IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata   la  richiesta  riportata  nella  memoria  esplicativa
acquisita  all'udienza del 20 luglio 2005 postulante la dichiarazione
di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal difensore
dell'imputato  avv.  Marco  Enrico  e la trasmissione degli atti alla
Corte  costituzionale al fine di vedere riconosciuta l'illegittimita'
dell'art. 20 e dell'art. 35 del d.lgs. n. 274/2000;
    Considerato  che ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui
all'art. 23, legge 11 marzo 1957, n.  87;
    Rilevato   altresi'   che  l'eccezione  sollevata  dal  difensore
dell'imputato  riguarda  norme  rilevanti per la decisione finale del
presente procedimento