IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato    che    occorre    decidere    sulla    eccezione   di
incostituzionalita'   della   norma  mossa  dall'odierno  ricorrente,
rilevato  che  a  questo  giudicante  resta  l'onere di verificare la
manifestata fondatezza o meno della sollevata questione;
    Ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-quinquies e sexies
del  c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte
in cui prevede il sequestro e la conseguente confisca del bene, anche
se  non  di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare
in  contrasto  con i dettati dell'art. 3 della Carta costituzionale e
art. 27  della  stessa,  in  quanto tratta un'infrazione identica per
allarme  sociale  ad  altre  previste  dallo  stesso  codice  con  la
previsione  di  una  sanzione  totalmente  sproporzionata a chi va ad
applicare  una  norma  prevista  maggiormente  per  sanzioni  penali;
infatti  la  confisca  del  bene  pone  una  modifica  definitiva del
patrimonio del ricorrente;
    Ritenuto  ancora  che  detta  sanzione,  se  equiparata  a quelle
previste  in  materia  penale,  e'  in  contrasto con l'art. 27 della
Costituzione  in  quanto  lascia  l'esecuzione della pena a carico di
soggetto non personalmente responsabile;