ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Ruggero Vozzi contro il Ministero degli affari esteri ed altro, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2005. Visti gli atti di costituzione di Ruggero Vozzi, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi l'avvocato Fabio Merusi per Ruggero Vozzi e l'avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal Ministro plenipotenziario Ruggero Vozzi per l'annullamento del provvedimento della Direzione generale per il personale del Ministero degli affari esteri, con il quale era stata dichiarata irricevibile la sua richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta', il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo aver accordato l'invocato provvedimento di sospensione con ordinanza del 6 luglio 2005, ha sollevato, con altra ordinanza di pari data, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'; che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, premesso che il ricorrente aveva gia' ottenuto di proseguire il servizio per un biennio oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rilevato che nelle disposizioni che regolano la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma in tema di collocamento a riposo e di eta' pensionabile in grado di prevalere sulla disciplina generale dettata dall'art. 1-quater impugnato; che, secondo il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, l'esclusione, disposta dalla norma impugnata, degli appartenenti alla carriera diplomatica dal beneficio ivi previsto incide direttamente sul giudizio a quo; che, quanto alla non manifesta infondatezza, a giudizio del Tribunale amministrativo regionale la norma impugnata contrasta con i principi dettati dall' art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da una parte, perche' diversifica irragionevolmente la condizione dei diplomatici da quella della generalita' dei pubblici dipendenti ammessi al beneficio, dall'altra, perche' equipara il trattamento dei diplomatici a quello riservato a categorie che nulla hanno in comune con essi, come gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia e a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni loro affidate e che richiedono una particolare efficienza psico-fisica che - com'e' noto - tende a decrescere con l'avanzare dell'eta'; che, secondo il giudice a quo, un ulteriore aspetto di irragionevolezza della esclusione contestata puo' trarsi dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), in base al quale i funzionari amministrativi che non appartengono alla carriera diplomatica, possono esercitare fino al settantesimo anno di eta' funzioni consolari (art. 114) che comportano anche lo svolgimento di funzioni diplomatiche (art. 46); che, secondo il rimettente, la norma impugnata confligge altresi' con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, impedendo alla pubblica amministrazione di trattenere in servizio funzionari dotati di specifiche capacita' professionali, correlate alle esigenze dell'ufficio, non favorisce il buon andamento dell'amministrazione; che si e' ritualmente costituito il ricorrente il quale, aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, ha precisato che l'ordinanza con la quale il Tribunale a quo gli aveva accordato il provvedimento di sospensione e' stata confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005; che e' intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed ha eccepito l'inammissibilita' della questione per carenza di interesse, in quanto, avendo il Tribunale amministrativo regionale rimettente gia' accordato la tutela invocata, «in tutta la sua potenziale definitivita», e' venuta meno la sua potestas judicandi; che lo stesso interveniente ha dedotto, in subordine, l'infondatezza della questione, perche' la ratio sottesa alla norma impugnata, anche in relazione alla lettera dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' quella di escludere dalla disciplina comune dettata dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto quelle categorie di funzionari pubblici che, in ragione del loro speciale ordinamento, non sono equiparabili; che cio' spiega ulteriormente - secondo l'Avvocatura erariale - il motivo per cui i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri rientrano nella previsione del citato art. 1-quater, mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui attivita' e' disciplinata dall'ordinamento speciale dettato dal d.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni; che, in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato, riferendo circa successivi ricorsi proposti dal Vozzi avverso altrettanti atti consequenziali adottati dal Ministero, ha sottolineato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio 2006, ha, tra l'altro, affermato che tutte le successive vicende cautelari «non influiscono sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale come delibata nell'ordinanza di rimessione». Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'; che, preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di inammissibilita' della questione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato avendo questa Corte, anche di recente (ordinanza n. 25 del 2006), ribadito l'avviso - dal quale non vi e' ragione di discostarsi - secondo cui la potestas judicandi non puo' ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella specie, e' fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dovendosi in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale (ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonche' l'ordinanza n. 24 del 1995); che il legislatore, operando una scelta del tutto razionale, ha tenuto ben distinte le categorie di funzionari disciplinate dai rispettivi ordinamenti speciali (come quelle dei diplomatici di carriera, del personale delle Forze di polizia di Stato, e del personale della carriera prefettizia) da quelle dei pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro trova la sua fonte nella contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); che, non sono equiparabili le marginali funzioni diplomatico-consolari che possono svolgere i funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con la pienezza di impegni e di responsabilita' richiesta al diplomatico di carriera; che, la particolare natura delle funzioni proprie degli appartenenti alla carriera diplomatica e l'esistenza di un ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono di invocare il principio di eguaglianza ne' quello di buon andamento della P.A. per censurare una delle diversita' esistenti tra l'ordinamento speciale dei diplomatici e quello generale degli altri pubblici dipendenti, con particolare riferimento alla facolta', riservata solo a questi ultimi, di ottenere il trattamento in servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta'; che, nella specie, dovendo escludersi in radice ogni arbitrarieta' della scelta legislativa, la norma impugnata va considerata quale esercizio legittimo della discrezionalita' del legislatore, il che rende manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della Costituzione