ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  per  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato
sorti in relazione all'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme  sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa  del  popolo),  nonche'  in  relazione  al  provvedimento
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione
del  6 giugno 2005, a seguito del referendum effettuato nel comune di
San Michele al Tagliamento il 29 e il 30 maggio 2005 e da effettuarsi
nei  comuni di Teglio Veneto, Pramaggiore, Gruaro e Cinto Caomaggiore
il  26  e  il 27 marzo 2006, con contestuale richiesta di giudizio di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 45, comma secondo, terzo,
quarto, primo inciso e quinto della legge del 25 maggio 1970, n. 352;
degli  articoli 1 e 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per
l'esercizio  del  diritto  di  voto  dei cittadini italiani residenti
all'estero);   dell'articolo 67  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  del 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e
sui  poteri  consolari); dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988,
n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero); della legge
7 febbraio  1979,  n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo
concernenti  la  iscrizione  e la reiscrizione nelle liste elettorali
dei  cittadini  italiani  residenti  all'estero),  e, in particolare,
dell'articolo 6;  della  legge  16 maggio  1960,  n. 570 (Testo unico
delle  leggi  per  la  composizione  e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali), e, in particolare, degli articoli 42, 43 e
44;  della  legge  23 aprile  1976,  n. 136  (Riduzione dei termini e
semplificazione  del  procedimento  elettorale),  e,  in particolare,
dell'articolo 9,  comma  primo  e  decimo; del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati),
e,  in  particolare,  dell'articolo 53,  promossi  nei  confronti del
Parlamento  e dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte
di  cassazione  con  ricorsi  dei  signori  Bozzato  Antonio  Michele
«delegato   supplente»  del  comune  di  Teglio  Veneto  e  Frattolin
Francesco  «Coordinatore  e  legale rappresentante dell'Unione comuni
Italiani  per  cambiare Regione» e «delegato supplente» del comune di
San Michele al Tagliamento; Portello Adelino «delegato supplente» del
comune di Pramaggiore e Frattolin Francesco «Coordinatore dell'Unione
comuni  Italiani  per  cambiare  Regione»  e «delegato supplente» del
comune  di  San  Michele  al  Tagliamento;  Comin  Giovanni «delegato
supplente»  del  comune di Gruaro e Frattolin Francesco «Coordinatore
legale   rappresentante  dell'Unione  comuni  Italiani  per  cambiare
Regione»  e  «delegato  supplente»  del  comune  di  San  Michele  al
Tagliamento;  Calabro'  Salvatore  «delegato effettivo» del comune di
Cinto Caomaggiore e Bortolussi Romano «delegato supplente» del comune
di  Cinto  Caomaggiore, depositati in cancelleria il 28 marzo 2006 ed
iscritti  ai  numeri 9, 10, 11 e 12 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2006, fase di ammissibilita'.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 5 luglio 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
    Ritenuto  che,  con  ricorso depositato in data 28 marzo 2006, il
sig. Antonio Michele Bozzato, in qualita' di «delegato supplente» del
comune  di  Teglio Veneto (Ve) per il referendum chiesto dallo stesso
comune  con  delibera  consiliare  n. 26 del 19 settembre 2005, ed il
sig.  Francesco  Frattolin,  in  qualita'  di  coordinatore  e legale
rappresentante dell'«Unione comuni Italiani per cambiare Regione», di
«delegato  supplente»  per  la  procedura d'aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia  del  comune  di  San  Michele al Tagliamento,
nonche'  di  cittadino  iscritto nelle liste elettorali del comune di
San  Michele al Tagliamento che ha partecipato al referendum del 29 e
30 maggio  2005  per  cambiare  Regione, hanno sollevato conflitto di
attribuzione  tra poteri dello Stato contro il Parlamento e l'Ufficio
centrale per il referendum;
        che  il  conflitto e' proposto in relazione all'art. 45 della
legge  25 maggio  1970,  n. 352  (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del popolo), che non
permetterebbe   una   corretta   applicazione   dell'art. 132   della
Costituzione,  nonche'  in relazione alla proclamazione dei risultati
del referendum di San Michele al Tagliamento del 29 e 30 maggio 2005,
in  quanto  l'Ufficio  centrale, «nella sua funzione di garante delle
leggi»,  avrebbe  «troppo pedissequamente seguito alla lettera quanto
normato per la succitata procedura del referendum in questione»;
        che,  in  particolare,  ad  avviso  dei ricorrenti, l'art. 45
della  citata  legge  n. 352 del 1970 sarebbe censurabile, anzitutto,
nella  parte  in  cui,  al  comma  secondo,  richiede  - per ritenere
approvata  la  proposta  sottoposta  a  referendum  -  che  a  votare
affermativamente  sia  la  maggioranza  non delle «popolazioni», come
recita  l'art. 132 Cost., bensi' degli «elettori iscritti nelle liste
elettorali»,  tra  i  quali  si  trovano comprese persone come i «non
diciottenni»,  cioe'  i diciassettenni che compiono 18 anni nell'anno
in  corso,  ma  che  non  votano se non sono ancora maggiorenni e gli
iscritti  all'Anagrafe  degli  Italiani Residenti all'Estero, che non
possono  votare  per  posta  o  ai consolati, e sarebbero obbligati a
rientrare  nel  comune interessato, cosi' rendendo evidente la «grave
ingiustizia  e disparita' di trattamento che non rispetta neppure gli
articoli fondamentali della Costituzione (2, 3 e 48)»;
        che,  in  secondo  luogo,  sempre  ad  avviso dei ricorrenti,
l'art. 45  sarebbe  censurabile  anche  nella  parte in cui, al comma
terzo,  non prevede la consegna del verbale dell'Ufficio centrale per
il  referendum  ai  delegati  per il referendum, nominati dai comuni,
cosi'   «escludendo   i   principali  artefici  ed  interessati  alla
questione»;
        che, ancora, l'art. 45 citato sarebbe censurabile nella parte
in  cui, al primo inciso del comma quarto, blocca la procedura presso
l'Ufficio   centrale   per  il  referendum  se  quest'ultimo  non  e'
dichiarato  approvato,  conseguenza  che sarebbe estranea al disposto
dell'art. 132  Cost.,  e  che  a  cio'  sarebbe  collegata, altresi',
l'illegittimita'  costituzionale  del comma quinto, il quale, qualora
venisse   opportunamente   modificato   il  comma  quarto,  «potrebbe
semplicemente significare» proposta «non approvata dal Parlamento»;
        che, sulla base di tali premesse, i ricorrenti - in relazione
al  quorum del referendum tenutosi a San Michele al Tagliamento il 29
e  30 maggio  2005  e  di  quello  da tenersi a Teglio Veneto il 26 e
27 marzo  2006  -  chiedono a questa Corte «di pronunciarsi in merito
alla  questione  di legittimita' costituzionale» su una molteplicita'
di  leggi  e  atti  aventi  valore  di  legge,  «per violazione degli
artt. 2,  3, 48 e 132 della Costituzione, in quanto risulta rilevante
e   non   manifestamente   infondato   chiarire   -   ai  fini  della
quantificazione  del quorum richiesto per i referenda in oggetto - la
procedura   prevista  dall'intrecciarsi  di  diverse  norme  che  pur
legittime   ed  utili  nelle  loro  singole  e  specifiche  finalita'
immediate   per   cui   vennero   approvate,   hanno   innescato  una
ingiustificata quanto penalizzante conseguenza per i referenda di cui
trattasi  e non tenuti in considerazione al momento dell'approvazione
di tali singole normative succedutesi negli anni»;
        che, in modo specifico, vengono censurati il Titolo III della
legge  n. 352  del  1970,  in  generale e, in particolare, l'art. 45,
commi  secondo,  terzo,  primo  inciso,  quarto  e  quinto;  la legge
27 dicembre  2001,  n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei  cittadini italiani residenti all'estero), artt. 1 e 5; il d.P.R.
5 gennaio  1967,  n. 200  (Disposizioni  sulle  funzioni e sui poteri
consolari),  in  generale  e,  in  particolare,  l'art. 67;  la legge
27 ottobre   1988,  n. 470  (Anagrafe  e  censimento  degli  italiani
all'estero),  art. 4; la legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle
norme   sull'elettorato   attivo   concernenti  la  iscrizione  e  la
reiscrizione  nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti
all'estero),  in  generale  e,  in  particolare,  l'art. 6;  la legge
16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e
la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), in generale
e,  in  particolare,  gli  artt. 42, 43, 44; la legge 23 aprile 1976,
n. 136  (Riduzione  dei  termini  e  semplificazione del procedimento
elettorale),  in  generale e, in particolare, l'art. 9, commi primo e
decimo;   nonche',  da  ultimo,  il  d.P.R.  30 maggio  1957,  n. 361
(Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la
elezione  della  Camera dei deputati), in generale e, in particolare,
l'art. 53;
        che  i ricorrenti concludono affermando di ricorrere a questa
Corte  per  sollevare  «questione  di  «conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato»,  contro  Parlamento  e Ufficio centrale per il
referendum,   ritenendo   manifestamente   fondata  la  questione  di
legittimita'   costituzionale   delle  norme  citate  (approvate  dal
Parlamento  e applicate dall'Ufficio) lesive delle prerogative citate
che  la  Costituzione  riconosce  ai cittadini singoli come alle loro
comunita' nelle questioni qui trattate»;
        che,    in   conseguenza,   nel   ricorso   si   chiede   «un
pronunciamento»  sulle leggi indicate, nonche' l'annullamento, previa
eventuale  sospensiva,  dell'atto del 6 giugno 2005 con cui l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  ha dichiarato «respinta la proposta di
referendum» di San Michele al Tagliamento;
        che,  infine,  i  ricorrenti  -  per  il  caso  in  cui  «non
ottenessero  il  risultato  sperato  dal ricorso presentato, per loro
mera  imperizia nel formularlo, ma sottolineando la evidente gravita'
dell'ingiustizia  innescata»  -  «fanno voti» affinche' questa Corte,
«nella  sua  massima possibilita' e capacita' di venire incontro alle
popolazioni  dello  Stato che lo necessitano, decida autonomamente di
sollevare   dinanzi   a  se'  stessa  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  normative  che  e'  chiamata  ad
applicare  [...]  al  fine  di sentenziare in merito all'oggetto onde
fare chiarezza su una tematica normata malamente dal Titolo III della
legge 352 del 1970»;
        che  con  tre  distinti ricorsi, anch'essi depositati in data
28 marzo 2006, hanno sollevato identici conflitti di attribuzione tra
poteri  dello  Stato contro il Parlamento e l'Ufficio centrale per il
referendum,  i  seguenti  soggetti:  il  sig.  Adelino  Portello,  in
qualita'  di  «delegato effettivo» del comune di Pramaggiore (Ve) per
il  referendum  chiesto  dallo  stesso comune con delibera consiliare
n. 26  del  22  giugno 2005,  assieme al sig. Francesco Frattolin, in
qualita'  di coordinatore e legale rappresentante dell'«Unione comuni
Italiani  per  cambiare  Regione»,  di  «delegato  supplente»  per la
procedura  d'aggregazione  alla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del
comune  di  San Michele al Tagliamento, nonche' di cittadino iscritto
nelle  liste  elettorali del comune di San Michele al Tagliamento che
ha  partecipato  al  referendum  del 29 e 30 maggio 2005 per cambiare
Regione;  il sig. Giovanni Comin, in qualita' di «delegato supplente»
del  comune  di  Gruaro  (Ve)  per il referendum chiesto dallo stesso
comune  con delibera consiliare n. 19 del 15 ottobre 2005, assieme al
suddetto sig. Frattolin nelle sue qualita' sopra specificate; il sig.
Salvatore Calabro', in qualita' di «delegato effettivo» del comune di
Cinto  Caomaggiore (Ve) per il referendum chiesto dallo stesso comune
con  delibera  consiliare  n. 45 del 31 ottobre 2005, assieme al sig.
Romano  Bortolussi,  in qualita' di «delegato supplente» del medesimo
comune.
    Considerato che i quattro ricorsi presentano identico contenuto e
che,  pertanto,  i  relativi giudizi di ammissibilita' possono essere
riuniti per essere decisi con unica ordinanza;
        che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo  1953,  n. 87  (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della  Corte  costituzionale),  questa  Corte  e'  chiamata,  in  via
preliminare,  a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio,  se  i  ricorsi  siano  ammissibili sotto il profilo
dell'esistenza  della  materia  di  un  conflitto  la cui risoluzione
spetti  alla sua competenza, valutando, in particolare, se sussistano
i  requisiti  oggettivi  e soggettivi di un conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato;
        che,  quanto ai presupposti soggettivi, va anzitutto rilevato
che  al  sig.  Francesco  Frattolin,  nelle sue affermate qualita' di
«coordinatore e legale rappresentante dell'Unione comuni Italiani per
cambiare   Regione»,   di   «delegato   supplente  per  la  procedura
d'aggregazione  alla  Regione Friuli-Venezia Giulia del comune di San
Michele  al  Tagliamento», nonche' di «cittadino iscritto nelle liste
elettorali   del   comune  di  San  Michele  al  Tagliamento  che  ha
partecipato  al  referendum  del  29  e  30 maggio  2005 per cambiare
Regione», non puo' certamente essere riconosciuta alcuna attribuzione
costituzionale  in  relazione ai procedimenti referendari concernenti
il  distacco  dalla  Regione  Veneto  dei comuni di Teglio Veneto, di
Pramaggiore e di Gruaro;
        che,  sempre  con  riferimento  ai presupposti soggettivi, si
deve  osservare  che  i  ricorsi  risultano  tutti presentati in data
successiva  a quella di svolgimento dei referendum nei quattro comuni
interessati  e  che  questa Corte, con l'ordinanza n. 69 del 2006, ha
gia'  espressamente  chiarito  che la legislazione vigente in tema di
referendum di cui all'art. 132, secondo comma, della Costituzione non
riconosce  alcun  potere  al  delegato  comunale  - tanto «effettivo»
quanto  «supplente»  -  nella  fase della proclamazione dei risultati
referendari  da  parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione;
        che,  in  ogni caso, presupposto oggettivo per l'esistenza di
un  conflitto  di  attribuzione  fra  i  poteri  dello Stato ai sensi
dell'art. 134  Cost.  e'  che venga prospettata in termini inequivoci
una  lesione  della  sfera  delle  attribuzioni  determinate da norme
costituzionali,  e che l'eventuale ricomprensione di atti legislativi
fra  gli  atti  da  cui  origini  il  conflitto  e' subordinata dalla
giurisprudenza di questa Corte al fatto che «da essi possano derivare
lesioni  dirette  dell'ordine  costituzionale  delle  competenze» (v.
sentenza n. 284 del 2005, ordinanza n. 69 del 2006 e ordinanza n. 343
del 2003);
        che,  in  relazione  alla decisione del 6 giugno 2005 con cui
l'Ufficio  centrale  per  il referendum ha proclamato i risultati del
referendum  di  San Michele al Tagliamento del 29 e 30 maggio 2005, i
ricorrenti  non prospettano in alcun modo una situazione di conflitto
nel  quale risulti negata la spettanza di attribuzioni costituzionali
o  ne  sia  impedito l'esercizio, limitandosi a contestare la «troppo
pedissequa» applicazione della legislazione vigente;
        che,  anche  in  relazione  alle  censure  rivolte avverso le
disposizioni  legislative impugnate, i ricorrenti non prospettano una
situazione  di  conflitto  tra  poteri  dello  Stato  spettante  alla
giurisdizione  di  questa Corte, riconoscendo, anzi, espressamente di
promuovere  una  sorta  del  ricorso  diretto per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale delle norme indicate;
        che,  pertanto,  i  ricorsi  in esame non presentano, neppure
apparentemente, i requisiti formali e sostanziali necessari alla loro
qualificazione  in  termini del ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, risultando di conseguenza inammissibili.