IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 aprile 2006, espone. E' titolare del procedimento n. 36/2006 del R.G. pendente presso il proprio ufficio tra il signor Caserta Roberto, proprietario del motociclo Piaggio Liberty tg. 90866 ed il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Riposto che, in data 31 dicembre 2005 ha contestato al conducente del superiore mezzo, la violazione dell'art. 171, comma primo, lettera a) e secondo del c.d.s., con l'applicazione della sanzione accessoria della confisca; All'udienza del 20 aprile 2006, il ricorrente insisteva in domanda in merito alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 123 c.d.s, cosi' come modificato dal decreto-legge n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005, in relazione agli artt. 3-42 della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca del motoveicolo, non accogliendo la domanda di dissequestro; Pertanto, preso atto di quanto esposto dal ricorrente, rilevata la non manifesta infondatezza dell'eccezione proposta, considerato che: 1) La confisca e' la negazione del concetto di proprieta' privata nella sua strutturazione civilistica di diritto assoluto, che collide con la realta' di diritto garantito nella formulazione del primo comma dell'art. 42 della Costituzione; 2) La confisca e' in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della Carta costituzionale, in merito alla uguaglianza di diritti e doveri di tutti i cittadini dinanzi alla legge, ove si pone mente che violazioni anche piu' gravi di norme del c.d.s. (guida senza copertura assicurativa o contromano in autostrada), non sono punite alla stessa stregua; 3) La confisca, cosi' come prevista nel c.d.s., si applica anche nel caso in cui a violare la norma non sia il titolare del diritto di proprieta' sul mezzo, che puo' risultare assolutamente incolpevole, pur non essendo estraneo rispetto alla commessa violazione e, purtuttavia, deve subirla;