nel  secondo  periodo
dell'art. 10,   comma 2,   della   citata   legge  n. 196  del  1997,
sostituisce  le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo
determinato».
    Il  giudice  rimettente  rileva  che il citato art. 10, novellato
dalla norma censurata, stabilisce le sanzioni per la violazione delle
prescrizioni  della  legge  n. 196 del 1997, e in particolare dispone
che  il  contratto  per  prestazioni di lavoro temporaneo, in caso di
mancanza  della  forma scritta ovvero degli elementi di cui al citato
art. 3,  comma 3,  lettera g),  si  trasforma  in  contratto «a tempo
determinato» alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
    Il  Tribunale  ritiene  che  -  siccome la formulazione letterale
della   norma   impugnata   esclude   ogni  dubbio  sull'intento  del
legislatore di modificare proprio il secondo periodo, e non il primo,
del  secondo  comma  del  citato  art. 10  - al giudice non resta che
proporre  la questione di costituzionalita' di tale norma nella parte
prima  indicata,  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione (per
illogicita'  e  irragionevolezza),  nonche'  con l'art. 35 Cost. (per
insufficiente  tutela  del  lavoro)  e  con l'art. 101 Cost. (perche'
l'assoggettamento  del  giudice  alla  legge  implica che la norma da
applicare non sia irragionevole, come accadrebbe se egli fosse tenuto
a  costituire  con sentenza un rapporto di lavoro a tempo determinato
fra  lavoratore  e  impresa  fornitrice  senza  sapere  quale termine
apporre,   per   essere  il  contratto  di  lavoro  privo  di  alcuna
indicazione al riguardo).
    Nessuna delle parti del giudizio a quo si e' costituita.
    Non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La questione di costituzionalita', sollevata dal Tribunale
di  Torino,  concerne  l'art. 117,  comma 1,  lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  - Legge finanziaria 2001), che
sostituisce  le parole «a tempo indeterminato» con le parole «a tempo
determinato» nel secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 della legge
24    giugno 1997,   n. 196   (Norme   in   materia   di   promozione
dell'occupazione), concernente il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo.
    Il  rimettente  ritiene  che la norma violi gli artt. 3, 35 e 101
della   Costituzione,   sotto   il   profilo   -   rispettivamente  -
dell'irrazionalita'  intrinseca, del difetto di tutela del lavoratore
e dell'assoggettamento del giudice ad una legge irragionevole.
    2.  -  La  questione di costituzionalita' e' rilevante. L'art. 10
della  legge  n. 196  del  1997,  modificato  dalla norma impugnata -
benche'  poi  abrogato dall'art. 85, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia  di  occupazione  e  mercato  del  lavoro,  di cui alla legge
14 febbraio  2003,  n. 30)  -  deve  infatti essere applicato ratione
temporis   alla  fattispecie  sottoposta  all'esame  del  rimettente,
relativa  ad  un  contratto  per  prestazione  di  lavoro  temporaneo
stipulato quando quella norma era in vigore.
    3.  -  La  disciplina  del  «lavoro temporaneo», introdotto dalla
legge  n. 196  del  1997,  distingue  il  contratto di fornitura e il
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.
    Con  il  primo  (art. 1)  un'impresa di fornitura di tale tipo di
lavoro («impresa fornitrice») pone uno o piu' lavoratori («prestatori
di  lavoro  temporaneo»)  a  disposizione  di un'altra impresa che ne
utilizzi  la prestazione lavorativa («impresa utilizzatrice»), per il
soddisfacimento  di  esigenze  di  carattere temporaneo. Il contratto
deve  essere  stipulato  in  forma scritta (comma 5) e contenere, fra
l'altro, la data di inizio e il termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo (lettera h).
    Con   il   secondo   (art. 3)   l'impresa  fornitrice  assume  il
lavoratore,  a  tempo  determinato,  corrispondente alla durata della
prestazione  lavorativa  presso  l'impresa  utilizzatrice  (comma  1,
lettera a),   o  a  tempo  indeterminato  (comma  1,  lettera b).  Il
contratto  deve  essere  stipulato  in  forma  scritta  (comma  3)  e
contenere,  tra  l'altro,  la  data  di  inizio  ed  il termine dello
svolgimento  dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
(lettera g).
    In  sostanza  il  prestatore  di  lavoro  temporaneo,  dipendente
dell'impresa  fornitrice,  svolge,  per  la  durata della prestazione
lavorativa  presso  l'impresa  utilizzatrice,  la  propria  attivita'
nell'interesse  e  sotto  la  direzione ed il controllo di questa; e,
nell'ipotesi   di   contratto   a   tempo   indeterminato,  rimane  a
disposizione  dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge
la prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
    Il  secondo periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge in
esame,   nella  sua  formulazione  originaria,  prevedeva  -  ove  il
contratto  per  prestazioni  di  lavoro  temporaneo fosse privo della
forma scritta o dell'indicazione della data di inizio e termine dello
svolgimento  dell'attivita' lavorativa presso l'impresa utilizzatrice
-  la  sua  trasformazione  in contratto «a tempo indeterminato» alle
dipendenze dell'impresa fornitrice.
    Tale  norma  sanzionatoria  esprimeva  un'esigenza  di tutela del
lavoratore,  analoga a quella sottesa alla conversione in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato prevista per i casi in cui l'apposizione
di  un  termine  al  contratto  di lavoro non risulti da atto scritto
(art. 1  della  legge  18 aprile  1962,  n. 230;  art. 1  del  d.lgs.
6 settembre  2001, n. 368); pari esigenza di tutela del lavoratore si
ritrova  nella  disciplina  del  «tempo parziale», ove la clausola di
riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  sia  stipulata  per iscritto
(sentenza n. 283 del 2005).
    Parallelamente,  il  primo  periodo  del  medesimo  secondo comma
dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997 sanzionava la mancanza della
forma  scritta  nel  contratto  di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo,  stabilendo  che  in  tal caso il lavoratore si considera
assunto  dall'impresa  utilizzatrice  con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
    4.  -  Il secondo periodo del secondo comma del citato art. 10 e'
stato  modificato dall'impugnato art. 117, comma 1, lettera c), della
legge  n. 388  del  2000 che - in riferimento alla trasformazione del
contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo, come sanzione per la
violazione  di  una  delle  ricordate  prescrizioni  -  ha sostituito
l'originaria  espressione «a tempo indeterminato» con quella «a tempo
determinato».
    La  violazione  del  principio  di  ragionevolezza (art. 3, primo
comma,  Cost.) e di quello di tutela del lavoro in tutte le sue forme
ed  applicazioni  (art. 35, primo comma, Cost.) e' di tutta evidenza.
In caso di contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato a
tempo  indeterminato,  ma senza il rispetto delle prescrizioni di cui
al  terzo comma dell'art. 3 della legge n. 196 del 1997, la finalita'
sanzionatoria   per  il  datore  di  lavoro  e'  contraddittoriamente
perseguita  attraverso  la  trasformazione  del  rapporto  in un tipo
contrattuale  (a  tempo determinato) che comporta, per il lavoratore,
parte  debole  del  rapporto,  una  tutela inferiore rispetto al tipo
contrattuale voluto dalle parti (a tempo indeterminato).
    L'intrinseca  irragionevolezza  della  norma modificatrice e' poi
ulteriormente  confermata dalla mancanza di alcuna indicazione per la
determinazione   della  durata  del  rapporto  in  conseguenza  della
trasformazione   del   contratto,   nonche'   dalla  sua  sostanziale
inoperativita'   in  caso  di  contratto  di  prestazioni  di  lavoro
temporaneo  stipulato  sin  dall'origine a tempo determinato (e pero'
privo  della  forma scritta o dell'indicazione della data di inizio e
termine  dello svolgimento dell'attivita' lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice).
    5. - I lavori parlamentari mostrano che la disposizione censurata
trae  origine  da  un precedente emendamento (n. 108.1001, Senato, 18
dicembre 2000) formulato per chiarire come la trasformazione prevista
a   titolo  di  sanzione  riguardasse  soltanto  la  durata  a  tempo
indeterminato  del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, ma
non  incidesse sulla sua natura facendolo divenire rapporto di lavoro
ordinario.  Infatti l'emendamento proponeva di aggiungere nel secondo
periodo del secondo comma dell'art. 10 della legge n. 196 del 1997 le
parole  «di  lavoro  temporaneo»  dopo  le  parole  «si  trasforma in
contratto».  Peraltro  esso  e' stato poi diversamente riscritto e la
nuova  riformulazione e' stata trasfusa nella disposizione censurata,
con  l'effetto  che  la finalita' chiarificatrice si e' smarrita, con
l'approvazione   di   un   testo   intrinsecamente   irragionevole  e
contraddittoriamente pregiudizievole per il lavoratore.
    6.   -   La   norma   censurata  deve  essere  quindi  dichiarata
costituzionalmente  illegittima,  sotto  il  profilo della violazione
degli   artt. 3   e   35   della   Costituzione,   con   assorbimento
dell'ulteriore parametro evocato dal giudice rimettente.
    Poiche'  la  norma  dichiarata  incostituzionale aveva come unico
contenuto  la  sostituzione  testuale  di  alcune  parole nel secondo
periodo  del  secondo  comma  del citato art. 10, il precetto in tale
disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario fino alla
sua  abrogazione ad opera del ricordato art. 85, comma 1, lettera f),
del d.lgs. n. 276 del 2003.