ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 1,
lettera g),  della legge della Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24
(Sistema  museale  regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni
culturali  connessi),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  con  ricorso  notificato il 20 febbraio 2004, depositato in
cancelleria il 1° marzo 2004 e iscritto al n. 26 del registro ricorsi
2004;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  7 novembre  2006  il  giudice
relatore Francesco Amirante;
    Udito  l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  20 febbraio  2004 e
depositato   il  1° marzo  2004,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 117, secondo comma,
lettere m)  e  s),  e  terzo  comma  della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 1, lettera g), della
legge  della  Regione Umbria 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale
regionale   -   Salvaguardia  e  valorizzazione  dei  beni  culturali
connessi);
        che  il ricorrente, dopo una sintetica disamina del contenuto
della  legge regionale indicata, rileva che la disposizione censurata
-  che  riserva  alla  Regione  «la  determinazione  e verifica degli
standard  qualitativi  e  quantitativi  da  assicurare nell'esercizio
delle   funzioni   di   conservazione,   valorizzazione,  gestione  e
promozione  del  patrimonio  culturale  e dei musei, delle raccolte e
delle  altre strutture di proprieta' pubblica» - si pone in contrasto
con  le  indicate  norme  costituzionali,  secondo le quali rientrano
nella  competenza esclusiva statale la tutela dei beni culturali e la
«determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i  diritti  [...]  sociali  che  devono  essere garantiti su tutto il
territorio   nazionale»   mentre   e'   di  competenza  ripartita  la
valorizzazione dei beni culturali;
        che  la  Regione  Umbria  non  si  e' costituita nel presente
giudizio;
        che, in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato,  nell'interesse  del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
depositato  una  memoria  nella  quale ha dichiarato di rinunciare al
ricorso  in quanto, con la legge della Regione Umbria 21 luglio 2004,
n. 13   (Modificazioni   ed   integrazioni   della   legge  regionale
22 dicembre  2003,  n. 24,  Sistema museale regionale, Salvaguardia e
valorizzazione   dei   beni   culturali  connessi),  la  disposizione
censurata e' stata modificata nel rispetto del riparto costituzionale
di competenze nella materia trattata.
    Considerato  che,  in  mancanza di costituzione in giudizio della
parte   resistente,   la  rinuncia  al  ricorso  comporta,  ai  sensi
dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (v., ex plurimis, ordinanze
n. 234 del 1999, n. 99 e n. 163 del 2006).