IL GIUDICE DI PACE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Sciogliendo  la riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2006 e
letti gli atti di causa;
    Ritenuto  che  la  norma  applicata  nel  provvedimento impugnato
(art. 213, comma 2-sexies del codice della strada) appare prima facie
viziata  da  motivi  di  illegittimita'  costituzionale,  atteso  che
prevede  la  confisca  amministrativa  del veicolo nel caso in cui la
violazione  di  cui  all'art. 169,  commi  2  e  7, c.d.s., nonche' i
comportamenti  illeciti  di  cui  agli  artt. 170 e 171 c.d.s., siano
stati  realizzati  con  un ciclomotore o con un motoveicolo; che tale
norma   si   pone   in   contrasto  con  il  precetto  costituzionale
dell'eguaglianza   dei  cittadini  di  fronte  alla  legge,  tutelato
dall'art. 3  della Costituzione della Repubblica italiana; che appare
inoltre   violato   il  diritto  alla  proprieta'  privata,  tutelato
dall'art. 42 della Costituzione;
    Ritenuto che tale rilievo non appare manifestamente infondato.