L'Assemblea  Regionale Siciliana, nella seduta del 25 marzo 2006,
ha         approvato         il        disegno        di        legge
n. l107--204-229-247-398-590-1058-1114,   dal  titolo  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16, "Riordino
della   legislazione   in   materia   forestale  e  di  tutela  della
vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le
erogazioni   in   agricoltura   -  A.R.S.E.A.»,  pervenuto  a  questo
Commissariato  dello  Stato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto Speciale, il successivo 28 marzo.
    Il  provvedimento  legislativo  contiene una esaustiva disciplina
per  la  tutela  e  l'implementazione  del  patrimonio boschivo della
regione,  norme  attinenti  al  riordino della carriera del personale
appartenente  al  Corpo Forestale nonche' l'istituzione di un'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura.
    Nell'ambito   delle   norme  relative  all'organico  processo  di
riordino  della  l.r.  n. 16/1996,  concernenti  la  definizione  dei
contingenti di operai con garanzie occupazionali di diversa durata di
cui   si  avvale  l'amministrazione  regionale  per  l'esecuzione  in
economia  di  opere  di  manutenzione,  rimboschimento  e prevenzione
incendi,  due  disposizioni  in  particolare danno adito a censure di
costituzionalita'  per  violazione  degli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma della Costituzione.
    I   commi   9   e  10  dell'art. 44  prevedono,  rispettivamente,
l'inserimento    degli    operai    che   hanno   effettuato   almeno
centocinquantuno  giornate  lavorative  annue, in ciascuno degli anni
del  triennio  2002-2004,  nel  contingente  ad esaurimento istituito
presso  ogni  singolo  distretto ai sensi dell'art. 54, comma 1, l.r.
n. 16/1996   nonche'  l'inquadramento  successivo  degli  stessi  nel
contingente  di  cui  all'art. 46, comma 1 della medesima l.r. n. 16,
ovverossia   quello   relativo   ai   rapporti   di  lavoro  a  tempo
indeterminato.
    In  proposito, la stessa amministrazione regionale, nel fornire i
richiesti  chiarimenti,  ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969,
con  lettera  prot.  3519  del  30 marzo 2006 sottolinea testualmente
«l'effetto  abnorme derivante dal combinato disposto dei commi 9 e 10
dell'art. 44  come  introdotti  in  sede  di  discussione  d'Aula con
emendamenti.  In  buona  sostanza - prosegue la lettera - i superiori
emendamenti,  isolatamente  ed  autonomamente  considerati, avrebbero
avuto  un  effetto  assai  limitato,  avendo  un numero di potenziali
destinatari  appena superiore al centinaio e conseguenti ridottissimi
oneri.  La contemporanea loro approvazione, combinandone gli effetti,
comporta come conseguenza che tutti gli operai attualmente ricompresi
nelle  fasce  di  garanzia  occupazionale  di 151 giornate lavorative
annue,  sia  ordinarie  che  ad  esaurimento,  possono  conseguire il
passaggio  al  contingente  superiore  di  cui  all'art. 46, comma 1,
lettera  a),  e  cioe'  a  tempo  indeterminato. Il conseguente onere
aggiuntivo, quantificabile in oltre Euro 22.000.000, non puo' trovare
allo  stato,  nessun  riscontro  nella copertura finanziaria indicata
dall'art. 61"».
    Questo Commissario dello Stato ritiene di non potersi esimere dal
tenere     debito     conto     delle     suesposte    preoccupazioni
dell'Amministrazione regionale e dal farle proprie.
    L'art.   47,  secondo  comma,  inoltre,  si  ritiene  lesivo  del
principio  di buon andamento della Pubblica Amministrazione in quanto
prevede  che  indiscriminatamente  tutti  i  lavoratori  che  abbiano
comunque effettuato almeno un turno di lavoro di cinquantuno giornate
lavorative  in  qualunque  periodo,  anche  remoto,  alle  dipendenze
dell'Amministrazione  forestale,  siano inseriti nell'elenco speciale
di cui all'art. 45-ter.
    La  previsione  appare in contraddizione con la ratio dell'intera
legge,  che  intende  ridurre  l'ambito  del  precariato favorendo la
stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro gia' esistenti ed impedire
l'introduzione  di  meccanismi  che  ne  favoriscono la formazione e,
pertanto, si pone in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.
    Il  capo  II  del  titolo  IV  del  provvedimento  legislativo e'
riservato al riordino del Corpo Forestale della regione.
    Le  norme in esso contenute, ad eccezione degli articoli 57 e 58,
costituiscono  sostanziale  riproduzione delle disposizioni contenute
nei  disegni di legge n. 1084, art. 19, comma 15 e n. 1095 - stralcio
XII, sui quali in atto pende il contenzioso dinanzi a codesta Corte a
seguito  dei ricorsi presentati rispettivamente il 14 dicembre 2005 e
il  27 gennaio  2006,  per  violazione  degli articoli 3, 39, 51 e 97
della Costituzione.
    Alle motivazioni addotte con le cennate impugnative si aggiungono
le seguenti considerazioni.
    Gli  articoli  52, 53, 54, 55, 56, che stabiliscono una revisione
delle  qualifiche  e  delle  articolazioni  della  carriera del Corpo
Forestale  regionale,  si  pongono  in  contrasto con il rispetto del
principio  della contrattazione collettiva e della rappresentativita'
sindacale  per la materia di cui trattasi, le cui procedure escludono
l'intervento  autonomo  del  legislatore  regionale.  A nulla vale il
richiamo all'art. 76 della l.r. n. 16/1996, laddove si fa riferimento
all'art. 2 della l. n. 421/1992 per escludere dalla «privatizzazione»
i  rapporti  di  lavoro  degli  appartenenti al Corpo Forestale della
regione.
    Infatti la successiva legge n. 10 del 2000, che ha recepito nell'
ordinamento  regionale  i  principi della cennata legge n. 421/1992 e
del  d.lgs. n. 29/1993, ha incluso nel proprio ambito di applicazione
indistintamente  tutti  i dipendenti dell'Amministrazione regionale e
degli   enti  pubblici  non  economici  sottoposti  a  vigilanza  e/o
controllo della regione.
    La  riserva  di provvedere con successiva legge al riordino della
carriera  del  personale  del  Corpo  Forestale  della  regione e del
personale  amministrativo  ad  esso  collegato  presente nell'art. 5,
comma 3 della medesima legge n. 10/2000 non esclude la necessita' del
ricorso  alle  procedure  di  concertazione  e/o, consultazione delle
organizzazioni sindacali di categoria.
    L'art. 110   del   C.C.R.L.  relativo  al  quadriennio  giuridico
2002-2005,    infatti,   all'art. 110   espressamente   include   gli
appartenenti   al   Corpo   Forestale   tra   i   destinatari   della
contrattazione  medesima  e  demanda  ad  un apposito Comitato di cui
faranno  parte i rappresentanti sindacali «il compito di approfondire
gli  aspetti  di  carattere  giuridico riguardanti il Corpo Forestale
della   Regione   Siciliana   e   proporre,   entro   novanta  giorni
dall'istituzione, i conseguenti provvedimenti da adottare».
    Orbene,  l'Amministrazione,  interpellata  in  proposito ai sensi
dell'art. 3  del  d.P.R.  n. 488/1969,  non ha fornito alcun elemento
chiarificatore  circa l'esistenza di un accordo formale raggiunto con
le  organizzazione  sindacali  di  categoria  e  sulla compatibilita'
economica dello stesso da verificarsi nelle opportune sedi.
    Le  norme  in  questione,  sovvertendo  il  principio richiamato,
procedono  prima  agli inquadramenti ai livelli superiori, demandando
ad  una  successiva  fase  l'adeguamento delle misure organizzative e
della  definizione  dell'organico,  che dovra' tenere conto pertanto,
piu'   che   dell'esigenze   dell'Amministrazione,  delle  unita'  di
personale inquadrato nelle varie qualifiche.
    L'art. 53, inoltre, indipendentemente dalla necessaria preventiva
definizione delle dotazioni organiche per le qualifiche dirigenziali,
dispone  l'inquadramento  nel ruolo dei dirigenti del Corpo Forestale
di  tutti  coloro  che prestano servizio presso gli uffici centrali e
periferici   del   Dipartimento   delle  foreste  nonche'  di  quelli
temporaneamente  assegnati  all'Azienda delle foreste, ed attribuisce
loro  la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza.
    Al riguardo, codesta ecc.ma Corte con la sentenza n. 313 del 2003
ha  avuto  modo  di  chiarire l'esclusivita' in capo allo Stato della
competenza  ad attribuire le predette qualifiche, in virtu' di quanto
previsto   dall'art. 117,   secondo  comma,  lett.  h)  ed  l)  della
Costituzione.
    Alla luce delle suddette disposizioni costituzionali, soltanto il
legislatore  statale e' competente in materia di giurisdizione penale
e   di  polizia  di  sicurezza,  rimanendo  preclusa  al  legislatore
regionale qualsiasi potesta' d'intervento.
    Anche  l'art. 56  appare  ispirato  dall'intento  di concedere un
beneficio  al  personale interessato in quanto, anziche' disporre gli
opportuni   preventivi   interventi   volti  alla  definizione  delle
dotazioni  organiche  dei  vari  uffici  in  relazione  ai fabbisogni
dell'Amministrazione,  viene  rimesso alla volonta' dei dipendenti la
richiesta dell'attribuzione di mansioni e/o l'inquadramento nei ruoli
del Corpo Forestale anche in soprannumero.
    In  ultimo, l'art. 60, comma 9 - secondo periodo, laddove prevede
la  possibilita'  di  prorogare  sine die la permanenza in carica dei
revisori  dei conti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in
attesa  della  nomina del nuovo collegio, si pone in palese contrasto
con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
    La  peculiarita'  della  situazione del collegio dei revisori dei
conti  dell'istituenda  Agenzia non e' tale da consentire di derogare
alla   normativa   generale,  che  impone  il  divieto  tassativo  di
prorogatio  per gli organi collegiali sancito dalla legge n. 444/1994
e  dalla  l.r. n. 22/1995, in aderenza con quanto chiarito da codesta
Corte con la sentenza n. 208 del 1992.
    Infatti,  rimettere  sostanzialmente alla volonta' del presidente
della  regione  preposto  alla nomina dei componenti del collegio dei
revisori  dei  conti,  la  durata  della  permanenza  in  carica  del
precedente  collegio  viola  il  principio  della riserva di legge in
materia    di    organizzazione    amministrativa    nonche'   quello
dell'imparzialita' e del buon andamento.