IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o Con ricorso depositato in data 17 ottobre 2005, il sig. Sparacino Giuseppe Calogero proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 501816010 elevato dai Carabinieri Stazione di San Cataldo in data 18 settembre 2005 e con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 170, commi 2 e 6 c.d.s. in quanto, il conducente minorenne Sparacino Dario figlio del ricorrente, circolava trasportando altro passeggero ed, ai sensi dell'art. 213-sexies c.d.s., disposto il sequestro finalizzato alla confisca del ciclomotore targato 3AKL9. Il ricorrente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 213-sexies c.d.s. per i seguenti motivi: 1) incostituzionalita' «per violazione dell'art. 27, comma secondo, della Costituzione, in relazione all'art. 3 della stessa, che dispone sul fine rieducativo della pena inflitta a chi viola la legge: sproporzione della pena». Sostiene il ricorrente che la norma in esame sarebbe contraria al principio della finalita' preventiva e riabilitativa della sanzione che se applicato alla legge penale, ancor di piu' deve essere utilizzato per gli illeciti amministrativi. Cio' posto, la sanzione della confisca risulterebbe sproporzionata ed, inoltre, considerato che colpirebbe la famiglia di origine del contravventore e non lo stesso personalmente, contrasterebbe anche con l'art. 31 della Costituzione: 2) incostituzionalita' «per violazione dell'art. 3 della Costituzione che impone l'uguaglianza dei cittadini avanti alla legge-disparita' di trattamento tra conducenti dei motocicli e degli altri autoveicoli». In ordine a tale profilo, il ricorrente ritiene sussistente un vizio di legittimita' per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il diverso profilo della disparita' di trattamento che la norma impugnata creerebbe tra comportamenti ugualmente riprorevali che pero' vengono sanzionati in misura piu' lieve e quelli sanzionati con la confisca, come nel caso dell'infrazione commessa da un automobilista che trasporti un numero maggiore di passeggeri rispetto a quello consentito, per la quale a differenza dell'analogo caso del conducente di motociclo, non e' prevista la confisca. 3) incostituzionalita' «per violazione dell'art. 42 della Costituzione per violazione della proprieta' privata a danno del proprietario che non ha violato alcuna sanzione.» Nell'ultimo motivo di impugnazione, il ricorrente sottolinea il contrasto della norma de qua con il principio de rispetto della proprieta' privata, in quanto la confisca, nel caso in cui conducente e proprietario non sono la stessa persona, colpirebbe un soggetto estraneo alla condotta incriminata. D i r i t t o Ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con i motivi sopra spiegati. Dispone l'art. 213, comma 3 c.d.s., che «e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenne....». La confisca, ossia la sottrazione definitiva del bene al legittimo proprietario, a seguito ed in conseguenza delle succitate infrazioni al codice della strada, non appare giustificata e si pone in contrasto con i parametri, di rango costituzionale, della uguaglianza, della ragionevolezza e proporzionalita' della pena. della responsabilita' personale e del riconoscimento e difesa della proprieta' privata. Nella previsione normativa, la confisca ha formalmente natura di sanzione amministrativa accessoria, tuttavia non possiede, in forza del suo reale contenuto i tratti della secondarieta', marginalita' e complementarieta' ergendosi ad elemento primario di regolamentazione e per cio' stesso confliggendo con le direttrici dell'intero sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi in tema di violazioni al codice della strada. La tutela di specifiche esigenze, quali la salvaguardia dell'incolumita' degli stessi contravvenzionati e l'interesse della sicurezza stradale in genere, appaiono contrastare con i principi di adeguatezza e ragionevolezza, di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. Aggiungasi che con l'entrata in vigore dell'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., e' riconoscibile un ulteriore vulnus all'impianto costituzionale, allorche', pur essendo l'antigiuridicita' della condotta ascrivibile ad altri, la confisca del ciclomotore e' applicata in via immediata ed automatica non consentendosi al proprietario del bene di provare la propria assoluta estraneita' all'illecito amministrativo da altri commesso, venendo meno in contrasto con il principio della personalita' amministrativa, di cui all'art. 3, legge n. 689/1981. Per quanto sopra; visto l'art. 23 della legge n. 87/1953.