ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1-quater,
comma 1,  del  decreto-legge  28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni
urgenti  per  garantire  la  funzionalita'  di  taluni  settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio  2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
Ruggero  Vozzi  contro  il  Ministero  degli  affari esteri ed altro,
iscritta  al  n. 534  del  registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  n. 45,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2005.
    Visti  gli  atti di costituzione di Ruggero Vozzi, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato  Fabio  Merusi  per  Ruggero Vozzi e l'avvocato
dello  Stato  Ignazio  Francesco  Caramazza  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio promosso dal Ministro
plenipotenziario  Ruggero  Vozzi per l'annullamento del provvedimento
della  Direzione generale per il personale del Ministero degli affari
esteri,  con  il  quale  era  stata  dichiarata  irricevibile  la sua
richiesta  di  trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di
eta',  il  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio, dopo aver
accordato  l'invocato  provvedimento di sospensione con ordinanza del
6 luglio  2005,  ha  sollevato,  con  altra  ordinanza  di pari data,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1,
del  decreto-legge  28 maggio  2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli
appartenenti  alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta';
        che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, premesso
che  il  ricorrente aveva gia' ottenuto di proseguire il servizio per
un  biennio  oltre  il  raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
eta', ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503  (Norme  per  il  riordinamento  del sistema previdenziale dei
lavoratori  privati  e  pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421),  ha  rilevato  che nelle disposizioni che
regolano  la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma in
tema  di  collocamento  a  riposo  e di eta' pensionabile in grado di
prevalere   sulla   disciplina  generale  dettata  dall'art. 1-quater
impugnato;
        che,  secondo  il  rimettente,  quanto  alla  rilevanza della
questione,   l'esclusione,  disposta  dalla  norma  impugnata,  degli
appartenenti  alla  carriera  diplomatica  dal beneficio ivi previsto
incide direttamente sul giudizio a quo;
        che,  quanto  alla non manifesta infondatezza, a giudizio del
Tribunale amministrativo regionale la norma impugnata contrasta con i
principi  dettati dall' art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da una
parte,   perche'  diversifica  irragionevolmente  la  condizione  dei
diplomatici  da  quella  della  generalita'  dei  pubblici dipendenti
ammessi al beneficio, dall'altra, perche' equipara il trattamento dei
diplomatici  a quello riservato a categorie che nulla hanno in comune
con  essi,  come  gli  appartenenti  alle  Forze  armate, ai Corpi di
polizia  e  a  quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni
loro   affidate   e   che   richiedono   una  particolare  efficienza
psico-fisica  che  -  com'e' noto - tende a decrescere con l'avanzare
dell'eta';
        che,  secondo  il  giudice  a  quo,  un  ulteriore aspetto di
irragionevolezza    della    esclusione    contestata   puo'   trarsi
dall'ordinamento  settoriale  di  cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari esteri), in base al
quale  i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera
diplomatica,  possono  esercitare  fino  al settantesimo anno di eta'
funzioni  consolari (art. 114) che comportano anche lo svolgimento di
funzioni diplomatiche (art. 46);
        che,  secondo  il  rimettente,  la  norma impugnata confligge
altresi'  con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, impedendo alla
pubblica  amministrazione di trattenere in servizio funzionari dotati
di   specifiche  capacita'  professionali,  correlate  alle  esigenze
dell'ufficio, non favorisce il buon andamento dell'amministrazione;
        che  si  e'  ritualmente  costituito  il ricorrente il quale,
aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, ha
precisato  che  l'ordinanza con la quale il Tribunale a quo gli aveva
accordato  il  provvedimento  di  sospensione e' stata confermata dal
Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005;
        che  e'  intervenuto,  con  la rappresentanza dell'Avvocatura
generale  dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha
eccepito l'inammissibilita' della questione per carenza di interesse,
in  quanto,  avendo  il Tribunale amministrativo regionale rimettente
gia'  accordato  la  tutela  invocata,  «in  tutta  la sua potenziale
definitivita», e' venuta meno la sua potestas judicandi;
        che   lo  stesso  interveniente  ha  dedotto,  in  subordine,
l'infondatezza  della  questione, perche' la ratio sottesa alla norma
impugnata,  anche in relazione alla lettera dell'art. 3, comma 1-bis,
del   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche),  e'  quella  di escludere dalla disciplina comune dettata
dall'art. 1,  comma 2,  del  medesimo  decreto  quelle  categorie  di
funzionari  pubblici  che,  in ragione del loro speciale ordinamento,
non sono equiparabili;
        che cio' spiega ulteriormente - secondo l'Avvocatura erariale
-  il  motivo per cui i funzionari amministrativi del Ministero degli
affari  esteri  rientrano  nella previsione del citato art. 1-quater,
mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui
attivita'  e'  disciplinata  dall'ordinamento  speciale  dettato  dal
d.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni;
        che,  in  prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato,
riferendo   circa  successivi  ricorsi  proposti  dal  Vozzi  avverso
altrettanti   atti   consequenziali   adottati   dal   Ministero,  ha
sottolineato  che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio
2006,  ha,  tra  l'altro,  affermato  che tutte le successive vicende
cautelari   «non  influiscono  sulla  rilevanza  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   come   delibata   nell'ordinanza   di
rimessione».
    Considerato  che  il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
dubita,  in  riferimento  agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della
legittimita'    costituzionale   dell'art. 1-quater,   comma 1,   del
decreto-legge   28 maggio  2004,  n. 136  (Disposizioni  urgenti  per
garantire   la   funzionalita'   di  taluni  settori  della  pubblica
amministrazione),   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli
appartenenti  alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere il
trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta';
        che,   preliminarmente,   deve   respingersi  l'eccezione  di
inammissibilita'  della  questione sollevata dall'Avvocatura generale
dello  Stato  avendo  questa Corte, anche di recente (ordinanza n. 25
del  2006),  ribadito  l'avviso -  dal  quale  non  vi  e' ragione di
discostarsi  -  secondo  cui la potestas judicandi non puo' ritenersi
esaurita  quando  la  concessione  della misura cautelare, come nella
specie,  e'  fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dovendosi
in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato
ritenere  di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del
giudizio  cautelare  dopo  l'incidente di legittimita' costituzionale
(ex  plurimis:  sentenze  n. 444  del  1990, n. 367 del 1991; n. 30 e
n. 359  del  1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonche' l'ordinanza
n. 24 del 1995);
        che  il legislatore, operando una scelta del tutto razionale,
ha  tenuto  ben  distinte le categorie di funzionari disciplinate dai
rispettivi  ordinamenti  speciali  (come  quelle  dei  diplomatici di
carriera,  del  personale  delle  Forze  di  polizia  di Stato, e del
personale   della   carriera  prefettizia)  da  quelle  dei  pubblici
dipendenti  il  cui  rapporto  di  lavoro  trova  la  sua fonte nella
contrattazione   collettiva,  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
        che,    non   sono   equiparabili   le   marginali   funzioni
diplomatico-consolari    che    possono    svolgere    i   funzionari
amministrativi  del  Ministero degli affari esteri con la pienezza di
impegni e di responsabilita' richiesta al diplomatico di carriera;
        che,  la  particolare  natura  delle  funzioni  proprie degli
appartenenti   alla   carriera   diplomatica   e  l'esistenza  di  un
ordinamento  speciale che tale carriera disciplina, non consentono di
invocare  il  principio  di  eguaglianza ne' quello di buon andamento
della   P.A.   per  censurare  una  delle  diversita'  esistenti  tra
l'ordinamento  speciale dei diplomatici e quello generale degli altri
pubblici  dipendenti,  con  particolare  riferimento  alla  facolta',
riservata  solo  a  questi  ultimi,  di  ottenere  il  trattamento in
servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta';
        che,   nella   specie,  dovendo  escludersi  in  radice  ogni
arbitrarieta'   della  scelta  legislativa,  la  norma  impugnata  va
considerata  quale  esercizio  legittimo  della  discrezionalita' del
legislatore,  il  che  rende  manifestamente  infondata  la questione
sollevata   in  riferimento  sia  all'art. 3  che  all'art. 97  della
Costituzione