ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  degli  articoli 4,
comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre
2004,  n. 8  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  della  Regione  Campania  -  legge finanziaria regionale
2004), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato   il   13 gennaio   2005,  depositato  in  cancelleria  il
20 gennaio 2005 e iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 gennaio  2006  il  giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi  l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri e l'avvocato Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  articoli 4, comma 4, e 5, comma 5, della legge
della  Regione  Campania  12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la
formazione  del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania
- legge finanziaria regionale 2004), in riferimento all'articolo 117,
secondo comma, lettera g), e terzo comma, della Costituzione, nonche'
in  relazione  all'articolo 5  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225
(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
    2.1.  -  L'articolo 4,  comma 4,  della impugnata legge regionale
n. 8  del  2004  dispone  che  «per  assicurare  il  ripristino  o la
ricostruzione  degli  interventi  di  cui  all'O.M.  n. 3142/2001 del
Ministro  dell'interno  e  successive  modifiche  e  integrazioni, e'
corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della
predetta   ordinanza,   un   contributo   di  euro  1.000.000,00.  Il
commissario    delegato,    d'intesa   con   il   settore   regionale
programmazione   interventi  di  protezione  civile  sul  territorio,
provvede  secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa
a  definire i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione del
contributo   ai   singoli   proprietari   nei   limiti   dell'importo
complessivamente  assentito.  Le  unita'  immobiliari  alle  quali e'
concesso  il contributo non possono essere alienate per un periodo di
5  anni  a  decorrere  dalla  data  di  completamento  dei  lavori di
ripristino o di ricostruzione. L'onere relativo al contributo pari ad
euro  1.000.000,00  grava sulla U.P.B.» [...] (unita' previsionale di
base) [...] «1.1.1.».
    La  difesa  erariale  rileva  che lo stato di emergenza sulla cui
base spetta al Sindaco di Napoli la qualifica di Commissario delegato
ed  in  tale  qualita'  la  titolarita'  dei poteri derogatori di cui
all'ordinanza   del  Ministro  dell'interno 11 luglio  2001,  n. 3142
(Interventi  urgenti  nel  comune di Napoli in conseguenza del crollo
avvenuto il 25 giugno 2001 di un edificio adibito a civile abitazione
e  sito  nella  traversa S. Severino, n. 5), e' cessato alla data del
31 luglio  2004  in  base al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  12 settembre  2003  (Proroga  allo  stato  di emergenza nel
territorio  della  citta'  di  Napoli in conseguenza del crollo di un
edificio nel quartiere Arenella).
    L'Avvocatura  ricorda  che  ai  sensi dell'articolo 5 della legge
n. 225  del  1992,  norma che costituirebbe un principio fondamentale
della   materia,   di   competenza   legislativa  concorrente,  della
protezione  civile,  la declaratoria dello stato di emergenza rientra
nelle   attribuzioni  del  Consiglio  dei  ministri  e  sostiene  che
l'impugnato articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2004,
«pretendendo»  «di  prorogare»  lo  «stato  di emergenza» dopo la sua
cessazione «con il continuare ad attribuire al Sindaco la qualita' di
commissario  delegato e la titolarita' dei poteri derogatori» avrebbe
«invaso  le competenze statali in violazione dell'articolo 117, terzo
comma della Costituzione».
    2.2.  -  L'articolo 5,  comma 5,  della impugnata legge regionale
n. 8 del 2004 dispone che «nelle more della legge che deve definire i
compiti  e  le  funzioni  in  via ordinaria e permanente dell'agenzia
regionale  per  la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre
2004  cessano  le  attribuzioni  in  capo al Presidente della Regione
Campania,  commissario  delegato  ex  ordinanza  del  Ministero degli
interni  n. 2994/1999  e  successive  modificazioni,  i  compiti e le
funzioni  e  le  strutture  di  cui  alle  ordinanze  n. 2994/1999  e
n. 2789/1998  in  capo alla  struttura  commissariale sono attribuiti
all'agenzia  regionale  campana  per  la  difesa del suolo a tal fine
istituita».
    La  difesa  erariale  rileva  che,  anche  in tale caso, la norma
regionale  attribuirebbe  ad un istituendo organo della Regione, dopo
la  cessazione  dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei
ministri,  compiti e funzioni (di cui alle ordinanze n. 2994 del 1999
e  n. 2789  del  1998)  reggentisi  sul necessario presupposto di una
valida  ed  efficace  dichiarazione  di stato di emergenza ed, in tal
senso, violerebbe il principio fondamentale dettato dall'art. 5 della
legge  n. 225  del  1992  nella  materia concorrente della protezione
civile.
    Inoltre,   l'articolo 5,   comma 5,   in   questione   violerebbe
l'articolo 117,  secondo  comma,  lettera g),  della Costituzione, in
quanto  consentirebbe  un  possibile  coinvolgimento  di strutture ed
organi statali «con determinazione normativa soltanto regionale».
    3.   -   La  Regione  Campania  si  e'  costituita  deducendo  la
infondatezza di entrambe le questioni prospettate nel ricorso.
    4.  - In prossimita' dell'udienza pubblica la Regione Campania ha
depositato  una  memoria,  nella  quale  ha sviluppato le difese gia'
svolte con la comparsa di costituzione.
    4.1.  -  La  difesa regionale ricostruisce anzitutto la normativa
rilevante,  richiamando  la  legge  istitutiva del Servizio nazionale
della protezione civile (legge n. 225 del 1992) e le tre tipologie di
eventi  ivi individuate, ai fini della distribuzione delle competenze
tra  i  vari  livelli  di  governo:  eventi  fronteggiabili  mediante
interventi  attuabili  da  singoli  enti  in  via  ordinaria (art. 2,
lettera a);  eventi  che  comportino  l'intervento coordinato di piu'
enti  (art. 2,  lettera b);  ovvero  ancora  eventi  che, per la loro
catastroficita'   ed   eccezionalita',   richiedano  mezzi  e  poteri
straordinari (art. 2, lettera c).
    La  Regione  ricorda,  inoltre,  il  decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I
della  legge  15 marzo 1997, n. 59), attuativo della delega contenuta
nella  legge  n. 59  del  1997, ed in particolare l'articolo 107, che
riserva  allo  Stato  funzioni  relative  all'emergenza causata dagli
eventi  straordinari  di  cui  alla  lettera c) dell'articolo 2 della
legge   n. 225   del   1992,   nonche'   di  mero  indirizzo  per  la
predisposizione   di   programmi   di  previsione  e  prevenzione,  e
l'articolo 108,  che  conferisce  alle  Regioni e agli enti locali le
residue funzioni in materia di protezione civile.
    Questa distribuzione delle competenze, rammenta la resistente, e'
stata  confermata  dalla  riforma  della protezione civile recata dal
decreto-legge  7 settembre  2001,  n. 343  (Disposizioni  urgenti per
assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita'   di  protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture
logistiche   nel   settore  della  difesa  civile),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  9 novembre  2001, n. 401, il quale, nel
ristrutturare  e ridistribuire le competenze degli organi dello Stato
competenti  nella  materia,  ha fatto salve le previsioni del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    4.2.  -  Una  volta  ricostruito  il  quadro normativo la Regione
Campania  richiama  la  sentenza  n. 327 del 2003 di questa Corte, la
quale,  secondo  la  resistente, riconoscerebbe agli organi regionali
«gli  stessi  poteri  di deroga delle strutture statali, laddove tali
poteri siano funzionali alla soluzione degli eventi individuati dalle
lett. a) e b) della legge n. 225/1992».
    4.3.  - In tale contesto normativo e giurisprudenziale la Regione
ritiene  che  vadano valutate le censure del Presidente del Consiglio
dei ministri.
    4.4.   -   In   ordine   alla  questione  proposta  in  relazione
all'articolo 4,  comma 4,  della  legge  regionale  n. 8  del 2004 la
Regione  delimita  la  censura statale nel senso che la contestazione
attenga  alla  sola  attribuzione  al  Sindaco  di  Napoli  di poteri
derogatori della legislazione vigente, in assenza della dichiarazione
di emergenza spettante allo Stato.
    La  difesa  regionale sostiene la infondatezza di tale censura in
quanto  con  la  norma impugnata: a) non si attribuiscono particolari
poteri  derogatori  al  Sindaco di Napoli; b) ed anche se cio' fosse,
gli  stessi  sarebbero connessi ad una tipologia di evento rientrante
nella sfera di attribuzione regionale.
    In  particolare la Regione Campania chiarisce che, essendo venute
meno  le  esigenze  straordinarie  di  «primo  soccorso»,  cui  erano
finalizzati  gli straordinari poteri derogatori attribuiti al Sindaco
di Napoli dall'ordinanza n. 3142 del 2001 del Ministro degli interni,
le  provvidenze  stanziate  dall'articolo 4, comma 4, della impugnata
legge regionale n. 8 del 2004 rientrano nella attivita' di assistenza
ordinaria  e sono, come tali, da gestire nel rispetto della normativa
vigente.
    Peraltro,   aggiunge   la   Regione,   «anche   laddove   fossero
effettivamente  riconosciuti  poteri  derogatori,  questi  ultimi, in
quanto  funzionali  a  situazioni di emergenza certamente diversa» da
quella  «individuata  dalla  lett.  c)  della  legge n. 225/1992, non
costituirebbero  comunque  una  illegittima  invasione  di competenze
statali, come erroneamente assunto dall'Avvocatura erariale».
    4.5.   -   In   ordine   alla  questione  proposta  in  relazione
all'articolo 5,  comma 5,  della  legge  regionale  n. 8  del 2004 la
Regione  delimita  la  censura alla sola attribuzione alla istituenda
agenzia  regionale  per  la  difesa  del  suolo di «compiti e poteri»
previsti  per  il  Commissario  delegato  (Presidente  della  Regione
Campania)  in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
    La  difesa  regionale  sostiene la infondatezza della censura, in
quanto  la  norma  impugnata  farebbe  riferimento alla sole funzioni
esercitabili   «in  via  ordinaria  e  permanente»,  non  connesse  a
situazioni di emergenza.
    Peraltro,  aggiunge  la  Regione  Campania,  la stessa natura dei
compiti  e delle funzioni attribuite sarebbe irrilevante, «atteso che
il  potere  di  ordinanza del Governo in materia di protezione civile
riguarda  esclusivamente  le  ipotesi  di  eventi  straordinari,  ben
potendo  la  Regione  individuare  strutture  che,  anche  in  deroga
all'ordinario  assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per
lo   svolgimento   degli   interventi  necessari  in  caso  di  crisi
determinata dalla imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi».

                       Considerato in diritto

    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via
principale questione di legittimita' costituzionale degli articoli 4,
comma 4, e 5, comma 5, della legge della Regione Campania 12 novembre
2004,  n. 8  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  della  Regione  Campania  -  legge finanziaria regionale
2004),  in  riferimento  all'art. 117,  secondo  comma, lettera g), e
terzo  comma, della Costituzione, nonche' dell'articolo 5 della legge
24 febbraio  1992,  n. 225  (Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile).
    2.  -  Il  ricorrente  censura  l'art. 4,  comma 4,  della  legge
regionale  n. 8  del  2004,  in  quanto  la  norma  pretenderebbe  di
(continuare   ad)   attribuire   al   Sindaco   di  Napoli  i  poteri
commissariali   previsti  dall'ordinanza  n. 3142/2001  del  Ministro
dell'interno,  nonostante  che in data 31 luglio 2004 sia venuto meno
lo  stato  di  emergenza decretato (e poi prorogato), in relazione al
crollo  di  un  edificio  nel quartiere dell'Arenella della citta' di
Napoli,  dai  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 luglio 2001, del 2 agosto 2002 e del 12 settembre 2003.
    La  difesa erariale evidenzia che la dichiarazione dello stato di
emergenza   (e   la   attribuzione,  mediante  ordinanze,  di  poteri
derogatori  della disciplina giuridica vigente), ai sensi dell'art. 5
della  legge  n. 225 del 1992, rientra nella competenza del Consiglio
dei  ministri  e  sostiene  che  la  previsione  di  questo  articolo
costituisca  principio  fondamentale  della materia concorrente della
protezione  civile.  Conseguentemente  la  disposizione regionale che
espressamente  riconosce al Sindaco di Napoli il potere di provvedere
alla  erogazione  dei  sussidi «secondo le procedure e deroghe di cui
alla  ordinanza» ministeriale sopra ricordata violerebbe un principio
fondamentale di legge statale.
    3. - La questione e' fondata.
    3.1.  - L'articolo 4, comma 4, della legge della Regione Campania
12 novembre  2004,  n. 8,  promulgata dopo la scadenza dello stato di
emergenza  (dichiarato  dal  Consiglio dei ministri in data 11 luglio
2001  e successivamente prorogato con decreti del 2 agosto 2002 e del
12 settembre  2003  fino  al  31 luglio  2004),  nello  stanziare  un
contributo  di  1.000.000,00  di  euro  a  favore degli interventi di
ripristino  e  ricostruzione  previsti  dall'ordinanza  del  Ministro
dell'interno  n. 3142  del 2001, prevede espressamente che il Sindaco
di   Napoli   provvede   «secondo  le  procedure  e  deroghe  di  cui
all'ordinanza stessa».
    In  sostanza, l'impugnata norma continua ad attribuire al Sindaco
di  Napoli,  dopo  la scadenza dello stato di emergenza, il potere di
gestire  le  somme  concesse con il solo vincolo di destinazione allo
scopo,  legittimandolo,  per  il  resto, a derogare alla legislazione
statale e regionale vigente.
    3.2.  -  Cio'  contrasta  con l'articolo 5 della legge n. 225 del
1992,  il  quale  attribuisce  al Consiglio dei ministri il potere di
dichiarare  lo stato di emergenza in ipotesi di calamita' naturali, e
prevede  che  a  seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare
fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su
sua  delega,  il  Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in
deroga  ad  ogni  disposizione  vigente,  nel  rispetto  dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
    E'   opportuno,  peraltro,  ricordare  che  l'art. 107,  comma 1,
lettere b)  e  c),  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), a sua volta, chiarisce che tali funzioni hanno
rilievo   nazionale,  escludendo  che  il  riconoscimento  di  poteri
straordinari  e  derogatori della legislazione vigente possa avvenire
da parte di una legge regionale.
    Queste  ultime  due previsioni, inoltre, sono gia' stata ritenute
da  questa  Corte  (sentenza  n. 327  del 2003) come espressive di un
principio fondamentale della materia della protezione civile, sicche'
deve  ritenersi  che  esse  delimitino il potere normativo regionale,
anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla
legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione).
    3.3.   -   Alla   luce  di  quanto  sopra  ricordato  l'impugnato
articolo 4,  comma 4,  della  legge  della  Regione Campania n. 8 del
2004,  nella  misura in cui attribuisce al Sindaco di Napoli i poteri
commissariali   dell'ordinanza   n. 3142   del   2001   del  Ministro
dell'interno,  dopo  la  scadenza  della emergenza alla cui soluzione
tale  ordinanza  era  preordinata,  deve  ritenersi  in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
    3.4.  -  Ne'  vale osservare, al riguardo, come invece propone la
Regione   Campania,  che  l'ordinanza  6  giugno 2003,  n. 3293,  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri, ha espressamente autorizzato
(art. 5,  comma 5)  il  Sindaco  di  Napoli, commissario delegato, ad
erogare  contributi  a  fondo  perduto  per  consentire il ripristino
dell'agibilita'  statica  dei  fabbricati danneggiati «in presenza di
risorse  successivamente  stanziate  allo  scopo  dallo Stato o dalla
Regione  Campania».  Tale  erogazione  e'  infatti  possibile, con le
deroghe  proprie  del  regime  commissariale, solo fino alla scadenza
dello  stato  di  emergenza, sicche' lo stanziamento delle risorse va
inteso  come  successivo  rispetto all'ordinanza n. 3293 del 2003, ma
comunque  non  posteriore  alla  cessazione dell'emergenza che, sola,
giustifica le deroghe alla legislazione vigente.
    3.5.  -  Parimenti  infondata e' l'ulteriore deduzione regionale,
sviluppata  nella  memoria  depositata  in  prossimita' dell'udienza,
secondo  la  quale  andrebbero riconosciuti agli organi regionali gli
stessi  poteri di deroga delle strutture statali, laddove tali poteri
siano  funzionali  alla  soluzione  degli  eventi  individuati  dalle
lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.
    L'argomento  della  Regione  viene  fondato  su  di  una  erronea
interpretazione della sentenza n. 327 del 2003 di questa Corte.
    Questa  pronuncia  ha,  in  effetti,  dichiarato  non  fondata la
questione  di  legittimita' costituzionale di una legge della Regione
Marche  che  attribuisce  al  Presidente  della  Giunta  il potere di
derogare  all'ordinario assetto delle competenze nella individuazione
delle strutture che sono chiamate ad operare per lo svolgimento degli
interventi  necessari  in caso di crisi determinata dalla imminenza o
dal   verificarsi   di  eventi  calamitosi  di  cui  alla  lettera b)
dell'articolo 2  della  legge  n. 225 del 1992, e cioe' di eventi che
possono   essere  affrontati  in  via  coordinata  da  piu'  enti  ed
amministrazioni.  Tale  potere del Presidente della Giunta regionale,
infatti,  ha  natura  diversa dallo straordinario potere di ordinanza
attribuito  allo  Stato (e, per esso, al Presidente del Consiglio dei
ministri,  salvo  delega  al  Ministro  dell'interno) dall'articolo 5
della  legge  n. 225 del 1992, in riferimento all'art. 2, lettera c),
della  stessa  legge,  e  cioe' nelle ipotesi di «calamita' naturali,
catastrofi  o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono
essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».
    Invero  da  tale  sentenza  non  puo' arguirsi, come fa la difesa
della  Regione  Campania,  che  l'esercizio  di  poteri  straordinari
attribuiti  al  Sindaco  di  Napoli nella sua qualita' di commissario
straordinario   sarebbe   costituzionalmente   legittimo,  in  quanto
riguarderebbe  gli eventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2
della legge n. 225 del 1992 e non quelli di cui alla lettera c) dello
stesso articolo 2.
    Infatti, lo stato di emergenza ed i poteri straordinari di cui si
discute   riguardano  proprio  gli  eventi  di  cui  alla  lettera c)
dell'articolo 2  della  legge  n. 225  del 1992, e non si riferiscono
certamente  alle  ipotesi  di  cui  alle lettere a) e b) dello stesso
articolo di legge. Ne' si puo' dimenticare che in relazione al crollo
avvenuto  nel quartiere dell'Arenella della citta' di Napoli lo stato
di  emergenza  fu  dichiarato  dal Consiglio dei ministri, proprio su
richiesta   della   stessa   Regione,   ai  sensi  degli  articoli 2,
lettera c), e 5 della legge n. 225 del 1992.
    4.  -  Per  le  medesime  ragioni  ed  in riferimento agli stessi
parametri  costituzionali  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
censura  l'articolo 5,  comma 5,  della  legge della Regione Campania
n. 8 del 2004.
    La  difesa  erariale censura peraltro la disposizione anche sotto
il diverso profilo che essa consentirebbe un possibile coinvolgimento
di strutture ed organi statali «con determinazione normativa soltanto
regionale»   (articolo 117,   secondo   comma,   lettera   g,   della
Costituzione).
    5. - Le censure non sono fondate.
    5.1.  -  L'articolo 5,  comma 5,  della legge regionale impugnata
prevede  che «nelle more della legge che deve definire i compiti e le
funzioni  in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la
difesa  del  suolo  e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le
attribuzioni   in   capo al   Presidente   della   Regione  Campania,
commissario   delegato  ex  ordinanza  del  Ministero  degli  interni
n. 2994/1999 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le
strutture  di  cui  alle  ordinanze  n. 2994/1999  e  n. 2789/1998 in
capo alla   struttura   commissariale   sono  attribuiti  all'agenzia
regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita».
    Com'e'  agevolmente  desumibile dal chiaro tenore letterale della
disposizione,  l'impugnato  articolo 5, comma 5, non attribuisce alla
istituenda  agenzia  regionale  per  la  difesa  del  suolo  i poteri
straordinari  o  derogatori  previsti  in  capo al  Presidente  della
Regione Campania dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2789 del
1998 (cui le ordinanze n. 2994 del 1999 e n. 2789 del 1998 accedono e
fanno  riferimento),  ne' proroga in alcun modo lo stato di emergenza
(peraltro   prorogato  dallo  stesso  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, successivamente alla legge regionale impugnata, con decreti
28 dicembre  2004  e  28  giugno 2005,  fino  al  31 dicembre  2005),
dichiarato  in  relazione  agli  eventi  verificatisi  nei giorni 5 e
6 maggio  1998 nei territori dei comuni di Sarno, Bracigliano, Siano,
Quindici  e  San Felice a Cancello. La norma censurata, anzi, intende
regolare  proprio  la situazione delle strutture commissariali per il
tempo in cui venga a cessare lo stato di emergenza, prevedendo che le
stesse  e  i  relativi  compiti  e  funzioni  siano attribuiti in via
ordinaria  alla istituenda agenzia regionale. In senso, peraltro, non
diverso  da  quanto indicato dall'ordinanza 23 gennaio 2004, n. 3335,
del  Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la quale (art. 2,
commi 1  e  2)  il  Commissario  dello Stato, in vista della scadenza
dello  stato di emergenza, attiva gli interventi necessari al rientro
nell'ordinario  delle  attivita' della fase emergenziale ed individua
le  strutture  o  gli  organismi,  esistenti  o  da  costituire,  cui
trasferire la gestione ed attuazione delle residue attivita'.
    Quanto poi alla presunta violazione dell'art. 117, comma secondo,
lettera g),  della  Costituzione,  il tenore letterale e logico della
norma  in questione esclude che essa possa essere intesa nel senso di
coinvolgere uffici o organi statali.