IL GIUDICE Pronunzia la seguente ordinanza. Visti gli atti del processo, vista la memoria autorizzata depositata in data 13 aprile 2006 e con la quale il ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell'art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (come modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) in relazione ai principi sanciti dall'art. 38, comma 2 e dall'art. 3 della Costituzione, laddove non dispongono circa l'iscrivibilita' presso la Gestione Commercianti dell'I.n.p.s. dei familiari coadiutori del farmacista, o in alternativa, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Enpaf, dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 come attuato dall'art. 2 del d.m. 29 ottobre 1977, nella parte in cui, laddove impone l'obbligo di iscrizione all'Enapf del farmacista iscritto all'albo professionale, non prevede l'iscrivibilita' del familiare collaboratore del farmacista, per contrasto con i principi costituzionali stabiliti al secondo comma dell'art. 38; Ritenuto che con il ricorso introduttivo del giudizio il signor Fiori Floriano, titolare della «Farmacia della Mole» a Torino impugna il verbale di accertamento n. 188-2004 con il quale l'Inps, previo accertamento circa l'iscrizione del ricorrente alla Camera di Commercio e la costituzione, con il coniuge sinora Gay Vera, di impresa familiare ex art. 230-bis codice civile per la gestione della farmacia, disponeva l'iscrizione del ricorrente - quale titolare di impresa commerciale non soggetto personalmente all'imposizione contributiva - e del coadiuvante familiare nella gestione commercianti, e richiedeva il pagamento dell'importo di euro 50.901 11,00 titolo di contributi nel quinquennio prescrizionale, riferiti alla sola collaboratrice familiare, oltre a sanzioni accessorie dovute per i casi di evasione; che il ricorrente sostiene l'illegittimita' della pretesa, poiche' essa non troverebbe fondamento in alcun sostegno normativo e rileva che l'istituto previdenziale, in passato, aveva sempre escluso con le proprie circolari che il farmacista, iscritto ad un fondo pensionistico di base e esclusivo, e i suoi collaboratori familiari potessero essere iscritti alla gestione commercianti (v. circolare 9 dicembre 1981, n. 1785), naturalmente al di fuori delle ipotesi di costituzione di rapporto di lavoro subordinato; che l'Inps si e' costituito concludendo per la sussistenza del credito contributivo, rilevando che il farmacista deve considerarsi a tutti gli effetti un imprenditore commerciale, poiche' svolge un'attivita' professionale che puo' essere espletata in forma di impresa, ed e' iscritto alla Camera di Commercio come piccolo imprenditore; rileva l'istituto che, eccettuata la fascia di attivita' riservata alla esclusiva professionalita' del farmacista (vendita di farmaci, medicinali, galenici, presidi medico chirurgici), la restante parte dell'attivita' di vendita propria di una moderna farmacia e' indubbiamente di natura commerciale e ad essa possono essere addetti i familiari coadiutori; rileva ancora l'Inps che, stante il chiaro disposto dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 114/1998 (riforma del commercio) che sottrae alla disciplina stessa solo l'attivita' relativa alla vendita esclusiva di prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, nell'ipotesi in cui in farmacia siano in vendita altri diversi prodotti, diversi da quelli farmaceutici quali cosmetici, profumi, alimenti, giocattoli eccetera, per questi sia necessaria e indispensabile, come per ogni altra attivita' commerciale, l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio; che l'Inps pertanto motiva il proprio operato con riferimento alle norme che disciplinano l'iscrizione nella gestione commercianti di chi esercita attivita' commerciale nonche' dei familiari coadiuvanti, precisa di non richiedere alcun versamento contributivo per il farmacista titolare, in quanto lo stesso per legge e' iscritto all'albo professionale, all'ordine professionale e al fondo speciale (Enpaf), ma, effettuata una sorta di iscrizione virtuale del titolare farmacista, richiede l'iscrizione dei familiari coadiutori, non risultando gli stessi iscrivibili presso l'Enpaf; che, essendo pacifici i fatti, le parti hanno discusso la controversia, e parte ricorrente ha sollevato eccezione di legittimita' costituzionale, poi argomentata nella memoria autorizzata depositata in data 13 aprile 2006, in relazione alle disposizioni di legge sopra riportate; che la questione di legittimita' costituzionale prospettata «in alternativa» - quella relativa alle disposizioni che regolano l'iscrizione all'Enpaf ed escludono la iscrivibilita' del familiare collaboratore del farmacista - non pare rilevante nel presente giudizio, che concerne la pretesa dell'Inps di iscrivere «virtualmente» e cioe' senza imposizione contributiva ed erogazione di prestazioni il titolare della farmacia, e «effettivamente» il familiare coadiuvante presso la gestione commercianti; che per contro la prima questione prospettata e' rilevante, in quanto le norme sospettate di illegittimita' sono le uniche idonee a definire il giudizio: ad esse l'Inps fa esclusivo riferimento nel motivare la propria pretesa e, in effetti, non risulta altra norma idonea a autorizzare l'iscrizione in altra gestione o fondo previdenziale dei familiari coadiuvanti del farmacista; che la questione appare altresi' non manifestamente infondata, in riferimento ai principi posti dall'art. 38, comma 2, Cost., e dall'art. 3 Cost.: la mancanza di tutela previdenziale dei familiari che prestano attivita' nella farmacia infatti non pare rispondere ai principi posti dal secondo comma dell'art. 38, e pare altresi' con il principio di uguaglianza, stante il diverso trattamento sotto il profilo previdenziale assicurato dalle norme qui in esame ai collaboratori familiari di altre imprese commerciali; sul punto il giudice ritiene che il disposto dell'art. 1, legge 27 novembre 1960, n. 1397, come modificata dall'art. 1, comma 203, legge 23 dicembre 1996, n. 662 che stabilisce l'obbligo di iscrizione per esercenti attivita' commerciali e dell'art. 1, legge n. 613/1966 - sulla estensione alla AGO per i familiari coadiutori degli esercenti piccole imprese commerciali - non pongano una questione interpretativa in senso stretto, ma che sia consentito il ricorso al giudice delle leggi: il testo risultante dal combinato disposto infatti e' chiaro nel prescrivere l'iscrizione degli esercenti di attivita' commerciale e di piccole imprese commerciali, e dei loro familiari coadiutori. Ora, poiche' nel caso di specie il titolare, cioe' il farmacista, non puo' essere iscritto alla gestione commercianti, la pretesa dell'Inps di iscrivere solo i familiari collaboratori produce un salto logico - argomentativo (ritenuto non accettabile dalla scrivente) che verrebbe inoltre ad attribuire una autonomia alla figura del familiare collaboratore ex art. 230-bis c.c. non consentita dalla legge: infatti, come condivisibilmente rileva la parte ricorrente, «la disciplina dell'aggregazione alla posizione di imprenditore commerciale riguarda soltanto i collaboratori di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 613/1966» e non la diversa figura del familiare collaboratore ex art. 230-bis c.c. In questo modo, tuttavia, il familiare risulterebbe del tutto privo di copertura previdenziale, circostanza questa del tutto pacifica in causa dal momento che non puo' iscriversi all'Enpaf, e non puo' essere aggregato all'imprenditore commerciale (come ha ritenuto l'Inps sino al verbale per cui e' causa). Vi e' inoltre una effettiva esigenza di certezza del diritto, stanti le oscillazioni interpretative create dall'Istituto previdenziale, ed in cio' consiste il concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, di cui e' portatore il ricorrente nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale.