IL GIUDICE DI PACE

    Nella  causa  R.G.  n. 5020/05  promossa  da Piacentini Federico,
difeso  e  rappresentato dall'avv. Antonella Meschini e presso il suo
studio  domiciliato  in  Brescia, alla via XX Settembre n. 66, giusta
mandato in calce all'atto introduttivo;
    Contro Comune di Brescia, in persona del sindaco pro tempore.
    Con  ricorso  depositato  in  data  14  ottobre  2005  presso  la
cancelleria  di questo ufficio, il sig. Piacentini Federico proponeva
opposizione avverso il verbale n. 33-74389 del 27 settembre 2005, con
il  quale  gli agenti del Comando di Polizia municipale del comune di
Brescia  accertavano,  a  carico dell'opponente, la violazione di cui
all'art. 171  commi  1,  2  e  3  del  codice  della  strada per aver
circolato con casco di tipo non omologato.
    Il  sig.  Piacentini  proponeva  altresi'  opposizione avverso il
provvedimento con il quale il predetto organo accertatore procedevano
al  sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa
del mezzo, ai sensi della legge n. 168/2005.
    Parte  ricorrente  lamentava  in via preliminare l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 213,  comma  2-bis  del codice della strada
cosi'  come  introdotto  dalla  legge  n. 168/2005  contestando,  nel
merito, la legittimita' della violazione accertata.
    Si  doleva,  in  particolare,  dell'illegittimita' della predetta
norma in relazione all'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza
e  sproporzionalita'  della sanzione accessoria irrogata, nonche' per
violazione  del  principio  di  uguaglianza  per avere il legislatore
contemplato   la  confisca  amministrativa  dei  soli  ciclomotori  e
motoveicoli e non anche degli autoveicoli.
    Il  giudice  di pace ritiene fondata la questione di legittimita'
costituzionale sollevata da parte ricorrente.
    Nel  sistema  sanzionatorio  delineato dal d.lgs. n. 285/1992, la
confisca  del  veicolo  rappresenta  di certo la piu' affittiva delle
sanzioni  accessorie contemplate, poiche' si traduce nella privazione
definitiva della disponibilita' del mezzo.
    Prima  della riforma introdotta con la legge n. 168 del 17 agosto
2005  (di  conversione  del  d.l.  n. 115/2005)  essa  costituiva una
sanzione   accessoria   eccezionale,   connessa  alla  violazione  di
fondamentali disposizioni del codice della strada.
    Con  l'entrata  in vigore della nuova disciplina, in un'ottica di
generale  inasprimento delle sanzioni conseguenti alla violazione del
codice  della  strada,  il legislatore ha esteso le fattispecie nelle
quali  e'  consentito  oggi  procedere  alla  confisca  dei  veicoli,
colpendo  pero'  quasi  esclusivamente  i  conducenti dei mezzi a due
ruote.
    Questi  ultimi  rischiano  pertanto di perdere definitivamente la
proprieta'  del  mezzo  per infrazioni fino a poco tempo fa, venivano
punite con mere sanzioni amministrative pecuniarie, in alcuni casi di
blanda entita'.
    Cosi',  oltre ad ipotesi certamente gravi quali la guida in stato
di  ebbrezza  o  in  stato  di  alterazione  psico-fisica  per uso di
sostanze  stupefacenti,  la  confisca  scatta  anche  a seguito della
commissione  di  infrazioni  prima ritenute di scarsa importanza: nel
precedente sistema, per restare nell'ambito della fattispecie portata
all'attenzione di questo giudice, alla violazione dell'art. 171 comma
1  c.d.s.  conseguiva  la sola sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento  di una somma che, nel suo minimo edittale, risulta pari ad
Euro  68,25,  mentre  a norma del comma 1-bis del medesimo art. 171 i
conducenti  di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati
di  carrozzeria chiusa, o dotati di cellula e di altri dispositivi di
sicurezza  sono  addirittura  esentati dall'utilizzo obbligatorio del
casco.  La  medesima  sanzione  diviene pertanto applicabile, in pari
misura,  sia  nell'ipotesi di violazioni di indubbio rilievo sotto il
profilo  degli  interessi tutelati come nel predetto caso di guida in
stato  di  ebbrezza  dove  l'oggetto  giuridico  rappresentato  dalla
sicurezza   della   generalita'  dei  conducenti,  sia  nei  casi  di
infrazione  a  norme  aventi  ad  oggetto l'incolumita' personale del
trasgressore stesso.
    L'irragionevolezza  del  sistema  delineato  si coglie, a maggior
ragione,   nel  confronto  con  un'altra  delle  ipotesi  contemplate
dall'art. 213,   comma  2-sexies  c.d.s.,  laddove  esso  commina  la
sanzione  accessoria della confisca del ciclomotore o del motoveicolo
nelle  ipotesi  in cui esso «sia stato adoperato [...] per commettere
un reato», e cioe' laddove la particolare gravita' della condotta, in
relazione  al peso dell'interesse di volta in volta tutelato, diviene
oggetto di una sanzione particolarmente affittiva come quella penale,
e  non  meramente  amministrativa: in un settore disciplinato, per lo
piu',  proprio  dalla legge n. 689/1981 che ha comportato nel sistema
una forte spinta depenalizzativa.
    L'alterita'  ontologica  che  sta  alla  base delle summenzionate
ipotesi  spiega  tuttavia identici effetti, laddove l'art. 213, comma
2-sexies  viene  a colpire indiscriminatamente ed irreparabilmente la
proprieta'  privata,  il cui diritto costituzionalmente garantito non
puo'  che  essere  compresso  soltanto in rapporto alla violazione di
interessi  di  rango equiparabile o comunque tali da giustificare una
diversa e piu' grave punibilita'.
    Le  censure mosse alla sistematicita' dell'istituto, in relazione
alla  fattispecie  oggetto del presente giudizio, si colgono pertanto
in   relazione   all'art. 3   della   Costituzione   per  difetto  di
ragionevolezza e proporzionalita'.