IL TRIBUNALE

    Visto il ricorso suindicato;
    Visti gli atti;
    Rilevato   che,   ai   sensi  dell'art. 2190  cod.  civ.,  quando
un'iscrizione  nel  Registro  delle iprese sia obbligatoria e non sia
stata effettuata, nonostante invito del Conservatore, e' previso, per
il  Giudice  del  Registro,  un' attivita' di disposizione d'ufficio,
dell'iscrizione stessa;
    ricordato che, proposta alla Corte costituzionale la problematica
della  legittimita'  costituzionale  delle  iniziative  d'ufficio del
giudice,  in  riferimento  alla  necessaria  terzieta'  dello stesso,
prevista  dall'art. 111  Cost., la medesima Corte (sent. n. 240/2003)
ha  sottolineato  che  un'iniziativa officiosa resti nei limiti della
costituzionalita' e possa essere considerata legittima solo quando vi
sia «...l'interesse pubblico sotteso...»;
    Condiviso pienamente tale indirizzo;
    Ritenuto  che,  nella  previsione  del  citato  art. 2190  ed, in
particolar modo, nella fattispecie in esame, l'intervento del giudice
non  corrisponda  ad alcuna tutela dell'interesse pubblico (posto che
l'iscrizione  ben potrebbe essere disposta, d'ufficio, dall'Autorita'
amministrativa - il Conservatore - salvo il successivo intervento del
giudice,   sede  di  impugnazione  del  provvedimento  amministrativo
stesso);
    Considerato, inotre, che tale diretto intervento del giudice e la
sola  reclamabilita' del suo provvedimento, priva, di fatto, la parte
interessata  di  una  fase  della cognizione giurisdizionale di primo
grado  (normalmente  articolata  nelle  due fasi della cognizione del
Giudice  del Registro e della cognizione del Collegio del reclamo) ed
appare,  quindi,  in  contrasto  con le previsioni degli artt. 3 e 24
Cost.;
    Ritenuto, inoltre, che risulti del tutto ingiustificata l'onerosa
procedura  di  iscrizione  d'ufficio  da  parte  del  giudice (con la
necessaria  fissazione  di  udienze  in  contraddittorio ed avvisi ai
soggetti  interessati)  e  che  cio'  contrasti  con  il principio di
ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale,
quale  prevista  dagli  artt. 24  e  ss.  e  111  e ss. Cost. e quale
reiteratamente  evidenziata e riaffermata in numerose pronunzie della
Corte, costituzionale;
    Ritenuta,  d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2190 cod. civ.,
con riferimento agli artt. 3, 24 e ss., 111 e ss. Cost.;
    Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87;