IL GIUDICE DI PACE Rilevato che occorre decidere sulla eccezione di incostituzionalita' della norma mossa dall'odierno ricorrente, rilevato che a questo giudicante resta l'onere di verificare la manifestata fondatezza o meno della sollevata questione; Ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-quinquies e sexies del c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca del bene, anche se non di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare in contrasto con i dettati dell'art. 3 della Carta costituzionale e art. 27 della stessa, in quanto tratta un'infrazione identica per allarme sociale ad altre previste dallo stesso codice con la previsione di una sanzione totalmente sproporzionata a chi va ad applicare una norma prevista maggiormente per sanzioni penali; infatti la confisca del bene pone una modifica definitiva del patrimonio del ricorrente; Ritenuto ancora che detta sanzione, se equiparata a quelle previste in materia penale, e' in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto lascia l'esecuzione della pena a carico di soggetto non personalmente responsabile;