IL TRIBUNALE

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  alla  Corte
costituzionale  ai  sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, di
cui  e'  stata  data  lettura  all'udienza  del  28 febbraio 2006 nel
procedimento iscritto al n. 1632/06 R.N.R. e n. 440/06 R.G. Trib. nei
confronti  di  Corda  Nicola,  nato  a  Cagliari  il  13 giugno 1985,
imputato  del  delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, comma 1° e
4°,  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n. 309  (T.U.L.  Stup.),  perche', in
esecuzione  di  un medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione
di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 stessa
legge,  illecitamente  deteneva  alfine di spaccio gr. 8,7 (lordi) di
hashish,  trenta  dosi  di  eroina e dodici dosi di cocaina, sostanze
stupefacenti  di  cui  alle  tabb. 1 e 11 prevista dall'art. 14 della
legge  medesima,  nonche'  vendeva  analoghe  sostanze  a persone non
identificate per un quantitativo pari a 1.290 euro.
    Commesso   in   Cagliari   il   21  febbraio  2006  ed  in  epoca
immediatamente  precedente con l'aggravante della recidiva specifica,
reiterata ed bifraquinquennale.
    Corda  Nicola  e'  stato  arrestato  in  data 21 febbraio 2006 da
personale  della  Stazione  CC  di  Cagliari  -  San Bartolomeo nella
flagranza  del delitto di illecita detenzione (ai fini di spaccio) di
sostanza  stupefacente  di  vario  tipo  e  di cessione a terzi della
medesima  per  la somma di euro 1.290,00 e quindi condotto davanti al
giudice  del  dibattimento  ex art. 558 c.p.p. per la convalida ed il
giudizio direttissimo.
    Convalidato   l'arresto   ed  applicata  all'imputato  la  misura
cautelare della custodia in carcere, in sede di giudizio direttissimo
il  Corda  ha  fatto  richiesta  di  essere  giudicato  con  il  rito
abbreviato  ed  il processo si e' svolto secondo le formalita' di cui
agli artt. 438 e ss. c.p.p..
    Il  pubblico  ministero  ha  quindi  concluso  con  richiesta  di
condanna  dell'imputato  alla  pena  di'  anni  sei  di  reclusione e
18.000,00  euro  di multa, mentre la difesa ha chiesto l'applicazione
delle   attenuanti  generiche  e  dell'attenuante  del  comma  quinto
dell'art. 73   d.P.R.   n. 309/1990   -   prevalenti  sulla  recidiva
contestata, con condanna al minimo edittale e benefici di legge.
    Dall'esame  degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero  ed in particolare dal verbale di arresto, di perquisizione
e  sequestro  operati  dai  CC  della  Stazione  di  Cagliari  -  San
Bartolomeo,  emerge  che,  nella  mattinata  del  21  febbraio  2006,
personale  della  Stazione  sopraindicata (App. Paoluzi e C.re Toran)
esegui'  un  appostamento  all'interno  dello stabile di residenza di
Corda  Nicola,  nella  via  Samuele Utzeri n. 18, in Cagliari, avendo
notato  che  il  predetto  -  affidato  in prova ai servizi sociali -
frequentava assiduamente il quartiere di Sant'Elia ed era stato visto
mentre veniva avvicinato da assuntori di sostanza stupefecente.
    Alle 9,15 il Corda usci dall'abitazione in compagnia del fratello
Fabio  e  di  altro  giovane  (identificato in Pilia Marcello); venne
quindi  sottoposto  a  perquisizione personale in esito alla quale si
rinvenne  in  suo  possesso  un  pacchetto  di  sigarette  contenente
all'interno  un  involucro con 12 dosi di cocaina e 30 dosi di eroina
ed alcune dosi di stupefacente del tipo hashish.
    Nel corso della successiva perquisizione estesa all'abitazione il
Corda   Nicola   consegno'   spontaneamente   un  pezzo  di  sostanza
stupefacente  del  tipo  hashish del peso di gr. 6,8, un bilancino di
precisione  ed  un  coltello  recante  ancora residui di stupefacente
sulla lama. All'interno della scarpiera collocata nella sua camera da
letto,  entro una scarpa marca NIKE, si rinvenne altresi' la somma di
1.290,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio.
    All'udienza  di convalida i verbalizzanti hanno precisato di aver
pesato   solo   l'hashish   in   sequestro  (gr.  8,7  come  indicato
nell'imputazione),  mentre  le  altre sostanze, tutte contenute in un
unico  involucro,  secondo la loro esperienza personale, non superava
il quantitativo di due o tre grammi complessivi.
    Il  Corda  ha  ammesso  gli  addebiti ed ha precisato di fare uso
personale  solo  di  hashish;  quanto  al  denaro  rinvenuto  in  suo
possesso, costituiva il compenso per aver custodito lo stupefacente.
    Dalle   complessive   emergenze   processuali   si   ricava   una
incontrovertibile  convergenza  degli  elementi  probatori raccolti a
sostegno  del  diretto  coinvolgimento dell'imputato (anche alla luce
delle   dichiarazioni   confessorie  rese)  in  una  seppure  modesta
attivita' di commercio della droga.
    La  valutazione  delle  modalita'  del  fatto - tenuti presenti i
modesti  quantitativi  di stupefacente sequestrati. ancorche' di tipo
diverso  e  la  somma,  per  converso, rilevante di denaro rinvenuta,
certamente  indicativa  della  continuativita'  dello spaccio seppure
rudimentalmente   organizzato   -   convince   il   giudicante  della
ravvisabilita',  nel  caso  di  specie,  dell'attenuante del fatto di
lieve entita' di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
    Non  puo',  peraltro,  non  rilevarsi',  a  questo  punto  che il
giudizio  di comparazione tra la predetta circostanza attenuante e la
contestata recidiva reiterata (il Corda ha riportato diverse condanne
per  delitti  dolosi,  di  cui  una  in materia di stupefacenti) deve
limitarsi   alla   sola  equivalenza  delle  circostanze  (ovvero  di
subvalenza  delle  attenuanti rispetto alle aggravanti) a mente della
previsione contenuta all'art. 69, comma 4, c.p., come novellato dalla
legge 5 dicembre 2005 n. 251 (norma applicabile ratione temporis alla
fattispecie concreta).
    La  norma  in  riferimento,  ad  avviso  del  giudicante,  appare
seriamente  sospetta  di  incostituzionalita'  per  violazione  degli
artt. 3,   25,   secondo  comma  e  27  commi  primo  e  terzo  della
Costituzione.
    Questo  giudice  non  ignora  che la Corte costituzionale ha piu'
volte affermato che rientra nella discrezionalita' del legislatore la
determinazione  della  quantita'  e  qualita'  della sanzione penale;
tuttavia,  in  numerose  pronunce  (cfr.  ordinanze  n. 438 del 2001,
n. 207  del  1999, n. 435 del 1998), la stessa Corte ha precisato che
l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere sindacato quando non
venga rispettato il limite della ragionevolezza e si dia quindi luogo
ad una disparita' di trattamento palesemente irragionevole (cosi', di
recente  -  sentenza n. 78 del 10/18 febbraio 2005 - ribadendo che «a
prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere
anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza».
    Ora,  la  disposizione  di cui all'art. 69, comma 4, c.p., che fa
divieto  al  giudice  di  valutare  le  attenuanti  prevalenti  sulla
recidiva  reiterata  (e, conseguentemente, di irrogare pene inferiori
ai minimi edittali ai recidivi reiterati), appare irragionevole sotto
molteplici profili.
    In  primo  luogo,  finisce per punire allo stesso modo violazioni
della  medesima  norma incriminatrice di gravita' e portata offensiva
concrete  differenti (nel caso di specie, lo spaccio di lieve entita'
verrebbe  punito  con  la stessa sanzione prevista per lo spaccio non
lieve);   in  secondo  luogo,  determina  la  conseguenza  di  punire
differentemente  fatti  identici  diversificati  solo  dal  fatto che
l'autore sia o no recidivo reiterato.
    In  entrambe  le  ipotesi,  la  recidiva  reiterata configura una
condizione di pericolosita' presunta che giustifica, di per se' solo,
il  piu'  grave trattamento sanzionatorio, e cio' a prescindere dalla
valutazione  delle  circostanze  che  connotano  il caso concreto, in
violazione  del  principio  di  eguaglianza  di  cui aIl'art. 3 della
Costituzione.
    Peraltro,  la  stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo
di  precisare  (seppure  in  sede  di  scrutinio delle norme relative
all'applicazione   di  misure  di  sicurezza,  con  principi  che  si
ritengono  valevoli  anche  in  tema di disciplina delle pene) che la
presunzione  di pericosita' contrasta con il principio di eguaglianza
di  cui  all'art. 3  Cost.  quando  non  abbia  fondamento  nell'  id
quodplerumque   accidit   ed   a   cio'   consegua   l'indiscriminata
applicazione  di  misure identiche in situazioni differenti (sent. C.
Cost. n. 1 del 1971, n. 106 del 1972 e 139 del 1982).
    E'  di tutta evidenza il fatto che l'introduzione, ad opera della
norma  censurata,  di  un  meccanismo  di  automatismo  sanzionatorio
comporta   il   contrasto  con  i  principi  soprariportati  giacche'
legittima  l'indiscriminata  omologazione  dei recidivi reiterati sul
presupposto  di una pericolosita' presunta in via assoluta, qualunque
sia  il  titolo  dei  delitti  oggetto delle precedenti condanne e di
quello  cui  si  riferisce  l'attuale condanna, nonche' qualunque sia
l'epoca dei delitti gia' giudicati.
    Ancora:   l'aggravamento   sanzionatorio   collegato   alla  mera
contestazione  della  recidiva  reiterata  (ed  alla  presunzione  di
pericolo  sita'  ad  essa  collegata)  impone  l'irrogazione  di pene
elevate che possono risultare del tutto sproporzionate a fronte della
contestazione  di  fatti  di  modesta  gravita'  ovvero  nei  casi di
recidivi   reiterati   in   concreto  non  pericolosi  o  scarsamente
pericolosi  (si  pensi  alle ipotesi di fatti di ingiuria e minaccia,
commessi  in  diverse  occasioni  e  non  avvinti  dal  vincolo della
continuazione, giudicati con distinti processi).
    Sotto  questo profilo il divieto introdotto dalla norma censurata
collide  altresi  con  i  principi ricavabili dagli artt. 25, secondo
comma, e 27, commi primo e terzo, della Costituzione.
    La  finalita'  del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69
c.p.,  laddove attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza
od  equivalenza  in  caso  di  concorso  di circostanze aggravanti ed
attenuanti,  e'  quella  di  giudicare  il fatto delittuoso nella sua
interezza  e  complessita',  tenuti  presenti  anche  le  circostanze
inerenti  alla  persona  del  colpevole  e  gli  elementi, positivi o
negativi,   che  qualificano  il  reato  ed  il  suo  autore  laddove
significativi  e  decisivi;  cio'  al  fine di conseguire il perfetto
adeguamento  della  pena  al  caso  concreto  (Cass., 28 giugno 2005,
Matti).
    Il  principio di legalita' garantito dall'art. 25, secondo comma,
Cost.,  sancisce  un legame indissolubile tra la sanzione penale e la
commissione  di  un «fatto», senza consentire la punizione della mera
pericolosita' del reo o il suo atteggiamento interiore.
    Alla  ineliminabile  funzione  retributiva della pena deve essere
associata  quella  rieducativa, in termini di necessaria coesistenza,
senza  possibilita'  di obliterazione dell'una a vantaggio dell'altra
(C., cost., n. 306/1993).
    Pertanto,  solo  l'adeguamento  della  risposta  punitiva al caso
concreto,  attraverso  l'individualizzazione  di  una  pena che tenga
conto dell'effettiva entita' e delle caratteristiche del singolo caso
contribuisce  a  rendere operativo il principio della responsabilita'
penale  «personale»  finalizzando  la pena nella prospettiva indicata
dall'art. 27,   terzo   comma,   Cost.   e   garantendo  l'attuazione
dell'eguaglianza  del  cittadino  di  fronte  alle  pene, intesa come
proporzione rispetto alle «personali» 3responsabilita'.
    Al  contrario,  la  norma  introdotta dalla legge n. 251/2005 nel
testo  dell'art.  169, comma quarto, c.p., escludendo per il caso del
recidivo  reiterato  il  giudizio  di  prevalenza  delle  circostanze
attenuanti,  impedisce  al  giudice  di  adeguare  la  pena  al  caso
concreto,  impone l'iirrogazione di pene sproporzionate rispetto alla
gravita'  del fatto e vanifica la finzione rieducativa della sanzione
penale e le sue finalita' di prevenzione generale e speciale.
    La  questione  proposta appare, dunque, rilevante nel giudizio de
quo  (dovendo  il  giudice  emettere  sentenza  di  condanna  a  pena
severissinia   malgrado  la  contenuta  gravita'  del  fatto)  e  non
manifestamente  infondata  alla  luce  delle  argomentazioni, seppure
sinteticamente, sopra riportate.