ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4,
della  legge  1° agosto  2002,  n. 168  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  20  giugno 2002,  n. 121, recante
disposizioni  urgenti  per  garantire la sicurezza nella circolazione
stradale)   [recte:   art. 4,  commi 2  e  4,  del  decreto-legge  20
giugno 2002,  n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella  circolazione  stradale),  convertito, con modificazioni, dalla
legge  1° agosto  2002, n. 168], promosso con ordinanza del 12 maggio
2005  dal Giudice di Pace di Isernia nel procedimento civile vertente
tra  Salvatore De Robbio e il Prefetto di Isernia, iscritta al n. 445
del  registro  ordinanze  2005  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 marzo 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di pace di Isernia, con ordinanza del
12 maggio    2005,    ha    sollevato   questione   di   legittimita'
costituzionale,  in  riferimento agli artt. 3, 24 primo comma [recte:
secondo   comma],  76  e  113,  secondo  comma,  della  Costituzione,
dell'art. 4,   commi 2  e  4,  della  legge  1° agosto  2002,  n. 168
(Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  20
giugno 2002,  n. 121,  recante  disposizioni urgenti per garantire la
sicurezza  nella  circolazione stradale) [recte: art. 4, commi 2 e 4,
del  decreto-legge  20  giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per
garantire  la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  1° agosto 2002, n. 168], nella parte in
cui  consente  al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o
singoli   tratti   di   esse,  per  le  quali  e'  stabilita  la  non
obbligatorieta'  della contestazione immediata prevista dall'art. 200
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada);
        che  il rimettente espone che il giudizio a quo ha ad oggetto
l'opposizione  ad  un'ordinanza-ingiunzione  relativa ad una sanzione
pecuniaria inflitta per violazione dell'art. 148, comma 8, del d.lgs.
n. 285 del 1992 e che nel proprio ricorso la parte privata ha chiesto
l'annullamento   dell'ordinanza-ingiunzione   anche  per  la  mancata
contestazione immediata dell'infrazione;
        che  quest'ultima,  tuttavia,  e'  stata  accertata  mediante
dispositivo  di  rilevazione  a  distanza  su  strada individuata dal
prefetto,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002,
come strada nella quale non e' possibile il fermo di un veicolo senza
recare  pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita'
del  traffico  o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti
controllati;
        che  il  giudice  a quo afferma che il combinato disposto del
comma 2  dell'art. 4  del  d.l.  n. 121  del  2002  e del comma 4 del
medesimo  articolo  (secondo  il  quale,  in caso di utilizzazione di
dispositivi   o   mezzi  tecnici  di  rilevazione  a  distanza  delle
infrazioni  alle  norme  di comportamento di cui agli artt. 142 e 148
del  d.lgs.  n. 285  del  1992,  non vi e' l'obbligo di contestazione
immediata    previsto    dal   successivo   art. 200)   comporterebbe
l'eliminazione   del   diritto   del   cittadino  alla  contestazione
immediata;
        che, a parere del rimettente, una simile previsione normativa
si  porrebbe  in  contrasto  con:  a) l'art. 76 Cost., per eccesso di
delega  legislativa,  poiche'  gli  artt. 1  e 2 della legge 22 marzo
2001,  n. 85  (Delega  al  Governo  per la revisione del nuovo codice
della   strada)   non  conferivano  delega  all'emanazione  di  norme
abolitrici  di  diritti  soggettivi  quali l'obbligo di contestazione
immediata; b) l'art. 24, secondo comma, Cost., laddove questo prevede
l'inviolabilita'  del  diritto  di  difesa  in  ogni stato e grado (e
dunque  anche  nella  fase  iniziale, corrispondente al momento della
rilevazione dell'infrazione a mezzo apparecchiature elettroniche) del
procedimento   (tale   dovendosi  considerare  qualsiasi  fattispecie
procedimentale che possa condurre ad un provvedimento sfavorevole per
il  destinatario);  c)  l'art. 113,  secondo comma, Cost., perche' le
norme  censurate  condizionerebbero  notevolmente  e senza plausibile
giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti
della pubblica amministrazione, rendendoli di fatto inattaccabili, se
non mediante un difficile adempimento probatorio limitato al corretto
funzionamento  delle  apparecchiature  di  rilevamento;  d)  l'art. 3
Cost.,  perche'  le contravvenzioni elevate per violazione dei limiti
di  velocita'  previsti  sulla  medesima strada troverebbero «diverse
soluzioni  decisorie»  a seconda che l'infrazione si sia verificata o
meno  nei  tratti  individuati  dal  prefetto  ai  sensi dell'art. 4,
comma 2, del d.l. n. 121 del 2002;
        che  e'  intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
        che,  in particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri,  l'asserito  vizio di eccesso di delega legislativa sarebbe
insussistente perche' la legge n. 168 del 2002 non e' attuativa della
legge  delega n. 85 del 2001; ne' sarebbe riscontrabile la violazione
del  diritto  di  difesa  di  cui  all'art. 24  Cost.,  perche'  gia'
l'art. 200  del  d.lgs.  n. 285  del 1992 stabilisce che l'obbligo di
contestazione  immediata  non  sia  assoluto,  a quella contestazione
dovendosi   procedere   solamente  quando  essa  sia  possibile;  non
sussisterebbe,  inoltre, il contrasto con l'art. 113 Cost., avendo la
stessa Corte costituzionale affermato, nella sentenza n. 27 del 2005,
che    la    mancata   previsione   della   contestazione   immediata
dell'infrazione  punita  con una misura amministrativa non integra di
per  se'  una  violazione del diritto di difesa; infine, occorrerebbe
escludere la violazione dell'art. 3 Cost. perche' l'assoggettamento a
regimi  diversi  di  tratti  della  medesima  strada (alcuni soggetti
all'obbligo   della   contestazione   immediata,  altri  no)  non  e'
irragionevole   ove   si   consideri  che,  lungo  la  stessa  strada
extraurbana,    ben    possono    essere   riscontrati   tratti   con
caratteristiche tra loro diverse.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Isernia  dubita,  in
riferimento  agli  artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113, secondo comma,
della  Costituzione,  della  legittimita' costituzionale dell'art. 4,
commi 2  e  4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni
urgenti  per  garantire  la  sicurezza  nella circolazione stradale),
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2002, n. 168,
nella  parte  in  cui  consente  al prefetto di individuare, mediante
decreto,  strade  o  singoli  tratti di esse sulle quali e' possibile
installare  dispositivi  di  controllo  del  traffico  finalizzati al
rilevamento  a distanza delle violazioni delle norme di comportamento
di  cui  agli  artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n. 285 (Nuovo codice della strada), con conseguente esclusione
dell'obbligatorieta'    della    contestazione   immediata   prevista
dall'art. 200 dello stesso d.lgs. n. 285 del 1992;
        che  la  questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.
e'   manifestamente  inammissibile  perche'  il  rimettente  pone  un
problema  di contrasto con i principi contenuti nella legge delegante
in  relazione,  non  al  decreto delegato emanato in attuazione della
delega stessa, bensi' ad una norma successiva ed estranea al rapporto
di delegazione legislativa;
        che  la  questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.
e'  manifestamente  infondata,  avendo  la  Corte  gia' affermato che
l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con
una  misura  amministrativa non integra di per se' una violazione del
diritto di difesa (sentenza n. 27 del 2005);
        che  non  e'  ravvisabile  alcun  contrasto  con  l'art. 113,
secondo  comma,  Cost.,  poiche'  la norma impugnata non incide sulla
possibilita'   per   il   cittadino   di   contestare  la  fondatezza
dell'infrazione   imputatagli  dall'amministrazione  e,  inoltre,  il
cittadino   ha   anche   la  possibilita'  di  eccepire  in  giudizio
l'illegittimita'  del provvedimento prefettizio di individuazione del
tratto  di  strada  interessato  come  uno  di  quelli  nei  quali e'
possibile  rilevare  l'infrazione  con  dispositivi  di  controllo  a
distanza,  eventualmente  chiedendone  la  disapplicazione al giudice
dell'opposizione  all'ordinanza-ingiunzione,  ove  il  prefetto abbia
ecceduto dai limiti segnati dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 121 del
2002;
        che  anche  la  questione sollevata in riferimento all'art. 3
Cost.    e'   manifestamente   infondata,   perche'   le   diversita'
riscontrabili  a proposito dell'obbligo della contestazione immediata
dipendono  dalle  differenti  condizioni  che  caratterizzano  i vari
tratti di strada.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.