ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, promosso con ordinanza del 18 ottobre 2004 dal Tribunale di Genova, nel procedimento penale a carico di Balzano Patrizio, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2005; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006 il giudice relatore Sabino Cassese; Ritenuto che il Tribunale di Genova solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, due questioni - di cui una in via principale e l'altra in via subordinata - di legittimita' costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato dell'offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile; che davanti al giudice pende un procedimento penale nei confronti di un imputato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 1104 cod. nav. per avere, quale componente dell'equipaggio di una motonave, offeso l'onore del proprio superiore (2° commissario), pronunciando, in presenza e nei confronti del medesimo, frasi ingiuriose; che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il remittente evidenzia che - dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 del codice penale) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) - fatti come quello in esame, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione piu' lieve ai sensi degli artt. 594 e 61 n. 10 cod. pen; che, in via principale, il giudice deduce l'illegittimita' della disposizione ritenendo superato il limite della ragionevolezza, individuato in piu' occasioni da questa Corte rispetto alla discrezionalita' legislativa nella determinazione della qualita' e quantita' della sanzione penale; che, in via subordinata, chiede dichiararsi l'illegittimita' della previsione del minimo edittale di mesi sei di reclusione - pari a quella contenuta nell'art. 341 cod. pen., prima della sentenza della Corte n. 341 del 1994 - ravvisando una palese sproporzione tra il sacrificio della liberta' personale derivante dalla previsione della sanzione penale manifestamente eccessiva e il disvalore dell'illecito, con conseguente vanificazione del fine rieducativo della pena; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; che la difesa erariale, richiamato il tradizionale orientamento della Corte, secondo cui e' riservato al potere discrezionale del legislatore stabilire sanzioni differenziate per situazioni differenti, sottolinea la diversita' delle fattispecie messe a raffronto, stante la specialita' che connota la norma impugnata in riferimento al bene della sicurezza della navigazione. Considerato che il Tribunale di Genova chiede dichiararsi, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in via principale, l'illegittimita' dell'art. 1104, primo comma, del codice della navigazione e, subordinatamente, l'illegittimita' del minimo edittale ivi previsto, ritenendo superato il limite della ragionevolezza nell'esercizio del potere proprio del legislatore di determinare le condotte punitive, la qualita' e la quantita' della sanzione penale; che l'irrazionalita' della norma censurata e' ravvisata in riferimento al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato dalla legge n. 205 del 1999, e che questa Corte aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui era fissato nella misura di mesi sei di reclusione il minimo edittale (sentenza n. 341 del 1994); che le fattispecie comparate dal giudice remittente sono oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione, la quale puo' essere messa in pericolo da condotte che, attraverso l'offesa a chi esercita il potere gerarchico, incidono sulla regolarita' della vita di bordo e sul corretto funzionamento del modello organizzativo; che questa Corte, occupandosi proprio dell'art. 1104 cod. nav. in rapporto al reato di oltraggio, con riferimento alla mancata previsione, per il primo, di una scriminante analoga a quella della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale, esistente per il secondo, ha escluso la comparabilita' fra le due fattispecie (ordinanza n. 383 del 1987); che, pertanto, non sussistendo una palese violazione del canone della ragionevolezza, le questioni di legittimita' costituzionale sono, cosi' come prospettate, manifestamente prive di fondamento. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.