IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
iscritto  al  n. 60985/05  del  R.G. avente ad oggetto «opposizione a
sanzioni amministrative», tra Tartaglione Pierluigi, nato a Napoli il
28  luglio  1988, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Pisani e
Simone  Forte,  con  studio  in  Napoli alla piazza Vanvitelli n. 15,
giusta  procura in atti, ricorrente e il comune di Napoli, in persona
del Sindaco pro tempore, rapprensentato come in atti, resistente.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  in  data  26  settembre  2005  il  sig.
Tartaglione  Pierluigi  proponeva  opposizione  avverso il verbale di
contravvenzione   n. 9861091  elevato  dal  Dipartimento  di  Polizia
Municipale di Napoli in data 26 agosto 2005, alle ore 17 a suo carico
perche', alla guida del ciclomotore tipo Aprilia Scarabeo 150 targato
AW  27847, circolava senza indossare il casco protettivo e quindi per
violazione  degli  artt. 171, comma 1 e 213, comma 2-sexies, del c.d.
strada, con conseguente verbale di confisca del veicolo, affidato poi
alla  ditta  De Clemente Domenico e con decurtazione di 5 punti dalla
patente, piu' altri 5 in quanto trasgressore neopatentato.
    Sosteneva   il   ricorrente,   in   via   preliminare,  di  avere
momentaneamente  sollevato  il  casco  per  motivi di forza maggiore,
ossia per la presenza in esso di un insetto incuneatosi nella visiera
e  chiedeva  emettersi  ordinanza  di  sospensione della esecutivita'
della sanzione e dei provvedimento di sequestro-confisca, con urgente
ordinanza   di   dissequestro  e  riaffidamento  del  veicolo  e  dei
documenti, onde evitare danni alla sua vita lavorativa.
    Eccepiva   in   particolare   l'incostituzionalita'  della  norma
applicata  nei  suoi confronti, adducendo nel dettaglio vari motivi e
chiedendo  che  il giudice adito, sospendendo il processo, sollevasse
appunto tale eccezione di incostituzionalita'.
    Il  g.d.p.,  con  ordinanza  del  30  settembre  2005 ritualmente
notificata  alle  parti,  le  convocava per l'udienza del 19 dicembre
2005,  disponendo  contestualmente  la  sospensione  provvisoria  del
verbale opposto.
    Il  resistente  comune di Napoli, con documenti depositati poi in
data  13 dicembre 2005 in cancelleria, chiedeva rigettarsi il ricorso
perche' infondato.
    All'udienza  del  19  dicembre  2005  ed  alla  presenza del solo
difensore  del  ricorrente  avv. Angelo Pisani, lo scrivente giudice,
accoglieva   la  questione  di  incostituzionalita'  e  disponeva  il
deposito   a   parte   della   presente   ordinanza,  sospendendo  il
procedimento  e  ordinando  il  dissequestro del ciclomotore a titolo
provvisorio  e  temporaneo  per  evitare  gravi danni al ricorrente e
salvo    l'esito   del   giudizio   promosso   alla   Suprema   Corte
costituzionale.

                            D i r i t t o

    La   legge   n. 168  del  17  agosto  2005,  nel  convertire  con
modificazioni  il  d.l.  n. 115 del 30 giugno 2005, ha introdotto nel
codice  della  strada,  con  l'art.  213, comma 2-sexies, la sanzione
amministrativa   della   confisca   obbligatoria  dei  ciclomotori  o
motoveicoli,  nelle  ipotesi di violazioni degli artt. 169, commi 2 e
7,  170  e 171 e, nei casi in cui la violazione sia finalizzata ad un
reato  e  disponendo pertanto l'applicazione di tale grave sanzione a
tutti  i  casi  indicati  nei  citati  articoli  (numero  di  persone
trasportabili, trasporto oggetti sui ciclomotori, modalita' d'uso del
casco e dei modi di condurre il veicolo e cosi' via).
    Orbene  questo  giudice  ritiene  che  la  confisca  obbligatoria
introdotta  dalla  citata  legge  n. 168/2005  non  sia conforme alla
Costituzione,  ragion  per  cui  intende  sollevare,  come in effetti
solleva  sul  punto  incidente  di  costituzionalita'  per i seguenti
motivi.
    Sulla non manifesta infondatezza:
        La  sanzione  amministrativa  disposta  con l'art. 213, comma
2-sexies della legge n. 168 del 17 agosto 2005 e' in palese contrasto
con  gli  artt.  3 e 27 della Costituzione, per aperta violazione del
principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione, per la
disparita'  di  trattamento  tra le violazioni al c.d.s. commesse dai
ciclomotori  e  quelle (che in alcuni casi coincidono) commesse dagli
autoveicoli e per il principio della personalita'.
    L'art.  3 della Costituzione, infatti, statuisce, al primo comma,
che  «Tutti  i  cittadini  hanno  pari dignita' sociale e sono eguali
davanti  alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di  religione,  di  opinioni  politiche  e  di condizioni personali e
sociali» e, di conseguenza, sancisce al secondo comma che «E' compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che,  limitando  di  fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
    Premesso,  infatti,  che  l'art. 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  ai commi 3 e 4 ha il concetto della confisca amministrativa,
dichiarandola  facoltativa  od  obbligatoria  a  seconda  delle varie
ipotesi,  lo  scrivente  giudice  ritiene che il contenuto afflittivo
della  disposizione  impugnata risieda piu' nella sanzione accessoria
disposta che in quella principale della violazione commessa, per cui,
anche  sotto  diverso  profilo, risulterebbe violato il citato art. 3
della  Costituzione  per  l'incongruita'  tra  la sanzione pecuniaria
principale  fissata in misura modesta, cui corrisponde, al contrario,
una sanzione accessoria notevolmente penalizzante per la liberta' del
cittadino,  soprattutto  se usa il veicolo per motivi inderogabili di
lavoro.
    L'adita  Corte  costituzionale  infatti, con le propone ordinanze
n. 58/1999,  n. 297/1998, con la sentenza n. 313/1995 e quella n. 144
del  17  maggio  2001  ha sempre confermato il principio per il quale
«uno  scrutinio  che  direttamente  investa  il  merito  delle scelte
sanzionate  dal legislatore e' possibile solo ove l'opzione normativa
contrasti in modo con il canone della ragionevolezza, vele a dire, si
appalesi,  in  concreto,  come  espressione  di un uso distorto della
discrezionalita».
    E   proprio   per   il  contrasto  palese  con  il  principio  di
ragionevolezza  l'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 110 del
12  aprile 1996, dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell' art.
134,   comma   2,   del   c.d.  strada,  che  prevedeva  la  sanzione
amministrativa  della confisca di un veicolo solo perche' era scaduta
la carta di circolazione dello stesso, in quanto, sosteneva la Corte,
«l'esistenza   di   casi   limite   non   puo'   giustificare  misure
sanzionatorie sproporzionate», come nella fattispecie che ci riguarda
e  con  la  recentissima  sentenza  n. 27  del  24  gennaio  2005  ha
dichiarato  incostituzionale l'art. 126-bis comma 2, del c.d.s. sulla
decurtazione dei punti al proprietario del veicolo!
    Il  Legislatore, invece, nel promulgare la legge n. 168/2005, non
ha  in  alcun  modo  tenuto  conto  dell'auspicio espresso piu' volte
dall'adita   Corte   costituzionale   della   estrema  necessita'  di
«rimodellare  il  sistema  della  confisca,  stabilendo alcuni canoni
essenziali  al  fine  di  evitare che l'applicazione giudiziale della
sanzione amministrativa accessoria produca disparita' di trattamento»
(Corte  costituzionale  sentenze n. 349 del 21 novembre 1997 e n. 435
del 23 dicembre 1997).
    Nei  rapporti,  infatti,  con  la  p.a.,  non  e'  in  alcun modo
ammissibile  una disparita' di trattamento tra chi conduce una moto o
ciclomotore  e chi guida un autoveicolo e, soprattutto in presenza di
violazioni  e  trasgressioni relative agli stessi articoli del codice
della  strada,  con il risultato finale evidente che, nel caso di uso
del   veicolo   per   commettere   un   reato,  la  privazione  della
disponibilita'  del  veicolo avra' luogo solo se esso avra' due e non
quattro ruote!
    Infine,  la  norma  di  cui  all'art.  213, comma 2-sexies, e' in
palese  contrasto  con l'art. 27 della Carta costituzionale, la quale
sancisce che «la responsabilita' penale e' personale».
    E'  noto infatti, che l'art. 3 della legge di depenalizzazione 24
novembre  1981,  n. 689,  statuisce  che  «nelle  violazioni  cui  e'
applicabile  una  sanzione  amministrativa,  ciascuno e' responsabile
della  propria  azione  o omissione, cosciente e volontaria, sia essa
colposa  o  dolosa»,  ragion  per cui, la sanzione della confisca del
ciclomotore  o  della  moto,  per  la  mancanza  da parte dell'organo
accertatore   di   ogni   accertamento  sull'autore  dell'infrazione,
colpisce  inevitabilmente  ed esclusivamente il proprietario di detto
veicolo,  con  evidente  violazione del principio della personalita',
oltre  quello  gia' esposto della ragionevolezza, per la sproporzione
della sanzione.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni questo giudice, prima di
esaminare   il   merito   dell'opposizione  proposta  dal  ricorrente
Tartaglione  Pierluigi,  ritiene  assolutamente  rilevante  che venga
esaminata    la    non    manifesta   infondatezza   della   ritenuta
incostituzionalita'   dell'art.   213,  comma  2-sexies  del  c.d.s.,
introdotto dalla legge di conversione del d.l. 30 giugno 2005 n. 115,
legge  n. 168 del 17 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 22 agosto 2005.