ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 117, comma 1,
del  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115 (Testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia),
promosso  con  ordinanza  del 23 aprile 2004 dal giudice dell'udienza
preliminare  del  Tribunale  di  Bolzano,  nel  procedimento penale a
carico  di E. A. D., iscritta al n. 182 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 23 aprile 2004 (pervenuta alla
Corte  l'11 marzo  2005),  il  giudice  dell'udienza  preliminare del
Tribunale  di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e
111  della  Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale
dell'art. 117,  comma 1,  del  d.P.R.  30 maggio  2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese   di   giustizia),   «in   quanto   non   estende  gli  effetti
dell'ammissione  al  gratuito patrocinio quali previsti e specificati
dall'art. 107  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115  anche  in favore del
difensore di ufficio di persona irreperibile»;
        che  il  rimettente  - chiamato a decidere sulla richiesta di
rinvio a giudizio di taluni imputati in ordine ai reati di detenzione
illecita  di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti - rammenta
che,  all'udienza  preliminare  del  30 gennaio  2004,  il  difensore
d'ufficio  di  un  imputato,  che  «risulta  agli  atti  come persona
irreperibile»,  ha  eccepito  l'incostituzionalita' dell'art. 117 del
d.P.R. n. 115 del 2002;
        che,  evidenzia  ancora  il  giudice a quo, l'eccezione muove
dalla  constatazione  che  la  disposizione  denunciata, inserita nel
Titolo  III,  della  Parte  III  del  citato  d.P.R.  riguardante  la
«Estensione  a  limitati  effetti,  della disciplina del patrocinio a
spese  dello  Stato prevista per il processo penale», nello stabilire
che l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio di persona
irreperibile siano liquidati nella misura e con le modalita' previste
dagli   articoli 82  e  84  del  medesimo  d.P.R.  n. 115  del  2002,
«costringerebbe  il  difensore d'ufficio di persona irreperibile alla
anticipazione  di  spese  anche  rilevanti,  come nella specie, nella
quale  gli  atti  del  procedimento  sono  raccolti  in  ben quindici
volumi»;
        che  diversa sarebbe invece la posizione dei difensori «degli
altri imputati, ammessi al gratuito patrocinio, nei cui confronti, ai
sensi  dell'art. 107  del  d.P.R.  30 maggio  2002 n. 115 per effetto
dell'ammissione  al  patrocinio alcune spese sono gratuite - quali le
copie  degli atti processuali necessarie per l'esercizio della difesa
-  mentre  altre  sono anticipate dall'erario», come «l'onorario e le
spese agli avvocati»;
        che,  prosegue  il  rimettente  nel  dar conto dell'eccezione
della  parte,  il procedimento penale in corso «costituisce il frutto
di   attivita'   di  ricerca  della  prova  di  notevole  spessore  e
complessita',   che   ha  comportato  l'acquisizione  di  un  ingente
quantitativo  di  atti  di  indagine, la conoscenza e il possesso, in
copia, dei quali costituisce un evidente diritto della difesa al fine
di consentirle di esplicare pienamente le proprie prerogative»;
        che,  pertanto,  «una  lettura  costituzionalmente  orientata
della  normativa  in  esame dovrebbe consentire di estendere anche al
difensore di ufficio di indagato/imputato irreperibile la disciplina,
con  relativi benefici, prevista dall'art. 107 d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115»,  evitandosi  in  tal  modo  di equiparare ingiustamente «due
situazioni  del  tutto  differenti:  l'impossibilita'  di  presentare
istanza da parte del soggetto irreperibile (in quanto, come tale, non
a  conoscenza  della  pendenza a suo carico di procedimento penale) e
del  suo  difensore  (come  nel nostro caso) e l'inerzia del soggetto
difeso  d'ufficio»,  sicche'  il  «limitato effetto» di cui al Titolo
III,  della  Parte  III  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, «dovrebbe
anzitutto  riguardare  non  tanto  chi, impossibilitato, non presenti
l'istanza,  ma  chi, pur informato dei benefici, coscientemente se ne
sia  disinteressato,  almeno  fino  al  momento  di pagare il proprio
legale»;
        che  -  si  afferma  ancora  nell'ordinanza  di  rimessione -
un'istanza  presentata  in  questa  fase  «da difensore di ufficio di
persona   irreperibile   non   deve   comunque   essere   considerata
inammissibile ovvero improcedibile, atteso che, nell'incertezza della
disciplina,  anche  come emergente dall'art. 32 delle disposizioni di
attuazione  del  codice  di  procedura  penale, pare opportuno che il
difensore  di  indagato/imputato  irreperibile  presenti richiesta al
fine di ottenere la liquidazione»;
        che,  evidenzia  altresi'  il  giudice  a  quo,  il difensore
dell'imputato  sostiene,  in  ordine  alla  «dubbia costituzionalita'
dell'art. 117»,  che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost.,
giacche'  «la  disposizione,  irragionevolmente, darebbe luogo ad una
disparita'  di  trattamento,  qualora  gli  assistiti  versino in una
condizione  di  non  abbienza,  tra il difensore d'ufficio di persona
irreperibile  e  il  difensore  d'ufficio di persona reperibile; solo
questo ultimo, infatti, verrebbe a godere del piu' ampio regime della
gratuita'   e  dell'anticipazione  delle  spese,  differendo  la  sua
posizione,  rispetto  all'ammesso  al  solo  rimborso e liquidazione,
esclusivamente  sulla  base  di  una situazione di fatto, quale e' la
reperibilita' del proprio assistito, che dovrebbe essere irrilevante,
visti i fini, sopra evidenziati, della legge in esame»;
        che  sussisterebbe,  inoltre,  la lesione dell'art. 24 Cost.,
poiche'  «il  diritto  di  difesa,  garantito  a  tutti  [...]  e, in
particolare  ai  non  abbienti,  con  appositi istituti, dallo stesso
articolo  al  suo terzo comma, risulta leso nella sua effettivita' in
quanto  il  difensore  della  persona  irreperibile  e'  costretto  a
sopportare  anticipatamente  le  spese processuali; anticipazione che
puo'  richiedere,  al  fine di ricorrere a taluni strumenti difensivi
(quali,    ad    esempio,   una   consulenza   tecnica,   un'indagine
investigativa,  un  numero  consistente di copie) un onere rilevante,
talvolta   difficilmente   sostenibile,   limitativo  dell'agire  del
difensore»;
        che  cio' troverebbe conferma anche in quanto sostenuto dalla
giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 194 del 1992), secondo cui
«ove  sia  riconosciuta  dall'ordinamento  una  situazione soggettiva
azionabile  in  giudizio  od  uno strumento processuale di tutela, il
soggetto  non  abbiente  non  puo'  di  fatto esserne escluso perche'
sprovvisto  dei  mezzi per agire e difendersi», dovendosi annoverare,
fra  tali  mezzi,  «quelli  di  natura  finanziaria».  Ne', peraltro,
potrebbe   addursi  che  l'anticipazione  delle  spese  al  difensore
d'ufficio  di  persona irreperibile comporti un aumento degli oneri a
carico  dello Stato; anzi, tali oneri verrebbero a diminuire «qualora
vengano  utilizzati  servizi  resi  direttamente  da  uffici pubblici
invece  di  servizi  forniti  da  privati (si pensi, ad esempio, alle
fotocopie di atti processuali)»;
        che, infine, vi sarebbe la violazione dell'art. 111 Cost., in
base alle stesse «argomentazioni sin qui esposte» e, segnatamente, in
forza di quelle che fanno «riferimento alla impossibilita', di fatto,
per  la  difesa,  soprattutto in procedimenti penali, quali quello in
esame,  particolarmente complessi e corposi, di accedere ai necessari
mezzi per approntare una difesa tecnicamente adeguata»;
        che,  cosi'  richiamata  l'eccezione  sollevata dal difensore
d'ufficio  dell'imputato  irreperibile, il giudice a quo sostiene che
il  procedimento  dinanzi ad esso pendente non possa «essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita'
costituzionale   sopra   prospettata»,  non  potendo  essere  accolta
l'istanza del difensore dell'imputato di essere ammesso al patrocinio
a  spese  dello  Stato  per  conto  del proprio assistito, «in quanto
l'art. 117  del  d.P.R.  30 maggio  2002  n. 115 prevede soltanto, in
favore   dell'imputato,   l'estensione,  a  limitati  effetti,  della
disciplina  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  prevista  per il
processo penale, e non anche l'ammissione al detto patrocinio»;
        che tuttavia - osserva il rimettente - cio' comporterebbe «la
gravosa  conseguenza  che  al  difensore  dell'imputato  irreperibile
vengono  liquidati  l'onorario  e  le  spese del procedimento da esso
anticipati,  soltanto  a  conclusione  del  procedimento,  mentre  il
difensore  di imputato reperibile usufruisce per contro gratuitamente
delle  copie  degli  atti  processuali necessarie per l'esercizio del
diritto di difesa, e allo stesso vengono anticipate dall'erario anche
l'onorario  e  le  altre  spese  -  non  gratuite  -  da quest'ultimo
sostenute»;
        che,   dunque,   la   questione   -   si   argomenta   infine
nell'ordinanza  di rimessione - sarebbe non manifestamente infondata,
in  quanto  «non  si  giustifica  il  diverso  e peggiore trattamento
dell'imputato  irreperibile  rispetto all'imputato reperibile, atteso
che  l'irreperibilita',  considerata  dall'art. 159 c.p.p., ha natura
processuale,  e  si  verifica  tutte  le  volte  in  cui  l'autorita'
procedente,  dopo avere eseguito le nuove ricerche, non sia pervenuta
alla   individuazione   della  residenza  o  della  dimora  effettiva
dell'imputato;  impossibilita'  che  quindi  non  puo' imputarsi tout
court  all'imputato, o ad una volonta' subdola di lui, ragion per cui
non  si  giustifica  il  trattamento  in peius previsto dall'art. 117
d.P.R.  30 maggio  2002  n. 115  nei  confronti  del  detto  imputato
irreperibile rispetto all'imputato reperibile»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita'  ovvero  per  la  non
fondatezza della sollevata questione;
        che,   ad   avviso   della  difesa  erariale,  il  rimettente
sembrerebbe prospettare una questione «in via astratta e preventiva»,
giacche'  non  risulterebbe  che il difensore d'ufficio dell'imputato
irreperibile  «abbia  chiesto  il rilascio gratuito delle copie degli
atti vedendosi opporre un rifiuto»;
        che,   in   ogni   caso,   l'Avvocatura   sostiene   che   la
prospettazione  del  giudice  a  quo sovrapporrebbe «istituti diversi
(volti  a  soddisfare  esigenze  diverse)»  e  cioe'  l'ammissione al
patrocinio  a  spese  dello  Stato e la difesa d'ufficio, confondendo
cosi'    «situazioni    differenti    quali   la   non   abbienza   e
l'irreperibilita»;
        che,  peraltro,  sarebbe incongrua la stessa comparazione che
viene operata non gia' tra le situazioni, comunque disomogenee, della
«persona  non  abbiente»  e  della  «persona irreperibile», ma tra il
«difensore  di  imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato» e
il «difensore di imputato irreperibile», non essendo il difensore «il
destinatario della tutela di cui all'art. 24 Cost.»;
        che,  infine,  quanto  alla  dedotta violazione dell'art. 111
Cost., essa non sarebbe «minimamente» argomentata.
    Considerato che il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 117,
comma 1,  del  d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  «in  quanto  non  estende gli effetti dell'ammissione al
gratuito  patrocinio  quali  previsti  e  specificati  dall'art. 107,
d.P.R.  30 maggio  2002,  n. 115  anche  in  favore  del difensore di
ufficio di persona irreperibile»;
        che, ad avviso del rimettente, non troverebbe giustificazione
«il   diverso   e  peggiore  trattamento  dell'imputato  irreperibile
rispetto   all'imputato  reperibile,  atteso  che  l'irreperibilita',
considerata  dall'art. 159 c.p.p., ha natura processuale» e «non puo'
imputarsi tout court all'imputato, o ad una volonta' subdola di lui»;
        che,  peraltro,  il  giudice a quo, nell'aderire alle ragioni
che sorreggono l'eccezione di incostituzionalita' proposta, nel corso
dell'udienza   preliminare,  dal  difensore  d'ufficio  dell'imputato
irreperibile che e' chiamato a giudicare, precisa che:
            -   sarebbe   violato   l'art. 3   Cost.,   giacche'  «la
disposizione,  irragionevolmente,  darebbe luogo ad una disparita' di
trattamento,  qualora  gli assistiti versino in una condizione di non
abbienza,  tra  il  difensore  d'ufficio di persona irreperibile e il
difensore   d'ufficio   di  persona  reperibile;  solo  quest'ultimo,
infatti,  verrebbe  a  godere del piu' ampio regime della gratuita' e
dell'anticipazione delle spese, differendo la sua posizione, rispetto
all'ammesso  al  solo  rimborso  e liquidazione, esclusivamente sulla
base  di  una  situazione  di  fatto,  quale  e' la reperibilita' del
proprio  assistito,  che  dovrebbe  essere irrilevante, visti i fini,
sopra evidenziati, della legge in esame»;
           - sussisterebbe contrasto con l'art. 24 Cost., poiche' «il
diritto  di  difesa, garantito a tutti [...] e, in particolare ai non
abbienti,  con  appositi istituti, dallo stesso articolo al suo terzo
comma,  risulta  leso  nella  sua effettivita' in quanto il difensore
della  persona irreperibile e' costretto a sopportare anticipatamente
le  spese  processuali; anticipazione che puo' richiedere, al fine di
ricorrere  a  taluni  strumenti  difensivi  (quali,  ad  esempio, una
consulenza  tecnica, un'indagine investigativa, un numero consistente
di  copie)  un  onere  rilevante, talvolta difficilmente sostenibile,
limitativo dell'agire del difensore»;
           -  sarebbe,  infine,  leso l'art. 111 Cost., per le stesse
«argomentazioni sin qui esposte» e, segnatamente, alla luce di quelle
che  fanno «riferimento alla impossibilita', di fatto, per la difesa,
soprattutto   in   procedimenti   penali,   quali  quello  in  esame,
particolarmente  complessi  e corposi, di accedere ai necessari mezzi
per approntare una difesa tecnicamente adeguata»;
        che,   preliminarmente,   non   puo'   trovare   accoglimento
l'eccezione    di    inammissibilita'    della   questione   avanzata
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato sul presupposto che la stessa
sarebbe  prospettata  «in  via astratta e preventiva», non risultando
che  il difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile «abbia chiesto
il  rilascio  gratuito  delle  copie  degli atti vedendosi opporre un
rifiuto»;
        che,  invero,  dall'ordinanza  di  rimessione,  si evince che
l'eccezione  di  incostituzionalita' proposta dal difensore d'ufficio
dell'imputato  irreperibile,  alla  quale  il  rimettente ha aderito,
segue  un'istanza  di ammissione a patrocinio presentata dallo stesso
difensore  per  conto del proprio assistito al fine di vedersi estesi
gli  effetti piu' favorevoli della disciplina di cui all'art. 107 del
d.P.R.  n. 115 del 2002 e segnatamente quelli relativi alla gratuita'
delle copie degli atti processuali;
        che,  pertanto,  a  prescindere  dalla correttezza o meno del
descritto  modus  procedendi, non puo' ritenersi che, a fronte di una
istanza  difensiva  volta,  nella sostanza, ad ottenere quantomeno il
rilascio  gratuito  di  copie  degli  atti  del processo in base alla
disciplina  dettata  in  favore  della  persona  ammessa  a  gratuito
patrocinio,  la  questione  sia  stata  sollevata  «in via astratta e
preventiva»;
        che,  nel  merito,  la  questione e' manifestamente infondata
sotto tutti i prospettati profili di censura;
        che  non  e'  ravvisabile,  in  primo  luogo,  una violazione
dell'art. 3  Cost.,  giacche'  il  giudice a quo pone in comparazione
situazioni  disomogenee  tra loro, quali l'ammissione al patrocinio a
spese  dello Stato (e gli effetti che ad essa conseguono) e la difesa
d'ufficio dell'imputato irreperibile;
        che,  difatti,  l'ammissione al patrocinio, rispondendo ad un
preciso  vincolo  costituzionale,  posto dal comma terzo dell'art. 24
Cost.,  si  radica  sul presupposto della «non abbienza» (art. 74 del
d.P.R.  n. 115  del 2002), che si concretizza nella titolarita' di un
reddito  non  superiore ad una determinata soglia (art. 76 del d.P.R.
n. 115   del   2002),   da   comprovare   documentalmente   da  parte
dell'interessato  (art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002), che e' tenuto
personalmente  a sottoscrivere l'istanza di ammissione al patrocinio,
altrimenti inammissibile (art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002);
        che   ben  diversa  e',  invece,  la  situazione  processuale
dell'imputato  nei  cui confronti non sia stato possibile eseguire le
notificazioni  nei  modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. e non
abbiano  avuto esito le ulteriori ricerche imposte dall'art. 159 cod.
proc.  pen;  donde, la prosecuzione del processo, una volta emesso il
decreto  di  irreperibilita',  con la nomina all'imputato, che ne sia
privo, di un difensore d'ufficio, che lo rappresenti;
        che   la  evidente  disomogeneita'  degli  istituti  posti  a
raffronto  rende  peraltro incongruo il riferimento del rimettente ad
una  disparita'  di trattamento tra il difensore d'ufficio di persona
irreperibile  e il difensore d'ufficio di persona reperibile «qualora
gli  assistiti versino in una condizione di non abbienza», risultando
intimamente  contraddittorio  affermare,  alla  luce della disciplina
positiva   sopra   richiamata,   la   «non   abbienza»  dell'imputato
irreperibile;
        che,  inoltre, una volta escluso che possa rilevare in favore
dell'imputato  irreperibile  il  dettato del terzo comma dell'art. 24
Cost.,  che  investe  la  posizione  della persona «non abbiente», la
disciplina  di  cui al denunciato art. 117, lungi dal contrastare con
il  secondo  comma  dello  stesso  art. 24,  e'  frutto di una scelta
discrezionale  del  legislatore  che  si pone proprio nel solco della
garanzia  della  difesa,  rendendone  effettivo  l'esercizio  tramite
l'anticipazione,  da  parte  dello Stato, degli onorari e delle spese
del   difensore   d'ufficio   dell'imputato  irreperibile,  al  pari,
peraltro,  di  quanto  avviene nel caso di ammissione al patrocinio a
spese  dello  Stato,  come  fatto palese dalla lettera f) del comma 3
dell'art. 107 del d.P.R. n. 115 del 2002;
        che,  infine,  anche il prospettato vulnus all'art. 111 Cost.
e'  destituito  di  fondamento,  giacche'  la  doglianza, mutuando le
proprie  argomentazioni da quelle che sorreggono i profili di censura
gia' scrutinati, non assume, rispetto a questi ultimi, alcun autonomo
rilievo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.