ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1104 del codice
della  navigazione,  promosso  con  ordinanza del 18 ottobre 2004 dal
Tribunale  di  Genova,  nel  procedimento  penale a carico di Balzano
Patrizio,  iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2005 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 17 maggio 2006 il giudice
relatore Sabino Cassese;
    Ritenuto  che il Tribunale di Genova solleva, in riferimento agli
artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, due questioni - di cui
una  in via principale e l'altra in via subordinata - di legittimita'
costituzionale   dell'art. 1104   del   codice   della   navigazione,
concernente  il  reato  dell'offesa  in  danno  del comandante, di un
ufficiale  o  sottufficiale  o  di  un graduato, a bordo della nave o
dell'aeromobile;
        che  davanti  al  giudice  pende  un  procedimento penale nei
confronti  di  un  imputato  chiamato  a  rispondere della violazione
dell'art. 1104  cod. nav. per avere, quale componente dell'equipaggio
di   una   motonave,   offeso   l'onore  del  proprio  superiore  (2°
commissario), pronunciando, in presenza e nei confronti del medesimo,
frasi ingiuriose;
        che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente
evidenzia  che - dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico
ufficiale  (art. 341  del  codice  penale)  ad  opera  della legge 25
giugno 1999,  n. 205  (Delega  al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) - fatti come
quello  in  esame,  se  non  commessi  a  bordo  di  una nave o di un
aeromobile,  sono  puniti  con  sanzione  piu'  lieve  ai sensi degli
artt. 594 e 61 n. 10 cod. pen;
        che,  in  via  principale, il giudice deduce l'illegittimita'
della disposizione ritenendo superato il limite della ragionevolezza,
individuato   in   piu'  occasioni  da  questa  Corte  rispetto  alla
discrezionalita'  legislativa  nella  determinazione della qualita' e
quantita' della sanzione penale;
        che,  in via subordinata, chiede dichiararsi l'illegittimita'
della previsione del minimo edittale di mesi sei di reclusione - pari
a  quella  contenuta  nell'art. 341  cod.  pen., prima della sentenza
della  Corte n. 341 del 1994 - ravvisando una palese sproporzione tra
il  sacrificio  della  liberta'  personale derivante dalla previsione
della   sanzione  penale  manifestamente  eccessiva  e  il  disvalore
dell'illecito,  con  conseguente  vanificazione  del fine rieducativo
della pena;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
        che   la   difesa   erariale,   richiamato   il  tradizionale
orientamento   della  Corte,  secondo  cui  e'  riservato  al  potere
discrezionale  del  legislatore  stabilire sanzioni differenziate per
situazioni  differenti,  sottolinea  la  diversita' delle fattispecie
messe  a  raffronto,  stante  la  specialita'  che  connota  la norma
impugnata in riferimento al bene della sicurezza della navigazione.
    Considerato  che  il  Tribunale  di Genova chiede dichiararsi, in
riferimento   agli   artt. 3   e   27   Cost.,   in  via  principale,
l'illegittimita'   dell'art. 1104,  primo  comma,  del  codice  della
navigazione e, subordinatamente, l'illegittimita' del minimo edittale
ivi  previsto,  ritenendo  superato  il  limite  della ragionevolezza
nell'esercizio  del  potere proprio del legislatore di determinare le
condotte punitive, la qualita' e la quantita' della sanzione penale;
        che  l'irrazionalita'  della  norma censurata e' ravvisata in
riferimento  al  reato  di  oltraggio  a pubblico ufficiale, abrogato
dalla  legge  n. 205  del  1999,  e che questa Corte aveva dichiarato
illegittimo  nella  parte in cui era fissato nella misura di mesi sei
di reclusione il minimo edittale (sentenza n. 341 del 1994);
        che  le  fattispecie  comparate  dal  giudice remittente sono
oggettivamente   diverse,  avuto  riguardo  al  diverso  luogo  dello
svolgimento  del  reato  ai  fini  della tutela della sicurezza della
navigazione,  la quale puo' essere messa in pericolo da condotte che,
attraverso  l'offesa  a  chi  esercita il potere gerarchico, incidono
sulla  regolarita'  della  vita di bordo e sul corretto funzionamento
del modello organizzativo;
        che  questa  Corte,  occupandosi  proprio dell'art. 1104 cod.
nav.  in rapporto al reato di oltraggio, con riferimento alla mancata
previsione,  per  il primo, di una scriminante analoga a quella della
reazione  ad  atti arbitrari del pubblico ufficiale, esistente per il
secondo,   ha  escluso  la  comparabilita'  fra  le  due  fattispecie
(ordinanza n. 383 del 1987);
        che,  pertanto,  non  sussistendo  una  palese violazione del
canone   della   ragionevolezza,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  sono, cosi' come prospettate, manifestamente prive di
fondamento.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.