IL GIUDICE DI PACE

    Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

                              F a t t o

    Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2005, il sig. Sparacino
Giuseppe   Calogero  proponeva  opposizione  avverso  il  verbale  di
contestazione  n. 501816010  elevato  dai Carabinieri Stazione di San
Cataldo in data 18 settembre 2005 e con il quale veniva contestata la
violazione dell'art. 170, commi 2 e 6 c.d.s. in quanto, il conducente
minorenne   Sparacino   Dario   figlio   del   ricorrente,  circolava
trasportando  altro  passeggero  ed,  ai  sensi  dell'art. 213-sexies
c.d.s.,   disposto   il   sequestro  finalizzato  alla  confisca  del
ciclomotore targato 3AKL9.
    Il      ricorrente      ha     eccepito     l'incostituzionalita'
dell'art. 213-sexies c.d.s. per i seguenti motivi:
      1) incostituzionalita'     «per     violazione    dell'art. 27,
comma secondo,  della  Costituzione,  in  relazione  all'art. 3 della
stessa,  che  dispone  sul fine rieducativo della pena inflitta a chi
viola la legge: sproporzione della pena».
    Sostiene il ricorrente che la norma in esame sarebbe contraria al
principio  della  finalita' preventiva e riabilitativa della sanzione
che  se  applicato  alla  legge  penale,  ancor  di  piu' deve essere
utilizzato  per  gli illeciti amministrativi. Cio' posto, la sanzione
della  confisca  risulterebbe sproporzionata ed, inoltre, considerato
che  colpirebbe  la  famiglia  di origine del contravventore e non lo
stesso   personalmente,  contrasterebbe  anche  con  l'art. 31  della
Costituzione:
      2)   incostituzionalita'   «per  violazione  dell'art. 3  della
Costituzione  che  impone  l'uguaglianza  dei  cittadini  avanti alla
legge-disparita'  di trattamento tra conducenti dei motocicli e degli
altri autoveicoli».
    In  ordine  a  tale profilo, il ricorrente ritiene sussistente un
vizio  di  legittimita'  per  contrasto  con l'art. 3 Cost., sotto il
diverso   profilo  della  disparita'  di  trattamento  che  la  norma
impugnata  creerebbe  tra  comportamenti  ugualmente  riprorevali che
pero' vengono sanzionati in misura piu' lieve e quelli sanzionati con
la   confisca,   come   nel   caso  dell'infrazione  commessa  da  un
automobilista che trasporti un numero maggiore di passeggeri rispetto
a  quello consentito, per la quale a differenza dell'analogo caso del
conducente di motociclo, non e' prevista la confisca.
      3)   incostituzionalita'  «per  violazione  dell'art. 42  della
Costituzione  per  violazione  della  proprieta'  privata a danno del
proprietario che non ha violato alcuna sanzione.»
    Nell'ultimo  motivo  di impugnazione, il ricorrente sottolinea il
contrasto  della  norma  de  qua  con  il principio de rispetto della
proprieta' privata, in quanto la confisca, nel caso in cui conducente
e  proprietario  non  sono  la stessa persona, colpirebbe un soggetto
estraneo alla condotta incriminata.

                            D i r i t t o

    Ritiene  questo  giudice rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita' costituzionale sollevata con i motivi
sopra spiegati.
    Dispone  l'art. 213,  comma  3 c.d.s., che «e' sempre disposta la
confisca  in  tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato  adoperato  per una delle violazioni amministrative di cui agli
articoli 169,  commi 2  e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia
che  la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un
detentore  maggiorenne,  sia  che  sia stato commesso da un detentore
minorenne....».
    La   confisca,  ossia  la  sottrazione  definitiva  del  bene  al
legittimo  proprietario,  a seguito ed in conseguenza delle succitate
infrazioni  al codice della strada, non appare giustificata e si pone
in   contrasto  con  i  parametri,  di  rango  costituzionale,  della
uguaglianza,  della  ragionevolezza  e  proporzionalita'  della pena.
della  responsabilita'  personale e del riconoscimento e difesa della
proprieta' privata.
    Nella  previsione normativa, la confisca ha formalmente natura di
sanzione  amministrativa  accessoria, tuttavia non possiede, in forza
del  suo reale contenuto i tratti della secondarieta', marginalita' e
complementarieta'  ergendosi ad elemento primario di regolamentazione
e  per cio' stesso confliggendo con le direttrici dell'intero sistema
sanzionatorio  degli illeciti amministrativi in tema di violazioni al
codice della strada.
    La   tutela   di   specifiche  esigenze,  quali  la  salvaguardia
dell'incolumita'  degli  stessi contravvenzionati e l'interesse della
sicurezza  stradale in genere, appaiono contrastare con i principi di
adeguatezza   e   ragionevolezza,   di  cui  all'art. 3  della  Carta
costituzionale.
    Aggiungasi   che   con   l'entrata   in   vigore   dell'art. 213,
comma 2-sexies   c.d.s.,   e'   riconoscibile   un  ulteriore  vulnus
all'impianto      costituzionale,      allorche',     pur     essendo
l'antigiuridicita'  della  condotta ascrivibile ad altri, la confisca
del  ciclomotore  e'  applicata  in  via  immediata ed automatica non
consentendosi al proprietario del bene di provare la propria assoluta
estraneita'  all'illecito  amministrativo  da altri commesso, venendo
meno in contrasto con il principio della personalita' amministrativa,
di cui all'art. 3, legge n. 689/1981.
    Per quanto sopra; visto l'art. 23 della legge n. 87/1953.