LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza,  sull'appello  n. 3205/2005,
spedito  il  13 dicembre  2005,  avverso  la  sentenza n. 111/06/2004
emessa  dalla  Commissione tributaria provinciale di Ferrara proposto
dall'ufficio: Agenzia territorio - Ufficio Ferrara.
    Controparte:  Centro  Energia  Ferrara S.p.A., leg. rapp. te ing.
Carmine  Biello,  Viale  Certosa,  247  -  20151  Milano,  difeso da:
Confalonieri  dott. Franco e/o Azzaretto avv. Giulio, via Cordusio, 2
- 20123 Milano.
    Atti  impugnati: Notifica di classamento n. FE0205286-2003 contr.
catastali.
                    P r e m e s s o i n f a t t o
    Il  presente  giudizio  trae  origine  dalla rettifica effettuata
dalla  Agenzia  del territorio - Ufficio Provinciale di Ferrara della
rendita  catastale  di  una  unita'  immobiliare  di proprieta' della
societa' Centro Energia Ferrara S.p.A.
    Nello  specifico  si  evidenzia  che  in  data  7 maggio  1999 la
Societa'  presentava una denuncia DOCFA con cui proponeva una rendita
catastale pari ad euro 2.026.576.
    In   data   20 luglio   1999  la  medesima  societa',  avvedutasi
dell'errore,  presentava,  una  nuova  denuncia  DOCFA  con  la  quel
modificava  il  valore  di  cui  alla  denuncia  del  7 maggio  1999,
indicando una rendita pari a euro 196.395.
    Preso  atto  della  notevole  differenza,  l'ufficio  tributi del
Comune  di  Ferrara  richiedeva  alla  locale  Agenzia del territorio
apposita verifica.
    In  data  1° dicembre  2003,  l'agenzia del territorio notificava
alla  societa'  la relazione di stima della rendita catastale con cui
determinava il valore in euro 2.026.576.
    La differenza nella determinazione del valore sostanzialmente era
da  attribuirsi  al  computo  di  tre  turbine installate all'interno
dell'immobile,  la cui valutazione ha fatto lievitare il valore della
rendita catastale fino alla somma di euro 2.026.576.
    La   rettifica  veniva  tempestivamente  impugnata  innanzi  alla
Commissione  di primo grado che con decisione n. 162/04 depositata il
27 settembre  2004 accoglieva il ricorso determinando il valore della
rendita in euro 196.395.
    Nella  motivazione  della decisione si legge che «le turbine sono
imbullonate  nelle  strutturie  murarie e quindi non sono al servizio
del  complesso  immobiliare, ma funzionali alla attivita' produttiva.
Da  cio'  discende  che  le  turbine  non  possono  essere  prese  in
considerazione  nella  stima del complesso immobiliare come invece si
fa  per  le opere idrauliche. Le turbine ed altro macchinario, quando
si  trovano nella situazione di poter essere amovibili, non producono
reddito fondiario, ma reddito di impresa, tant'e' che i costi di essi
sono  deducibili  secondo le regole del reddito di impresa e soggetti
all'ammortamento  per un periodo piu' breve rispetto all'ammortamento
dei macchinari».
    Proponeva appello l'agenzia delle entrate di Ferrara chiedendo la
riforma   della   decisione   impugnata  e  fondando  tale  richiesta
sostanzialmente    sulla    previsione   normativa   introdotta   con
l'art. 1-quinquies  decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 44  (legge  di
conversione  31 maggio  2005,  n. 88)  secondo cui ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 1,  comma  secondo  della  legge  27 luglio  2000,
n. 212, l'art. 4 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito
con  modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente
alle  centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e
le  costruzioni  stabili  sono  costituite dal suolo e dalle parti ad
esso  strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo
di   realizzare   un   unico  complesso.  Pertanto,  concorrono  alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato  regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e
degli   altri   immobili   costruiti   per   le   speciali   esigenze
dell'attivita'  industriale  di  cui  al  periodo precedente anche se
fisicamente non incorporati al suolo».
    La norma citata, pertanto, risolve alla radice la questione circa
la  valutazione  dei  beni  strumentali inseriti nell'immobile per la
determinazione della rendita catastale.
    Questa commissione ritiene di promuovere giudizio di legittimita'
costituzionale  dell'art. 1-quinquies  decreto  legge  31 marzo 2005,
n. 44  convertito  in legge 31  maggio 2005, n. 88, sotto due diversi
profili  che  di seguito si indicheranno, nonche' dell'art. 1 comma 3
del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e art. 74 della legge
21 novembre  2000,  n. 342  sotto  un  profilo  anch'esso  di seguito
indicato.
    I)  Questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla  efficacia
retroattiva dell'art. 1-quinquies decreto legge 31 marzo 2005, n. 44,
conv.  e legge 31 maggio 2005, n. 88 per la violazione degli artt. 3,
24,  53, 102, 104 e 108 della Costituzione nella parte in cui «avendo
sostanzialmente  efficacia  retroattiva  si  pone  al  di fuori degli
ordinari  criteri  di ragionevolezza, ed in violazione del diritto di
difesa e delle attribuzioni del potere giudiziario».
    Premesso che non vi e' dubbio circa la retroattivita' delle norme
interpretative    come    piu'   volte   sottolineato   dalla   Corte
costituzionale,  si  evidenzia come nel caso di specie il legislatore
abbia inciso sul concetto di bene immobile valicando ogni criterio di
ragionevolezza.
    In  nessun  caso,  infatti,  l'art. 4  del  regio  decreto  legge
13 aprile  1939,  n. 652 puo' essere esteso nella sua interpretazione
fino  a  ricomprendere  nel concetto di beni immobili, beni (come nel
caso  delle  turbine)  che  rappresentano  solo  uno  strumento della
attivita' produttiva.
    La  norma,  pertanto, lungi dall'essere interpretativa, introduce
un nuovo concetto di bene immobile estendendo tale categorie anche al
beni strumentali necessari per l'esercizio della impresa.
    Sotto  il  profilo del diritto di difesa e delle attribuzione del
potere giudiziario la norma non lascia spazio alcuno giacche' si pone
non   come  variante  del  senso  letterario  della  norma,  ma  come
presupposto  per l'applicazione concreta dell'art. 4 del citato regio
decreto  nei  soli  contenziosi attualmente pendenti instaurati dalle
sole societa' che gestiscono centrali elettriche.
    La  questione  assume  rilevanza  nel presente giudizio posto che
l'appello   dell'Agenzia   si   basa   quasi   esclusivamente   sulla
applicazione  di  detta  norma  che,  se  dichiarata, inciderebbe nel
merito della controversia.
    II) Questione di legittimita' costituzionale sulla violazione del
principio di eguaglianza dell'art. 1-quinquies decreto legge 31 marzo
2005,  n. 44  conv.  e  legge 31 maggio 2005, n. 88 per la violazione
degli  artt. 3  e 53 della Costituzione nella parte in cui «tratta in
maniera disomogenea fattispecie sostanzialmente identiche senza alcun
criterio apparente di' ragionevolezza».
    La   norma   in  esame  limita  espressamente  la  sua  efficacia
interpretativa al soli soggetti che esercitano centrali elettriche.
    Testualmente,  infatti, si prevede che ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1,  comma  secondo  della  legge  27 luglio  2000,  n. 212,
l'art. 4  del  regio  decreto  13 aprile 1939, n. 652, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle
centrali  elettriche  si  interpreta  nel senso che i fabbricati e le
costruzioni  stabili  sono costituite dal suolo e dalle parti ad esso
strutturalmente   connesse   anche  invia  transitoria,  cui  possono
accedere, mediante qualsiasi messo di unione, parti mobili allo scopo
di   realizzare   un   unico  complesso.  Pertanto,  concorrono  alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato  regio decreto legge, gli elementi costitutivi degli opifici e
degli   altri   immobili   costruiti   per   le   speciali   esigenze
dell'attivita'  industriale  di  cui  al  periodo precedente anche se
fisicamente non incorporati al suolo».
    E'  evidente, pertanto, che con la disposizione in esame crea una
disparita'   di   trattamento   tra  i  contribuenti  che  esercitano
l'attivita'   do  centrali  elettriche  e  i  contribuenti  che  tale
attivita' non svolgono.
    Inoltre,  con la nuova definizione a fini fiscali del concetto di
bene  immobile  nel  quale  far  rientrare  i  beni strumentali delle
centrali  elettriche,  non si comprende per quale motivi il resto dei
contribuenti  che  esercitino  attivita'  simili mediante uso di beni
strumentali   funzionalmente   connessi   con   la   loro   attivita'
imprenditoriale  restino  esclusi  dal  campo  di  applicazione della
norma.
    Sulla  rilevanza  della  questione si richiama quanto sopra detto
giacche'  l'eventuale  declarato di costituzionalita' inciderebbe nel
merito della controversia.
    Terza  questione  di  legittimita'  costituzionale  sulla  natura
perentoria   del   termine  di  rettifica  della  rendita  catastale:
l'art. 1,  comma  3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 e
l'art. 74, della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono in contrasto con
gli  artt. 3,  24,  97  della  Costituzione,  nella  parte in cui non
prevedendo  un  termine a pena di decadenza espone indefinitamente il
contribuente alla azione della Amministrazione finanziaria.
    L'art. 1  comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701
dispone  che  «tale  rendita rimane negli atti catastali come rendita
proposta fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi informatici o
tradizionali,  anche  a  campione, e comunque entra dodici mesi dalla
data  di  presentazione  delle  dichiarazioni di cui al comma 1, alla
determinazione  della  rendita  catastale  definitiva.  Per  il primo
biennio  di  applicazione  delle  suddette  disposizioni, il predetto
termine  e' fissato in ventiquattro mesi a partire dalla data fissata
dal provvedimento indicato al comma 1».
    A  sua  volta  l'art. 74, comma 1 della legge n. 342/2000 dispone
che   «A  decorrere  dal  1° gennaio  2000  gli  atti  attributivi  o
modificativi  delle  rendite  catastali per terreni e fabbricati sono
efficaci   solo   a   decorrere  dalla  loro  notificazione,  a  cura
dell'ufficio  del territorio competente ai soggetti intestatari della
partita».
    In  difetto di una espressa previsione normativa vi e' incertezza
se  il  termine  indicato  dalla norma di cui sopra sia ordinatorio o
perentorio.
    Qualora  dovesse  essere  interpretato nel senso di non assegnare
alcun   termine   perentorio  alla  amministrazione  finanziaria,  ne
discenderebbe   un  contrasto  con  il  principio  costituzionale  di
uguaglianza,  diritto  della  difesa,  e  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione.
    Il  contribuente,  infatti, si troverebbe indefinitamente esposto
all'azione accertatrice dell'Agenzia del territorio.
    La  questione  e'  assolutamente  rilevante nel presente giudizio
atteso  che  la  notifica  della  rettifica  del valore della rendita
catastale  e'  intervenuto  oltre  il termine di dodici mesi per come
sopra esposto.
    La  denuncia  DOCFA  e'  intervenuta  in data 20 luglio 1999 e la
rettifica e' intervenuta in data 1 dicembre 2003.