ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 12 e 13
della  legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 della Provincia autonoma
di  Trento  (Disposizioni  in  materia di agricoltura, di foreste, di
commercio,  di  turismo,  di  industria  e  di energia), promosso con
ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il
12 maggio  2005,  depositato  in  cancelleria  il  18 maggio  2005 ed
iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2005.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  16 maggio  2006  il  giudice
relatore Luigi Mazzella;
    Uditi  l'avvocato della Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  gli avvocati Franco Mastragostino e
Luigi Manzi per la Provincia di Trento.

                          Ritenuto in fatto

    Con   ricorso  notificato  il  12 maggio  2005  e  depositato  in
cancelleria  il successivo 18 maggio, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli
articoli 12  e  13  della  legge  della  Provincia autonoma di Trento
11 marzo  2005,  n. 3  (Disposizioni  in  materia  di agricoltura, di
foreste,  di  commercio,  di turismo, di industria e di energia), per
violazione    dell'art   117,   comma   secondo,   lettera h)   della
Costituzione,  e  degli  articoli 11  e 12 della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
    Il  ricorrente  rileva  che,  nel modificare la legge provinciale
14 luglio  2000,  n. 9  (Disciplina  dall'esercizio dell'attivita' di
somministrazione  di  alimenti e bevande e dell'attivita' alberghiera
nonche' modifica dell'art. 74 della legge provinciale 23 aprile 1983,
n. 12  in  materia di personale), l'art. 12 impugnato dispone che con
regolamento  sono  stabiliti  il  numero  di apparecchi e di congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o da gioco
di  abilita' previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18
giugno 1931,  n. 773  (Approvazione  del  testo  unico delle leggi di
pubblica   sicurezza),  che  possono  essere  installati  presso  gli
esercizi   disciplinati   dalla   legge   in   discorso,  nonche'  le
prescrizioni ai fini dell'installazione di tali apparecchi, mentre il
successivo  art. 13  estende le medesime previsioni alle sale giochi,
ai   circoli  privati  ed  ai  punti  di  raccolta  di  altri  giochi
autorizzati.
    Secondo  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri le due norme
risultano  invasive  della competenza esclusiva statale in materia di
ordine  pubblico  e  sicurezza,  di  cui  all'art. 117, comma secondo
lettera h) della Costituzione. D'altro canto - aggiunge il ricorrente
- lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige non contempla alcuna
potesta'  legislativa  provinciale  nella  materia,  mentre, la' dove
(art. 12,  numero  7) menziona genericamente gli «esercizi pubblici»,
precisa  che  restano  fermi  i  requisiti soggettivi richiesti dalle
leggi  statali  per ottenere le licenze nonche' i poteri di vigilanza
dello Stato ai fini della pubblica sicurezza.
    La  Provincia  autonoma  di  Trento si e' costituita nel giudizio
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
    Con  memoria depositata in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura
dello Stato ha sottolineato che l'esigenza di garantire uniformita' a
livello  nazionale  in  materia di ordine pubblico e sicurezza appare
compromessa  dalle  norme  impugnate, nella parte in cui demandano ad
una  fonte  subordinata  il  compito  di  stabilire  il  numero degli
apparecchi  installabili  e  le altre prescrizioni necessarie, in tal
modo  favorendo una normazione differenziata che, nell'affine settore
delle case da gioco, questa Corte ha piu' volte disapprovato.
    Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria ed ha
sostenuto che le disposizioni impugnate, facendo riferimento non alla
natura  degli  apparecchi  o  a requisiti soggettivi del titolare, ma
alle  caratteristiche  tipologiche e di localizzazione dell'esercizio
stesso  (ad  elementi,  quindi, tipicamente afferenti alla disciplina
delle categorie degli esercizi pubblici), non interferirebbero con la
regolamentazione   del  gioco  di  azzardo,  ma  si  limiterebbero  a
regolamentare  l'installazione degli apparecchi da trattenimento o da
gioco  di  abilita'  nell'ambito  degli  esercizi  pubblici,  la  cui
disciplina   e'   demandata   alla   propria   competenza,  ai  sensi
dell'art. 9, numero 7, dello statuto speciale di autonomia.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli articoli 12 e 13 della
legge   della  Provincia  autonoma  di  Trento  11 marzo  2005,  n. 3
(Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di
turismo,  di  industria  e  di energia), per violazione dell'art 117,
secondo  comma,  lettera h) della Costituzione, e degli articoli 11 e
12   della  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 5  (Statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige).
    Sostiene il ricorrente che - nel rinviare ad apposito regolamento
la  determinazione  del  numero  massimo  di apparecchi e di congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimento o di gioco
di  abilita' previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del regio decreto 18
giugno 1931,  n. 773  (Approvazione del testo unico delle leggi sulla
pubblica sicurezza) che possono essere installati presso gli esercizi
disciplinati  dalla  citata legge provinciale, nonche' all'interno di
sale  giochi,  circoli  privati  e  punti di raccolta di altri giochi
autorizzati,  della provincia di Trento, prevedendo altresi' apposite
sanzioni  amministrative per la violazione di dette prescrizioni - le
norme   impugnate  eccedono  l'ambito  delle  competenze  provinciali
delineate   dallo   statuto   speciale  di  autonomia,  invadendo  la
competenza   esclusiva  statale  in  materia  di  ordine  pubblico  e
sicurezza   di  cui  all'art. 117,  comma  secondo  lettera h)  della
Costituzione.
    2. - La questione e' fondata.
    3.  -  Come  risulta  dall'esame del quadro normativo complessivo
entro  il  quale  la  questione  va  scrutinata,  le  norme impugnate
collidono   con   le  disposizioni  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige (ricomprese nel testo unico approvato con d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670).
    In  forza dell'art. 9, numero 7, dello statuto appena richiamato,
le  province  autonome di Trento e Bolzano hanno potesta' legislativa
in   materia  di  «esercizi  pubblici,  fermi  restando  i  requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze,
i  poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza,
la  facolta'  del  Ministero  dell'interno di annullare d'ufficio, ai
sensi  della  legislazione  statale,  i  provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi».
    In  virtu'  della  previsione statutaria richiamata, la Provincia
autonoma  di  Trento aveva gia' emanato la legge 14 luglio 2000, n. 9
(Disciplina  dell'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande,  e  dell'attivita' alberghiera nonche' modifica
dell'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia
di  personale) prevedendo, all'art. 13 comma 3, che le autorizzazioni
prescritte  dai precedenti articoli 7, 8 e 9 (concernenti l'apertura,
il  trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione,
aperti  o  non  al  pubblico,  nonche'  degli  esercizi  alberghieri)
comprendevano   «l'autorizzazione   all'installazione  e  all'uso  di
flipper,  calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque
apparecchi da gioco complessivi».
    L'art. 110  del  r.d. n. 773 del 1931 e successive modificazioni,
nel testo in vigore all'epoca della citata legge provinciale, vietava
l'installazione   e   l'uso  di  apparecchi  e  congegni  automatici,
semiautomatici  ed elettronici da gioco d'azzardo nei luoghi pubblici
o  aperti  al  pubblico,  e  nei circoli ed associazioni di qualunque
specie,   ma   permetteva  gli  «apparecchi  e  congegni  automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita»
nei  quali  il  costo  della  partita,  e l'ammontare dei premi fosse
assolutamente modesto.
    La norma appena richiamata e' stata modificata dall'art. 22 della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
nonche'  dall'art. 39,  comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269   (Disposizioni   urgenti  per  favorire  lo  sviluppo  ed  la
correzione   dell'andamento  dei  conti  pubblici),  convertito,  con
modificazioni,  dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, con
la  conseguenza  che, pur confermandosi la disciplina vigente in tema
di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da
gioco  d'azzardo,  veniva  modificata  quella  in  tema di apparecchi
idonei per il gioco lecito.
    In  particolare,  questi ultimi sono definiti in cinque categorie
dai  nuovi  commi 6 e 7 dell'art. 110: 1) quelli «nei quali [...] gli
elementi   di   abilita'  o  intrattenimento  sono  presenti  insieme
all'elemento  aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la
durata   minima   della   partita   e'   di  quattro  secondi  e  che
distribuiscono  vincite  in  denaro,  ciascuna comunque di valore non
superiore  a  100  euro, erogate dalla macchina in monete metalliche»
(comma 6, lettera a); 2) quelli che si attivano esclusivamente con un
collegamento  alla  rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato  e  che comunque distribuiscono vincite (comma 6,
lettera   b,   in   particolare   i   numeri   2  e  3);  3)  «quelli
elettromeccanici  privi  di  monitor  attraverso i quali il giocatore
esprime  la  sua  abilita'  fisica,  mentale o strategica, attivabili
unicamente   con  l'introduzione  di  monete  metalliche,  di  valore
complessivo  non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a un euro, che
distribuiscono   [...]  premi  consistenti  in  prodotti  di  piccola
oggettistica»    (comma 7,    lettera a);   4)   quelli   automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita'
che  si  attivano  solo  con  l'introduzione  di moneta metallica, di
valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali  gli  elementi  di  abilita' o trattenimento sono preponderanti
rispetto  all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna
partita,  subito  dopo  la  sua  conclusione,  il  prolungamento o la
ripetizione  della  partita,  fino  a  un massimo di dieci volte, che
peraltro  la norma considera leciti solamente fino al 31 gennaio 2003
(comma  7,  lettera b); 5) quelli, basati sulla sola abilita' fisica,
mentale  o  strategica,  che non distribuiscono premi, per i quali la
durata  della  partita  puo'  variare  in  relazione all'abilita' del
giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50
centesimi di euro (comma 7, lettera c).
    Lo  stesso  art. 22,  comma 6, della legge n. 289 del 2002 ha poi
stabilito  che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e
delle   finanze  sarebbe  stato  individuato  il  numero  massimo  di
apparecchi  di  cui  ai  commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS installabili
presso  i  pubblici  esercizi  e le prescrizioni da osservare ai fini
dell'installazione  (all'uopo  e'  stato  appunto  emanato il decreto
direttoriale del 27 ottobre 2003).
    Del  tutto  coerentemente,  l'art. 22  citato ha modificato anche
l'ultimo  comma  dell'art. 110  TULPS prevedendo che il questore puo'
disporre  la  sospensione  della  licenza anche in caso di violazioni
relative al numero di apparecchi installati.
    In  siffatto  quadro  normativo  statale  si inserisce l'art. 12,
comma 1,  della  legge della Provincia di Trento 11 marzo 2005, n. 3,
il  quale  ha aggiunto all'art. 13 della precedente legge provinciale
n. 9 del 2000 i commi  3-bis e 3-ter.
    Il  primo  dispone  che «nel limite massimo previsto dal comma 3,
con  regolamento sono stabiliti il numero di apparecchi e di congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco
di  abilita'  previsti  dall'art. 110, commi 6 e 7, del regio decreto
n. 773  del  1931,  che possono essere installati presso gli esercizi
disciplinati  dalla  presente  legge, nonche' le prescrizioni ai fini
dell'installazione  di tali apparecchi»; il secondo prevede che, fino
alla  data  di  entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al
comma 3-bis,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina  contenuta nel
decreto direttoriale sopra citato.
    Analoghe  disposizioni  anche per i circoli privati ed i punti di
raccolta  di  altri  giochi  autorizzati  sono contenute nell'art. 13
della  legge  impugnata, la quale prevede sanzioni di uguale natura e
misura.
    4. - Da quanto esposto emerge chiaramente che la materia in esame
risulta   compiutamente   disciplinata   dall'art. 110   TULPS,  come
modificato  dagli artt. 22 della legge n. 289 del 2002, e 39 commi 6,
7  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici)  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre
2003,  n. 326  nonche' dall'art. 4, comma 195 della legge 24 dicembre
2003,  n. 350  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale   dello   Stato   -  legge  finanziaria  2004)  e  ancora
dall'art. 1,   comma 499   della   legge   30 dicembre  2004,  n. 311
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005).
    In  particolare,  la  legge  statale: (1) definisce la nozione di
apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  ed  elettronici
d'azzardo  e  quella  di  apparecchi  e  congegni idonei per il gioco
lecito; (2) vieta i primi e consente i secondi; (3) detta le sanzioni
per  le violazioni della disciplina relativa ai primi; (4) stabilisce
le  prescrizioni  che  limitano  l'utilizzo  dei  secondi (divieto di
utilizzo  per  i  minorenni,  tipologia  dei  luoghi ove essi possono
essere installati, necessita' di un limite massimo del loro numero in
relazione    alle   dimensioni,   all'ubicazione   ed   alla   natura
dell'attivita' del locale che li ospita, ecc.).
    Non   v'e'   dubbio   che  tutte  queste  prescrizioni  attengono
chiaramente  alla  materia  dell'«ordine  pubblico  e  sicurezza» non
compresa  nell'articolo 9  dello  Statuto  e  che l'art. 117, secondo
comma,   lettera h),  Cost.  attribuisce  alla  potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato.
    In  proposito  questa  Corte  ha  piu'  volte  precisato che tale
materia   si  riferisce  «all'adozione  delle  misure  relative  alla
prevenzione  dei  reati  ed  al  mantenimento  dell'ordine  pubblico»
(sentenze  n. 95  del  2005,  nn. 6,  162  e 428 del 2004, n. 407 del
2002).  In  essa  rientra  non  soltanto  la  disciplina  dei  giochi
d'azzardo,  ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che,
pur  presentando  un  elemento  aleatorio e distribuendo vincite, non
sono  ritenuti  giochi  d'azzardo  (si tratta delle ipotesi di cui al
comma 6 dell'art. 110 TULPS).
    Anche  la disciplina relativa al numero massimo di apparecchi che
possono  essere  installati  in  un determinato esercizio non attiene
tanto  alla  sicurezza  riferita  allo  svolgimento dell'attivita' da
parte  degli  esercenti  di  un  pubblico  servizio, ma rientra nella
materia  che  l'art. 9  dello  statuto  speciale  riserva allo Stato,
considerati   i  caratteri  dei  giochi  cui  sono  predisposte  tali
apparecchiature  (aleatorieta'  e  possibilita'  di  vincite,  seppur
modeste,  in  denaro), la conseguente forte capacita' di attrazione e
concentrazione  di utenti e l'altrettanto elevata probabilita' di usi
illegali degli apparecchi medesimi.
    La  stessa  Provincia  resistente  riconosce espressamente che le
norme impugnate rispondono ad esigenze di ordine pubblico e sicurezza
pubblica,  «per  evitare l'uso di apparecchi che, pur leciti, possono
rivelarsi  pericolosi  qualora  non controllati, ed incentivare cosi'
una insensata propensione al gioco».
    Rafforza  questa  tesi  proprio l'art. 12, numero 7 dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige, piu' sopra evocato, il quale ha
rimarcato  in  termini  netti la centralita' dei poteri di vigilanza,
«ai  fini  della  pubblica sicurezza» rispetto alla quale non sarebbe
tollerabile una diversificazione di interventi su base territoriale.
    Dunque, la tesi della Provincia, secondo la quale le disposizioni
impugnate,   facendo   riferimento   soltanto   alle  caratteristiche
tipologiche  e  di  localizzazione,  si limiterebbero a regolamentare
l'installazione  degli  apparecchi  da  trattenimento  o  da gioco di
abilita'  nell'ambito  degli  esercizi pubblici, la cui disciplina e'
demandata  alla  propria  competenza, ai sensi dell'art. 9, numero 7,
dello  statuto speciale di autonomia, non e' condivisibile, ponendosi
le disposizioni in contrasto con i sopraindicati parametri.
    Come  si  e'  detto,  infatti,  anche  le prescrizioni in tema di
numero  di  apparecchi  e di modalita' di installazione rispondono ad
evidenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici ed
il  fatto  che  si  tratti  di  locali destinati ad ospitare pubblici
esercizi non vale a sottrarre la disciplina in questione alla materia
riservata alla potesta' legislativa statale.
    Le  considerazioni  che  precedono conducono all'accoglimento del
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.