IL CONSIGLIO DI STATO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  ricorsi in appello
riuniti nn. 9505/2004 e 559/2005, proposti:
        a)  quanto  all'appello n. 9505/2004, dalla Regione Campania,
in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore rappresentata e
difesa  dall'avv.  Salvatore  Colosimo  presso il quale elettivamente
domicilia  in  Roma,  via  Poli  29,  contro  l'avv. Vincenzo Polito,
costituitosi   in  giudizio,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti
Giuseppe  Minieri  e, Giuseppe Abbamonte ed elettivamente domiciliato
in Roma, via G.G. Porro n. 8, appellante incidentale;
        b) quanto all'appello n. 559/2005, dall'avv. Vincenzo Polito,
l'avv.  Vincenzo  Polito,  costituitosi  in giudizio, rappresentato e
difeso   dagli  avv.ti  Giuseppe  Minieri  e  Giuseppe  Abbamonte  ed
elettivamente  domiciliato  in  Roma,  via G.G. Porro n. 8, contro la
Regione  Campania,  in persona del legale rappresentante pro tempore,
non  costituitasi  in  giudizio,  e  nei confronti dei sig. ri Ugo De
Flaviis,  Nunzio  Di  Giacomo  e Stefano Sorvino, non costituitisi in
giudizio,  per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Campania, sede di Napoli, 2 luglio 2004, n. 9871;
    Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
    Visto  l'atto di costituzione in giudizio con appello incidentale
dell'avv. Polito nell'appello n. 9505/2004;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese  e  l'atto  di rinuncia prodotto dall'avv. Polito nell'appello
n. 559/2005;
    Vista la decisione in pari data con la quale la Sezione ha:
        dato   atto  della  rinuncia  dell'appellante,  avv.  Polito,
all'appello n. 559/2005;
        quanto  all'appello  incidentale  svolto dall'avv. Polito nel
ricorso   n. 9505/2004,   in  parte  lo  ha  rigettato  e  in  parte,
pronunciando  sullo  stesso, ha dichiarato parzialmente inammissibile
il  ricorso  di  primo  grado  con  specifico  riferimento  ai motivi
aggiunti in data 2 aprile 2004;
        nel   pronunciare   sull'appello   principale  della  Regione
Campania,   ha  rimesso  al  vaglio  delle  Corte  costituzionale  la
questione  di  legittimita'  costituzionale  nei termini che si va ad
esporre;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Relatore,   alla   pubblica  udienza  dell'8  novembre  2005,  il
Consigliere Paolo Buonvino;
    Uditi,  per  le  parti,  gli  avv.ti Giuseppe Abbamonte, Giuseppe
Minieri  e  Palumbo  per delega dell'avv. Salvatore Colosimo presente
solo nella fase delle preliminari;
    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

                           Fatto e diritto

    1.  -  Con  il  primo  degli  appelli  in esame (n. 9505/2004) la
Regione  Campania impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui,
in  accoglimento del ricorso introduttivo proposto dall'avv. Vincenzo
Polito,  ha  annullato,  la  delibera  della  Giunta  regionale della
Campania  5  dicembre 2003, n. 3570, recante approvazione dell'avviso
pubblico  di  selezione  per  soli  titoli  riservato ai dirigenti in
servizio  presso  la  Regione  Campania per la copertura del posto di
Segretario  generale dell'Autorita' di bacino del fiume Sele, nonche'
il  relativo  avviso  pubblicato  sul B.U.R.C. 12 gennaio 2004, n. 2,
unitamente agli atti preordinati, connessi e consequenziali.
    Il     Tribunale    amministrativo    regionale    ha    ritenuto
l'illegittimita'  degli  atti  ora  detti  in quanto contemplanti una
procedura selettiva riservata ai soli dirigenti in servizio presso la
Regione Campania, in contrasto con la disciplina normativa primaria e
con  i  principi  piu'  volte  enunciati,  in  proposito, dalla Corte
costituzionale  in  tema  di  illegittimita' di concorsi riservati al
solo  personale  in  servizio presso l'ente che bandisce la procedura
concorsuale.
    2.  -  Resiste  l'appellato  che,  nel  costituirsi, svolge anche
appello  incidentale  avverso la parte della sentenza che dichiara il
parziale  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  amministrativo in
ordine  all'originario  ricorso e successivi motivi aggiunti, laddove
volti  a  contestare  gli  atti che hanno portato alla cessazione del
medesimo  deducente  dalla  carica di Segretario generale della detta
Autorita'  ed  alla  nomina,  in  quella  funzione, di un commissario
straordinario  in  attesa  della  definizione  della  detta procedura
selettiva;  in  particolare,  con  tali  motivi  aggiunti erano state
impugnate  la  delibera  del Comitato istituzionale dell'Autorita' di
bacino anzidetta in data 11 marzo 2004 e quella di approvazione della
medesima (delibera di G.R. 19 marzo 2004, n. 467).
    Con  memoria  conclusionale l'appellato ribadisce le proprie tesi
difensive.
    3.  -  Con  il  secondo  degli  appelli in epigrafe (n. 559/2005)
l'avv.  Polito impugna la sentenza anzidetta nella parte - gia' sopra
specificata  -  in  cui  i  primi giudici hanno dichiarato il proprio
difetto di giurisdizione.
    Con   atto   depositato   il  19  aprile  2005,  notificato  alle
controparti,  l'avv.  Polito  «rinuncia  all'azione  proposta  con il
giudizio R.G. n. 559/2005 indicato in epigrafe».
    Non si sono costituite le parti intimate.
    4. - Con decisione parziale in pari data la Sezione ha:
        dato   atto  della  rinuncia  dell'appellante,  avv.  Polito,
all'appello n. 559/2005;
        quanto  all'appello  incidentale  svolto dall'avv. Polito nel
ricorso   n. 9505/2004,   in  parte  lo  ha  rigettato  e  in  parte,
pronunciando  sullo  stesso, ha dichiarato parzialmente inammissibile
il  ricorso  di  primo  grado  con  specifico  riferimento  ai motivi
aggiunti in data 2 aprile 2004;
        nel   pronunciare   sull'appello   principale  della  Regione
Campania,   ha   ritenuto   di   rimettere   al  vaglio  della  Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale che segue,
sospendendo il giudizio.
    5.  -  Giova  premettere  -  come  gia'  precisato nella separata
decisione  parziale  di  cui si e' detto - che la Regione Campania ha
impugnato  la  sentenza  del Tribunale amministrativo regionale nella
parte  in  cui  ha  ritenuto  illegittimo il bando di concorso per la
nomina del nuovo Segretario generale dell'ente di cui si tratta nella
parte  in cui e' stato, in esso, limitato l'accesso ai soli dirigenti
della Regione Campania.
    La  Sezione, ritenuto il carattere concorsuale della procedura di
selezione  di  cui si tratta, ha anche osservato che, come dedotto in
appello,  trovi  ancora  applicazione, nella specie, la disciplina di
fonte  convenzionale  di  cui  all'intesa  tra  le Regioni Campania e
Basilicata  recepita  con  delibera  2  febbraio  1992, n. 306, della
Regione Campania e con delibera 30 luglio 1991, n. 307, della regione
Basilicata.
    Tale  disciplina normativa non risulta, infatti, essere stata, in
prosieguo, superata.
    Anzi,  essa  ha  avuto  un'espressa conferma da parte della legge
regionale campana n. 8 del 7 febbraio 1994 che, all'art. 13, comma 1,
ha previsto che «il funzionamento dei bacini interregionali del Sele,
del Fortore e dell'Ofanto, e' regolato dalle intese interregionali di
cui  al  secondo  comma  dell'art.  15  della  legge  18 maggio 1989,
n. 183».
    E  la dianzi citata intesa interregionale tra le Regioni Campania
e  Basilicata  ha, all'art. 8 e all'art. 12, effettivamente previsto,
come ricordato dall'appellante, che la nomina del Segretario generale
sia operata solo tra dirigenti della regione Campania.
    Tale   disciplina   normativa   speciale   di  origine  pattizia,
richiamata  e fatta espressamente salva dal citato art. 13 della l.r.
n. 8/1994,  non  e'  stata fatta oggetto di gravame e, contrariamente
all'assunto   dell'appellato,   e'  da  ritenere  tuttora  vigente  e
applicabile   ai   fini   della   nomina   del   Segretario  generale
dell'Autorita' di bacino interregionale del Sele.
    8.  -  La  sezione,  con la ripetuta decisione parziale, ha anche
ritenuto  che  la  norma  di  fonte  convenzionale anzidetta, qualora
ritenuta  in contrasto con i principi costituzionali disciplinanti il
rapporto  di  pubblico  impiego  (e,  in  particolare, con quelli che
tendono  ad  escludere  la  possibilita',  al  di  fuori  di  ipotesi
eccezionali,  di concorsi riservati al personale dell'amministrazione
che  bandisce  il  concorso),  non  avrebbe  potuto,  comunque essere
disapplicata  direttamente dal giudice amministrativo, quale norma di
fonte convenzionale/regolamentare, in quanto la fonte normativa della
norma   in   esame  appare  novata  dall'intervento  del  legislatore
regionale  che,  con il citato art. 13 della legge n. 8 del 1994, nel
prevedere   che  il  funzionamento,  tra  gli  altri,  dell'Autorita'
proposta  al  bacino interregionale del Sele e' regolato dalle intese
interregionali  di  cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge
18  maggio  1989, n. 183, ha, in effetti, legificato la disciplina in
essa   contenuta,   che  non  puo',  pertanto,  essere  disapplicata,
ancorche',  in  ipotesi,  oggetto di dubbio per cio' che attiene alla
sua conformita' a principi di rango costituzionale.
    E,  in  particolare,  per  quanto qui interessa, ha legificato le
previsioni  normative di cui ai citati articoli 8 e 12 della predetta
convenzione  interregionale,  che  riservano  il  posto di Segretario
generale  dell'Autorita'  di  bacino  interregionale del fiume Sele a
funzionari dirigenti della Regione Campania.
    Ebbene,   ad   avviso  del  Collegio  non  appare  manifestamente
infondata,  in relazione ai principi desumibii dall'art. 97 Cost., la
questione  di  legittimita'  costituzionale  del citato art. 13 della
l.r.   n. 8/1994,   nella   parte  in  cui  ha  legificato  le  norme
convenzionali ora dette.
    In   ripetute  occasioni,  invero,  la  Corte  costituzionale  ha
riconosciuto  nel  concorso  pubblico  (art. 97,  terzo  comma, della
Costituzione)  la  forma generale ed ordinaria di reclutamento per il
pubblico  impiego,  in  quanto  meccanismo  strumentale  al canone di
efficienza dell'amministrazione (sentenze nn. 159 del 21 aprile 2005;
34  del 2004, n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453
del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale
regola  solo  «in  presenza di peculiari situazioni giustificatrici»,
nell'esercizio  di una discrezionalita' che trova il suo limite nella
necessita'   di   garantire   il   buon   andamento   della  pubblica
amministrazione  (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui
vaglio  di  costituzionalita'  non  puo'  che  passare attraverso una
valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
    La Corte ha, al riguardo, sottolineato che la regola del pubblico
concorso  puo'  dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni
non  siano  caratterizzate  da  arbitrarie  ed irragionevoli forme di
restrizione  dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194
del  2002).  E,  in  particolare,  ha  riconosciuto  che l'accesso al
concorso puo' essere condizionato al possesso di requisiti fissati in
base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze
lavorative  maturate  nell'ambito dell'amministrazione. Tuttavia cio'
puo'  accadere  «fino  al  limite  oltre  il  quale  possa  dirsi che
l'assunzione  nella  amministrazione  pubblica,  attraverso  norme di
privilegio,  escluda,  o irragionevolmente riduca, la possibilita' di
accesso  per  tutti  gli altri aspiranti con violazione del carattere
pubblico  del  concorso,  secondo quanto prescritto in via normale, a
tutela  anche  dell'interesse  pubblico,  dall'art. 97,  terzo comma,
della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).
    Ebbene,   nella   specie  la  disciplina  normativa  in  esame  e
sospettata di illegittimita' costituzionale prevede che l'incarico di
cui  si tratta possa essere conferito solo a dirigenti regionali (tra
l'altro,  della  sola  Regione  Campania); ad un ambito di personale,
quindi,   estremamente  ristretto,  con  pregiudiziale  rinuncia  tra
l'altro, in contrasto con naturali principi di buona amministrazione,
alla  possibilita'  di  individuare  il  candidato  piu'  idoneo  tra
professionalita'  differenziate,  anche  estranee,  eventualmente, al
settore  dell'impiego  pubblico,  ma  dotate  di  opportune  e  vaste
conoscenze  nello  specifico settore proprio della gestione dei piani
di  bacino o settori analoghi; e, in proposito, puo' soggiungersi che
la   semplice   esperienza   amministrativa   maturata   in  seno  al
circoscritto   ambito   regionale  campano,  senza  che  sia  neppure
prescritta   alcuna   puntuale  esperienza  professionale  nel  campo
specifico  di  attivita'  cui  si  riferisce  il concorso, non sembra
neppure   integrare  quegli  elementi  eccezionali  e  peculiari  che
potrebbero consentire di derogare ai meccanismi propri della pubblica
concorsualita'.
    L'eccezionalita'  della norma, tra l'altro, non sembra neppure in
linea  con la disciplina normativa nazionale disciplinante i piani di
bacino d'interesse nazionale (a mente della quale - art. 12, comma 8,
della  legge  n. 183  del 18 maggio 1989 - «il segretario generale e'
nominato  dal  comitato  istituzionale,  su proposta del Ministro dei
lavori  pubblici  d'intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente,  tra  i
funzionari  del  comitato  tecnico  ovvero  tra esperti di comprovata
qualificazione  professionale nel settore disciplinato dalla presente
legge»)  ne'  con  la  disciplina regionale di cui alla ripetuta l.r.
n. 8  del  1994  che,  all'art. 7, prevede che la nomina a segretario
generale  delle  autorita'  di  bacino  regionali  possa essere anche
operata,  oltreche'  mediante  scelta  tra  i  dirigenti regionali di
seconda   qualifica   particolarmente   esperti   e   di   comprovata
qualificazione  nel settore, anche «tra professionisti esperti con la
stessa comprovata qualificazione»; in tal caso «la nomina viene fatta
per  pubblico concorso per soli titoli» (mentre una norma analoga non
e'   stata   prevista   per   la   nomina   del  segretario  generale
dell'Autorita' di bacino interregionale).
    Per  tali  ragioni,  deve ritenersi non manifestamente infondata,
per  contrasto  con  l'art. 97  Cost.,  la  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 13  della legge della Regione Campania n. 8
del   7  febbraio  1994,  nella  parte  in  cui,  prevedendo  che  il
funzionamento, tra gli altri, dell'Autorita' di bacino interregionale
del  fiume  Sele  e'  regolato  dalle intese interregionali di cui al
secondo  comma  dell'art.  15  della legge 18 maggio 1989, n. 183, fa
salva, a livello normativo primario, anche la norma di cui all'art. 8
della  convenzione  tra  le Regioni Campania e Basilicata, laddove e'
previsto che il responsabile della segreteria tecnico-operativa venga
nominato,  dal  Comitato istituzionale, tra i dirigenti della Regione
Campania,   nonche'   quella  di  cui  all'art. 12,  comma  2,  della
convenzione stessa, che ha pure previsto che la figura del segretario
generale venga scelta tra i funzionari regionali.
    La  risoluzione  della  stessa,  appare, infine, rilevante per la
definizione della presente controversia, in quanto la declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  della  disciplina  in  esame portebbe
all'accoglimento,  per  la  parte  che qui interessa, dell'originario
ricorso   (e   successivi  motivi  aggiunti,  depositati  innanzi  al
Tribunale   amministrativo  regionale  il  9  febbraio  2004),  volto
all'annullamento  dell'avviso  di  selezione  per  soli titoli per il
conferimento  dell'incarico  in  questione, perche' riservato ai soli
dirigenti  della  Regione  Campania; con la conseguente possibilita',
per l'interessato, di partecipare alla procedura selettiva in parola.