IL GIUDICE DI PACE Esaminata la richiesta riportata nella memoria esplicativa acquisita all'udienza del 20 luglio 2005 postulante la dichiarazione di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal difensore dell'imputato avv. Marco Enrico e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale al fine di vedere riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 20 e dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000; Considerato che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 23, legge 11 marzo 1957, n. 87; Rilevato altresi' che l'eccezione sollevata dal difensore dell'imputato riguarda norme rilevanti per la decisione finale del presente procedimento