ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n 131
(Approvazione   del   testo   unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  di  registro), promosso con ordinanza del 14 novembre 2005
dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di  Ferrara nel giudizio
tributario  vertente  tra  la s.r.l. Arci Progetto Cinema e l'Agenzia
delle  entrate  - Ufficio di Ferrara, iscritta al n. 211 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Franco Gallo;
    Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio tributario - promosso da
una  societa'  a  responsabilita' limitata avverso il rifiuto opposto
dal   competente  ufficio  finanziario  alla  richiesta  di  parziale
rimborso  dell'imposta  di  registro  corrisposta  in relazione ad un
contratto   di  affitto  di  azienda  -,  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Ferrara,  con  ordinanza  del  14 novembre  2005, ha
sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  dell'art. 17 (rectius: art. 17, comma 3)
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro);
        che  il  giudice rimettente premette, in punto di fatto, che:
a)  la  societa'  aveva stipulato, quale conduttrice, un contratto di
affitto  di  azienda  per  la  durata  di  sei  anni, pattuendo quale
corrispettivo  un  canone  annuo;  b)  la  conduttrice  aveva versato
l'imposta  di registro nella misura del tre per cento del complessivo
ammontare  dei  canoni  pattuiti per l'intera durata contrattuale; c)
era   successivamente   intervenuta   l'anticipata   risoluzione  del
contratto;   d)   la   medesima   societa'   aveva  invano  richiesto
all'amministrazione  finanziaria il rimborso dell'imposta di registro
per  la  parte corrispondente al periodo contrattuale successivo alla
suddetta risoluzione;
        che  la Commissione tributaria provinciale premette altresi',
in  punto  di  diritto,  che,  nel caso di risoluzione anticipata dei
contratti  di  locazione  e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale, il contribuente - in base alla denunciata disposizione -
ha   diritto   al  rimborso  del  tributo  relativo  alle  annualita'
successive  a  quella  in  corso,  ove  abbia esercitato l'opzione di
corrispondere  l'imposta  di  registro sul corrispettivo pattuito per
l'intera durata del contratto;
        che,  poste  tali  premesse,  il giudice a quo osserva che la
suddetta  disposizione, non prevedendo il diritto del contribuente al
parziale  rimborso  del  tributo  nel  caso - dal rimettente ritenuto
analogo  -  di  risoluzione  anticipata  di  contratti pluriennali di
affitto  di  azienda,  comporterebbe  l'ingiustificata  disparita' di
trattamento  di  fattispecie  simili,  con conseguente violazione dei
principi  costituzionali di eguaglianza dei cittadini (art. 3 Cost.),
di  capacita'  contributiva (art. 53 Cost.), nonche' di imparzialita'
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
        che,  in  punto  di  rilevanza,  il rimettente afferma che il
giudizio  principale non puo' essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata «inammissibile,
perche'  manifestamente  infondata,  o  sia  comunque  rigettata  per
infondatezza»;
        che, con memoria depositata in prossimita' della data fissata
per  la  camera  di  consiglio,  la  difesa erariale ha ulteriormente
illustrato le ragioni della dedotta infondatezza della questione.
    Considerato  che la Commissione tributaria provinciale di Ferrara
dubita,  in  riferimento  agli  artt. 3,  53 e 97 della Costituzione,
della  legittimita' dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro);
        che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione
denunciata,  non  prevedendo,  nel caso di risoluzione anticipata del
contratto   pluriennale   di  affitto  di  azienda,  il  diritto  del
contribuente al parziale rimborso dell'imposta di registro pagata con
riferimento   al  corrispettivo  pattuito  per  l'intera  durata  del
contratto, violerebbe le citate disposizioni costituzionali;
        che in particolare, secondo il giudice a quo, tale esclusione
del  diritto  del contribuente al rimborso del tributo si porrebbe in
contrasto  con  il  principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
perche'   creerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento
rispetto al caso - ritenuto simile - della risoluzione anticipata dei
contratti  di  locazione  e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale,   per  il  quale,  invece,  la  menzionata  disposizione
espressamente   prevede   il   diritto   di  rimborso  a  favore  del
contribuente,  ove  questi  abbia  esercitato l'opzione di versare in
unica  soluzione  l'imposta  di registro, calcolata sul corrispettivo
pattuito per l'intera durata contrattuale;
        che la questione e' manifestamente inammissibile, per carente
motivazione sulla non manifesta infondatezza;
        che  infatti, quanto alla dedotta violazione degli artt. 53 e
97  Cost.,  il  rimettente  si  limita alla mera enunciazione di tali
parametri,  omettendo di fornire qualsiasi argomento a sostegno della
censura;
        che,  quanto  alla  dedotta  violazione dell'art. 3 Cost., il
rimettente  non  motiva circa l'asserita omogeneita' delle situazioni
da  lui  poste  a  raffronto,  ma  si limita ad affermare che «appare
evidente  [...]  la  similitudine  delle  due  fattispecie  prese  in
considerazione  ai  fini dell'applicazione della relativa tassazione»
(cioe'  la  locazione  pluriennale  di  immobili  urbani  e l'affitto
pluriennale di azienda);
        che  tale  motivazione  sarebbe  stata,  invece,  necessaria,
perche'  il  giudice  a  quo  ritiene  comparabili fattispecie che il
legislatore,  in  ragione delle esigenze sociali sottese ai contratti
di  locazione  di  immobili  urbani,  ha  avuto cura di differenziare
nettamente,  mediante  la  previsione  per  detti  contratti  di  una
disciplina, anche fiscale, derogatoria rispetto a quella generale (si
vedano,  in  particolare,  i  lavori preparatori dell'art. 34-bis del
d.P.R.  26 ottobre  1972, n. 634 - articolo costituente l'antecedente
storico  della  disposizione  censurata,  introdotto  dall'art. 1 del
decreto-legge    10 novembre    1978,    n. 693,    convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1978,  n. 841 -, nei quali
viene  indicata  nell'entrata  in  vigore della legge 27 luglio 1978,
n. 392,  recante  la  nuova  «Disciplina  della locazione di immobili
urbani»,  la  ratio  giustificatrice  della  norma con la quale viene
stabilito,  in via di eccezione, il carattere annuale dell'obbligo di
corrispondere l'imposta di registro relativa a tali locazioni);
        che  dunque,  nell'ordinanza di rimessione, andavano indicate
le  ragioni  per  le  quali,  ad  avviso  del giudice a quo, dovrebbe
estendersi   ai  contratti  pluriennali  di  affitto  di  azienda  il
peculiare regime dell'imposta di registro previsto esclusivamente per
le  locazioni  pluriennali  di  immobili  urbani,  in  base  al quale
l'imposta   -  in  deroga  al  disposto  dell'art. 43,  primo  comma,
lettera h),   del   d.P.R.  n. 131  del  1986  -  e'  «assolta  [...]
annualmente  sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno» e non
sull'ammontare  pattuito  per  l'intera  durata  del contratto (primo
periodo   del   denunciato  comma 3  dell'art. 17,  quale  modificato
dall'art. 21,  comma 18,  lettera  a,  della  legge 27 dicembre 1997,
n. 449,  che  sostanzialmente  conferma  il primo periodo del comma 4
dello stesso art. 17, nella formulazione anteriormente vigente, nella
quale  era stato trasfuso il citato art. 34-bis del d.P.R. n. 634 del
1972);
        che  non  potrebbe  addursi,  in  contrario,  che  il secondo
periodo  del  censurato comma 3 del vigente art. 17 del d.P.R. n. 131
del  1986  avrebbe  introdotto, sotto il profilo fiscale, elementi di
somiglianza tra contratti pluriennali di locazione di immobili urbani
e   contratti  pluriennali  di  affitto  di  azienda,  accordando  ai
contraenti delle suddette locazioni immobiliari la facolta' di optare
per  il  pagamento del tributo in unica soluzione, con riferimento al
corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale;
        che,  infatti,  tale  disposizione  non modifica il carattere
annuale  del  tributo  relativo  alle  indicate locazioni di immobili
urbani,  perche',  come  risulta  dai  lavori preparatori della legge
n. 449  del 1997, il legislatore ha introdotto l'opzione di pagamento
in  unica  soluzione  solo  per  consentire  all'erario di incamerare
anticipatamente gli importi dell'imposta dovuti per ciascun anno e, a
questo  fine, ha previsto un «meccanismo incentivante» detta opzione,
consistente  nella  riduzione  del  tributo stesso nella misura della
«percentuale   pari   alla   meta'  del  tasso  di  interesse  legale
moltiplicato  per  il  numero  delle  annualita» (nota I - introdotta
anch'essa  dalla legge n. 449 del 1997 - all'art. 5 della Parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986);
        che,  anzi,  la  norma  censurata, subordinando il diritto al
rimborso  dell'imposta  di  registro  alla  duplice  condizione della
risoluzione  anticipata  del  contratto  nonche'  del  pagamento  del
tributo  in  unica soluzione, presuppone il carattere annuale di tale
tributo;
        che,  in  conclusione,  il  rimettente  non ha fornito alcuna
motivazione  ne'  sull'asserita  omogeneita'  di  fattispecie  che il
legislatore  ha  disciplinato  in  modo  diverso ne', in particolare,
sulla  sussistenza  anche  per l'affitto pluriennale di azienda della
speciale  ratio  giustificatrice posta a base della normativa fiscale
derogatoria  relativa  alle  sole  locazioni  pluriennali di immobili
urbani.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.