IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza. Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20 febbraio 2006 e letti gli atti di causa; Ritenuto che la norma applicata nel provvedimento impugnato (art. 213, comma 2-sexies del codice della strada) appare prima facie viziata da motivi di illegittimita' costituzionale, atteso che prevede la confisca amministrativa del veicolo nel caso in cui la violazione di cui all'art. 169, commi 2 e 7, c.d.s., nonche' i comportamenti illeciti di cui agli artt. 170 e 171 c.d.s., siano stati realizzati con un ciclomotore o con un motoveicolo; che tale norma si pone in contrasto con il precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, tutelato dall'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana; che appare inoltre violato il diritto alla proprieta' privata, tutelato dall'art. 42 della Costituzione; Ritenuto che tale rilievo non appare manifestamente infondato.