IL GIUDICE DI PACE

    ha  emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto
al   n. 110/2006  Ruolo  Gen. Affari  Contenz.,  promosso  da  Iacono
Giovanni, nato a Giarratana (prov. RG) il 28 gennaio 1956 e residente
in  Modica nella via San Giuliano n. 117/m, elettivamente domiciliato
in Modica nella via Fosso Tantillo n. 14/a presso lo studio dell'avv.
Luigi  Piccione che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine
del ricorso introduttivo, ricorrente opponente;
    Contro  Ministero  dell'Interno,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore,  rappresentato  e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
ed elettivamente domiciliato presso la sede distrettuale della stessa
territorialmente  competente,  resistente opposto, avente ad oggetto:
Opposizione  avverso  verbale  di contestazione a violazione di norme
del codice della strada.

                              F a t t o

    Con  ricorso  depositato  il  14  Marzo  2006, Iacono Giovanni ha
proposto   opposizione   avverso   il   verbale   di  accertamento  e
contestazione  n. 700000553760  del  14 gennaio  2006 - redatto dalla
Sezione  Polizia  Stradale  del Commissariato P.S. di Modica nei suoi
confronti  quale  genitore  e P.P. sul minore Iacono Francesco nato a
Modica  il  4  agosto 1989 e relativo alle infrazioni da quest'ultimo
commesse  il  7  gennaio 2006, in violazione all'art. 171 comma 1 e 2
c.d.s.,  in  quanto  consentiva  allo stesso la guida del ciclomotore
tipo MBX Ovetto, targato 79E5L telaio 00000207332, senza indossare il
casco  protettivo  -  con  il  quale  e'  stata altresi' comminata la
sanzione  accessoria  del  sequestro amministrativo ed affidamento in
custodia finalizzato alla confisca ex art. 213 comma 2-sexies c.d.s -
cosi'  come  introdotto  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c), n. 2,
seconda  parte,  d.l.  30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con
modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 - giusta relativo verbale
contestualmente  redatto  in  pari data ed anch'esso impugnato con il
detto ricorso introduttivo.
    Con  la  detta  opposizione  il ricorrente ha concluso chiedendo:
«...  Piaccia  al  giudice  di  pace  adito, disattesa ogni contraria
istanza,  eccezione, difesa, ritenere e dichiarare non manifestamente
infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213
comma 2-sexies c.d.s., introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c),
n. 2,  seconda parte, d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge
con  modif.  che  dalla  legge  17 agosto 2005 n. 168, per violazione
degli  artt. 3, 23 e 42 Cost., con ogni consequenziale statuizione in
ordine  alla  proposizione della questione di costituzionalita' della
disposizione   sospettata  avanti  la  Corte  costituzionale;  previa
sospensione,  nel  merito  accogliere  l'opposizione  proposta  e per
l'effetto  annullare  il verbale di contestazione opposto nella parte
in  cui  viene  disposto  il  sequestro  amministrativo ai fini della
confisca del motociclo. ... ».
    In  particolare  parte  ricorrente ha dedotto la irragionevolezza
della   gravita'   della  sanzione  amministrativa  accessoria  della
confisca la quale, comprimendo il diritto costituzionalmente protetto
della  proprieta'  privata,  appare  irragionevolmente sproporzionata
oltre  che  porsi in contrasto sia con il principio di eguaglianza di
cui  al  combinato  disposto  degli artt. 3 e 23 Cost. - imponendo ai
cittadino  una  sanzione diseguale rispetto ad altre ipotesi ben piu'
gravi  e  che  prevedono  una  sanzione minore - sia con il combinato
disposto  degli  artt. 23  e  42  Cost.  in  dipendenza  della  grave
compressione del diritto di proprieta'.

                            D i r i t t o

    Il  ricorso in opposizione di cui infra introduttivo del presente
giudizio  e'  stato  depositato  in  cancelleria  il 14 marzo 2006 e,
pertanto,  tempestivamente  e nel rispetto dei termini normativamente
previsti,   tant'e'   che   questo   giudice   potrebbe,  emettere  i
provvedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
    Tuttavia   nel   caso  specifico,  unico  motivo  della  proposta
opposizione    e'    la   formulata   eccezione   di   illegittimita'
costituzionale  dell'art. 213  comma  2-sexies  c.d.s.  -  cosi' come
introdotto  dall'art. 5-bis,  comma 1, lett. c), n. 2, seconda parte,
d.l.  30  giugno 2005 n. 115, convertito in legge con modifiche dalla
legge 17 agosto 2005 n, 168 - applicato dagli agenti accertatori e di
cui all'atto impugnato.

                       Motivi della decisione

    Come  rilevato  ed  eccepito  da  parte  ricorrente, anche questo
giudice  ritiene  che  la  citata  norma  non sia conforme al dettato
costituzionale  ed intende pertanto sollevare, come in effetti con la
presente  ordinanza solleva, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 213   comma   2-sexies   c.d.s.  -  cosi'  come  introdotto
dall'art. 5-bis,  comma 1, lett. c), n. 2, seconda parte, del d.l. 30
giugno  200,  n. 115  convertito  in  legge con modifiche dalla legge
17 agosto  2005  n. 168,  nella  parte  in cui dispone «... E' sempre
disposta  la  confisca  in  tutti  i  casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo  sia  stato adoperato per commettere una delle violazioni
amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per
commettere  un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato
sia  commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso
da  un  detentore  minorenne ...» - per violazione degli artt. 3 e 27
della Costituzione per i seguenti motivi.

                   Sulla rilevanza della questione

    Nel  caso  che  ci  occupa  il  collegamento giuridico tra la res
giudicanda  e  la  norma  ritenuta  incostituzionale appare del tutto
evidente  e  cio'  sotto  un  duplice  profilo. Principalmente assume
manifesta  rilevanza,  ai  fini  della  decisione,  la  questione  di
carattere  assolutamente  preliminare  relativa  alla  applicabilita'
della  norma  de  quo  che  costituisce  il  referente  normativo  di
riferimento   ed   alla   quale,   pertanto,  questo  decidente  deve
richiamarsi  ai  fini  della  decisione  nel  merito  della  proposta
opposizione.
    In  secondo  luogo  la  questione  di legittimita' costituzionale
della norma de quo assume manifesta rilevanza ai fini della decisione
in   quanto   la  stessa  costituisce  unico  motivo  della  proposta
opposizione  e,  pertanto,  questo  giudice  non  puo' esimersi da un
pronunciamento in merito.
    L'incoato giudizio di opposizione de quo, infatti, e' strutturato
in  conformita'  del  modello  del  processo  civile  e risponde alle
regole,  in  particolare,  della  domanda  (art. 90  c.p.c.)  e della
corrispondenza  tra  il  chiesto e il pronunciato e del divieto della
pronuncia    d'ufficio    su    eccezioni    rimesse   esclusivamente
all'iniziativa  della parte (art. 112 c.p.c.), nonche' ai limiti alla
modificazione  della  causa  petendi  (art. 183  c.p.c.) che, in tali
giudizi,  resta  individuata  sulla  base  dei motivi di opposizione.
L'omessa  pronuncia  avverso  specifiche eccezioni fatte valere dalla
parte,  peraltro,  intererebbe  una violazione dell'art. 112 c.p.c. e
costituirebbe  una  violazione  della  corrispondenza  tra  chiesto e
pronunciato  che  potrebbe  essere fatta valere a norma dell'art. 360
n. 4 c.p.c..
    Da  ultimo, in ogni caso, e' bene evidenziare che la questione di
legittimita'  costituzionale  di una norma puo' essere rilevata anche
d'ufficio  non  solo  per  risolvere il merito della controversia, ma
pure  per  risolvere  dubbi  su  questioni  pregiudiziali  rilevabili
d'ufficio  considerato  che  il giudice e' chiamato - sia pur in modo
indiretto  o  implicito  - a far applicazione delle norme nelle quali
trovano  legittimazione  l'atto impugnato ed il relativo procedimento
instauratosi con la proposta impugnazione dello stesso.
    Per  i  superiori  motivi,  pertanto,  questo  decidente  intende
sottoporre  alla  Corte  costituzionale  -  come  in  effetti  con il
presente  atto  sottopone  -  il quesito relativo alla legittimita' -
sotto  vari  profili  -  della disciplina della confisca obbligatoria
dotta con il comma 2-sexies dell'art. 213 c.d.s. il quale prevede che
detta   sanzione   amministrativa   scatta   automaticamente,   senza
discrezionalita  alcuna  da  parte della pubblica amministrazione, in
tutti i casi in cui, con l'uso di un motoveicolo o di un ciclomotore,
ci  si  renda  responsabili della violazione dei precetti di cui agli
artt. 169  commi  2  e  7  (numero  di  persone  trasportabili),  170
(trasporto  di  persone ed oggetti su veicoli a motore a due ruote) e
171 (modalita' di uso del casco) c.d.s.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    L'art. 5-bis del d.l. n. 115/2005, convertito con modifiche dalla
legge  17  agosto  2005,  n. 168,  ha  introdotto alcune modifiche al
codice della strada dettando, in particolare, una disciplina speciale
del  regime sanzionatorio per talune infrazioni qualora commesse alla
guida   di  ciclomotori  o  motocicli.  Specificatamente  sono  state
modificate  le norme che disciplinano gli istituti del sequestro, del
fermo  e della confisca del veicolo - articoli 213 e 214 c.d.s. -, da
un lato dettando una disciplina speciale del sequestro amministrativo
nelle  ipotesi  in  cui esso e' previsto quale sanzione accessoria e,
dall'altro,  introducendo  speciali ipotesi di confisca obbligatoria.
In  entrambi  i  casi prevedendo espressamente che dette modifiche si
riferiscono esclusivamente ai soli ciclomotori e motocicli.
    Le  dette modifiche si caratterizzano, pertanto, innanzitutto per
la  specialita'  della  disciplina in quanto introdotta relativamente
alle  sole  ipotesi  in  cui  il  veicolo  sia  un  ciclomotore  o un
motociclo.
    Inoltre,  con  l'aggiunta del comma 2-sexies dell'art. 213, viene
introdotta  l'obbligatorieta'  della confisca in tutti i casi in cui,
indipendentemente  dalla circostanza se l'autore della violazione sia
maggiorenne  o  minorenne,  «...  un ciclomotore o un motoveicolo sia
stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di
cui  agli  articoli  169,  commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un
reato  ...» e, posto che in questi casi e' sempre disposto, altresi',
il sequestro, ne consegue che si e' sempre ed immediatamente privati,
della disponibilita' del motoveicolo o del ciclomotore.
    Siffatta  disciplina  presenta  indubbi profili di illegittimita'
costituzionale.
          Violazione degli artt. 3 e 27 della costituzione
    Ed   invero,  quanto  previsto  e  disposto  dall'art. 213  comma
2-sexies c.d.s. - come modificato ed introdotto dall'art. 5-bis della
legge  168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30
giugno 2005 n. 115 - si pone in aperto contrasto con gli articoli 3 e
27   della  Costituzione  per  palese  violazione  del  principio  di
ragionevolezza  e  proporzionalita'  della  sanzione,  oltre  che per
disparita'  di trattamento tra analoghe violazioni al c.d.s. commesse
dai  ciclomotori  e  quelle  commesse  dagli autoveicoli, nonche' per
violazione del principio di personalita'.
    Ai   fini   della  valutazione  della  denunziata  norma  occorre
richiamare   i   principi   generali   che   disciplinano  l'illecito
amministrativo  e  che hanno la loro principale fonte normativa nella
legge  689/1981  -  cosi' come anche riconosciuto da codesta Corte in
seno  alla  sentenza  n  110/1996  -  e  la  cui dichiarata natura di
principi  generali  e',  da un lato, sancita dalla stessa rubrica del
capo  I  e,  dall'altro, dalla previsione dell'art. 13 della medesima
legge il quale conferisce alla stessa una portata generale escludendo
la sua applicazione per i soli illeciti disciplinari.
    La confisca amministrativa, cosi' come normativamente individuata
e  definita dai commi 3 e 4 dell'art. 20 della citata legge 689/1981,
si  distingue in facoltativa - nei casi in cui la P.A. «... puo' ...»
disporre  la  confisca  delle cose che servirono o furono destinate a
commettere  la  violazione  -  ed  obbligatoria  - nei casi in cui si
tratti  di  cose che «... sono il prodotto della violazione ...» o la
cui   «...   fabbricazione,  uso,  porto,  detenzione  e  alienazione
costituisce violazione amministrativa ....».
    Il  comma  2-sexies dell'art. 213 c.d.s., pertanto, ha introdotto
una ulteriore ipotesi di obbligatorieta' della confisca prevedendo la
stessa  nei  casi in cui, invece, in base ai detti principi generali,
potrebbe ricorrere l'ipotesi di confisca facoltativa.
    Siffatta  previsione  e  disposizione,  tuttavia, si appalesa non
adeguata  e  sproporzionata  se  raffrontata alla portata della norma
precettiva di riferimento.
Violazione  del  principio di ragionevolezza e proporzionalita' della
                              sanzione
    Ed invero, cosi' come gia' precedentemente evidenziato da codesta
Corte  costituzionale  (sentenza  n. 110/1996,  ordinanze n. 58/1999,
144/2001,  1/2003,  172/2003  e  sentenza  n. 27/2005),  non puo' non
rilevarsi  che  se il legislatore puo' discrezionalmente stabilire le
condotte  punibili e determinare, per esse, la sanzione ritenuta piu'
opportuna tuttavia tale potere non puo' confliggere in modo manifesto
con  il  canone  della  ragionevolezza  -  nei suoi due aspetti della
adeguatezza e proporzionalita' della sanzione, nonche' del necessario
rispetto  del  principio  di parita' di trattamento - laddove esso si
configura   quale  espressione  di  un  uso  distorto  della  propria
discrezionalita'.
    In  riferimento  al  profilo della adeguatezza e proporzionalita'
della  sanzione,  l'ipotesi nel caso specifico prevista dall'art. 171
c.d.s. e' senz'altro riconducibile a quelle che, come precedentemente
rilevato,  la  Corte  costituzionale ha gia' piu' volte censurato per
irragionevolezza  della  sanzione  comminata.  Cio'  e'  avvenuto, ad
esempio,  per  l'art. 21  comma  3  della legge 689/1981, dalla Corte
costituzionale  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo (sentenza
n. 371/1994)  - per essere la detta statuizione ingiusta e lesiva del
canone  generale  della  ragionevolezza  -  nella  parte  in  cui era
prevista  la  confisca  del  veicolo,  anche  se  gia' immatricolato,
sprovvisto  della  carta  di  circolazione ovvera', da ultimo, con la
sentenza   n. 27/2005   con   la   quale   e'   stata  dichiarata  la
incostituzionalita'   dell'art. l26-bis   comma   2   c.d.s.  -  come
modificato  dalla  legge  n. 151/2003  - il quale, in caso di mancata
identificazione    dell'autore    dell'infrazione,    prevedeva    la
decurtazione  dei  punti alla patente del proprietario che non avesse
fornito all'organo di polizia procedente - nei termini prescritti - i
dati  personali  e della patente del conducente il veicolo al momento
della violazione.
    Alla  luce dei principi gia' affermati dalla Corte costituzionale
in  seno  alle  richiamate pronunce e', pertanto, del tutto palese la
incostituzionalita' della norma denunciata per violazione del dettato
di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  in  considerazione  della
evidente   sproporzione  tra  la  prevista  sanzione  della  confisca
obbligatoria  dell'autoveicolo o del ciclomotore a fronte di condotte
senz'altro di esigua rilevanza quali l'uso di un casco non allacciato
o la seduta non corretta del guidatore.
    Peraltro,   e'   da   evidenziarsi   e  rilevarsi  la  denunciata
irragionevolezza  della  norma  de  quo anche in considerazione della
particolare gravita' della sanzione dalla stessa prevista la quale e'
connessa esclusivamente a valutazioni proprie dell'organo accertatore
e  che, pertanto, risulterebbero certamente insindacabili in sede del
ricorso amministrativo e giurisdizionale.
                      Disparita' di trattamento
    Il  detto  canone  della  ragionevolezza,  inoltre, spiega i suoi
effetti  anche  nella  diversa  direzione  del rispetto del principio
costituzionale della parita' di trattamento ove, anche in questo caso
e  come  gia'  affermato  da  codesta  Corte costituzionale (sentenza
n. 349/1997,  1/2003,  217/2003), la discrezionalita' del legislatore
trova  il  limite  nel  principio costituzionale della ragionevolezza
della  disparita'  realizzata  in  ragione del differente trattamento
sanzionatorio  previsto  da  altre  norme  per specie analoghe ovvero
laddove sono previste sanzioni diverse per condotte identiche.
    Presupposto   della  discrezionalita'  legislativa,  infatti,  e'
quello  che  debba trattarsi di condotte diverse le quali, proprio in
quanto  tali,  consentono  al  legislatore  di  operare  una  diversa
valutazione e di comminare, in conseguenza, sanzioni diverse.
    Nel   caso   de  quo  il  comma  2-sexies  dell'art. 213  c.d.s.,
prevedendo  in via obbligatoria la sanzione amministrativa accessoria
della confisca per i soli ciclomotori e motoveicoli, ha introdotto un
ben  piu'  grave  trattamento  sanzionatorio per il solo fatto che la
medesima  violazione  del precetto sia perpetrata con una determinata
specie di veicoli.
    All'uopo  basti richiamarsi alla violazione dell'art. 169 commi 2
e 7 c.d.s. - la cui disciplina e' destinata a tutti i tipi di veicoli
-  che, come oggi modificato dalla norma censurata, se commessa con i
ciclomotori  o motocicli comporta la confisca obbligatoria, mentre se
commessa  con  altri  tipi di veicoli comporta solamente una sanzione
pecuniaria  e,  pertanto,  e'  palesemente evidente che la violazione
della  medesima  disciplina  e  la medesima condotta e' sanzionata in
maniera  differente se il conducente e' alla guida di tipi diversi di
veicolo.
    Da  cio'  consegue  la  violazione  del  canone costituzionale di
ragionevolezza  della  discrezionalita' legislativa di cui all'art. 3
della  Costituzione  in  conseguenza  della  mancanza del presupposto
delle condotte diverse cui riferire l'insindacabilita' del differente
regime sanzionatorio.
    L'irragionevolezza   di   siffatto   piu'   rigoroso  trattamento
sanzionatorio  previsto  per  i ciclomotori e motocicli e' poi ancora
piu'  evidente  nei  casi in cui detti veicoli siano adoperati per la
commissione  di  un reato, ipotesi anche questa in cui il detto comma
2-sexies prevede la confisca obbligatoria.
    Ed  invero,  nel  caso  in  cui un veicolo venga adoperato per la
commissione  di  un  reato  scattera'  obbligatoriamente  la confisca
amministrativa,  ma cio' nel solo caso in cui esso sia stato commesso
con  un  ciclomotore  o  un  motociclo,  mentre  analoga sanzione non
scattera',  obbligatoriamente,  per chi commetta un reato avvalendosi
invece di un'autovettura.
Violazione  del  principio  di personalita' ed irragionevolezza della
                             previsione
    Altro profilo di incostituzionalita' dell'art. 213 comma 2-sexies
c.d.s.  -  come  modificato ed introdotto dall'art. 5-bis della legge
168/2005 di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 giugno
2005  n. 115  --,  e'  che  la  detta  confisca  del  motociclo o del
ciclomotore   colpisce  direttamente  il  proprietario  dello  stesso
indipendentemente  dalla  circostanza che sia lui o meno a commettere
la  violazione, tant'e' che la detta norma prevede che la sanzione si
applica sia nel caso in cui il detentore sia maggiorenne che nel caso
in  cui  sia  minorenne,  con  la  conseguente  assoluta  irrilevanza
dell'accertamento  sulla  proprieta'  del  bene.  La  detta sanzione,
pertanto,  non  e' riconducibile ad un comportamento diretto posto in
essere dal proprietario del veicolo e cio' comporta la illegittimita'
della  censurata  norma  sotto un duplice profilo: per violazione del
principio di personalita' di cui all'art. 27 della Costituzione e per
irragionevolezza  della  previsione  in  violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
    Ed  invero,  se come gia' precedentemente evidenziato e rilevato,
l'illecito  amministrativo  da circolazione stradale e' da ricondurre
ai  principi  generali  della  legge  689/1981,  consentendo  cio' di
ritenere applicabile il principio di personalita' dell'illecito cosi'
come  normativamente configurato dall'art. 3 di detta legge, tuttavia
si  appalesa  di  evidente illegittimita' costituzionale la norma che
infligge  una  sanzione amministrativa patrimoniale non pecuniaria al
terzo  proprietario  che  non  abbia,  neanche  per  colpa,  concorso
nell'illecito.
    Ed   invero,   l'art. 3   di   tale   legge  fissa  due  principi
fondamentali:  al  primo  comma  quello  secondo  il quale «... nelle
violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e'
responsabile   della   propria   azione  od  omissione,  cosciente  e
volontaria,  sia  essa  dolosa  o  colposa ...» ed, al secondo comma,
quello  in  base  al  quale  «...  nel  caso  in cui la violazione e'
commessa  per  errore  sul fatto, l'agente non e' responsabile quando
l'errore non e' determinato da sua colpa ...».
    Inoltre,  anche  l'art. 6  della  stessa  legge  n. 689  del 1981
disciplina,  ma  per  le  sole  sanzioni  pecuniarie, la solidarieta'
passiva tra «... il proprietario della cosa che servi' o fu destinata
a  commettere  la  violazione  o,  in sua vece, l'usufruttuario o, se
trattasi  di  bene  immobile,  il titolare di un diritto personale di
godimento ...» e «... l'autore della violazione ...»
    L'art. 196  del  codice  della strada, poi, con riferimento quasi
letterale  al  citato  art. 6  della  detta legge n. 689 del 1981, fa
proprio  siffatto  principio  di solidarieta' disponendo, al comma 1,
che  «...  per  le violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria  il  proprietario  del  veicolo ...» (o, in sua vece, «...
l'usufruttuario,  l'acquirente  con  patto  di  riservato  dominio  o
l'utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria  ...»)  e' «...
obbligato  in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questi dovuta ...»
    Il   denunziato   art. 213   comma   2-sexies   c.d.s.  tuttavia,
intervenendo  in una ipotesi sanzionatoria di carattere schiettamente
personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo in quanto
tale,   una   autonoma   e  personale  sanzione,  prescindendo  dalla
violazione   di   regole   disciplinanti   la  circolazione  stradale
eventualmente ascrivibile al medesimo proprietario.
    Nella  fattispecie de quo, pertanto, assume rilievo preponderante
il carattere schiettamente personale della sanzione la quale viene ad
incidere   direttamente   sul  proprietario  del  ciclomotore  o  del
motociclo ed e' proprio la peculiarita' di siffatta prevista sanzione
che  fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre
la  stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il
responsabile dell'infrazione stradale.
    Gli effetti della detta confisca, infatti, sono quelli di privare
del  bene  il  proprietario  in via definitiva e siffatta sanzione si
pone   in   contrasto   con   l'art.   3   della   Costituzione   per
irragionevolezza  della stessa in quanto, senza che venga addebbitata
al  proprietario  del  ciclomotore  o  del  motociclo  alcuna  colpa,
quest'ultimo perde definitivamente la titolarita' di un diritto reale
su un bene di rilevante valore economico.
    Anche  sotto  tale  profilo,  pertanto,  e' palese ed evidente la
illegittimita' costituzionale della norma de quo la quale prevede una
ingiustificata   responsabilita'  oggettiva  del  proprietario  -  in
relazione   alla   definitivita'   e   significativita'  dell'effetto
ablatorio  connesso  alla  perdita  di  un bene nei casi di fatti del
terzo da lui non prevedibili.
    Questo   giudice   e',  pertanto,  dell'avviso  che  la  confisca
obbligatoria  di cui al disposto dell'art 213 comma 2-sexies c.d.s. -
cosi'  come  introdotto  dall'art. 5-bis,  comma  1,  lett. c), n. 2,
seconda  parte,  d.l.  30 giugno 2005 n. 115, convertito in legge con
modifiche dalla legge 17 agosto 2005 n. 168 - sia in contrasto con le
norme   della  Costituzione  e  che  debba,  in  conseguenza,  essere
dichiarata illegittima la disposizione che la prevede.
    Per  quanto  sopra  esposto e motivato si ritiene, quindi, la non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
di detta norma e la sua rilevanza nel presente procedimento.