Visti  gli  atti  del  proc. n. 18740/05 g.i.p. nei confronti di:
Gasparri  Maurizio, nato a Roma il 18 luglio 1956, domiciliato c/o lo
studio  dell'avv.  Renato  Manzini,  in  Roma, via Duilio n. 13 (dom.
eletto),  assistito  e difeso di fiducia dall'avv. Renato Manzini del
Foro di Roma; e segnatamente la richiesta di archiviazione depositata
dal  p.m. in data 7 marzo 2006 e l'opposizione presentata dalla p.o.;
sentite le parti all'udienza camerale del 19 giugno 2006, sciogliendo
la   riserva   assunta   in   quella   sede,  pronuncia  la  seguente
ordinanza-ricorso.
    Nel  procedimento  sopra  indicato  nell'ambito  del  quale,  nei
confronti  del Gasparri, e' stata formulata la seguente incolpazione:
del  reato  di cui all'art. 81 cpv. - 595 c.p. e 13, legge 8 febbraio
1947,  n. 48  per  avere,  con  piu'  azioni esecutive di un medesimo
disegno  criminoso,  rilasciando  una  serie  di  dichiarazioni  alle
agenzie  ANSA  e  ADRKRONOS  in data 25 gennaio 2005 e con comunicato
stampa  del Ministero delle comunicazioni in data 6 febbraio 2005 (il
cui   contenuto   deve   intendersi   in  questa  sede  integralmente
trascritto)  offeso  la  reputazione  di  Mariaclementina  Forleo  in
relazione  al  provvedimento  da  lei  emesso in data 24 gennaio 2005
nella  sua funzione di Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
di  Milano  e,  segnatamente,  affermando trattarsi di «una decisione
incredibile,   sconcertante  ed  allarmante,  fuori  da  ogni  schema
razionale,  basata su una scelta ideologica... oggi vive gente che si
trova  al  di  fuori dal mondo e che non si ricorda che c'e' stato un
evento  terribile come l'11 settembre... il governo deve valutare con
urgenza   l'emanazione   di   norme   che   impediscano   a   giudici
irresponsabili   di   lasciare   a   piede   libero  degli  autentici
terroristi...  in  ogni  caso  il  C.S.M. deve intervenire perche' un
magistrato  che  ha fatto queste cose e' un pericolo per la sicurezza
ed e' una persona che non puo' svolgere quella funzione», commettendo
il fatto con l'attribuzione di un fatto determinato.
    In Roma 25 gennaio 2005 e 6 febbraio 2005.
    In  data  8 febbraio  2006 la Camera dei deputati ha approvato la
proposta   della   giunta  per  le  autorizzazioni,  relatore  Lezza,
affermando   che  le  dichiarazioni  dell'on.  Gasparri  oggetto  del
presente procedimento ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo
comma Cost.; in particolare, nella relazione dell'on. Lezza, premessa
una sommaria ricostruzione della vicenda che aveva visto protagonista
la  dott.ssa  Forleo  in  relazione  al procedimento nei confronti di
Mohamed  Daki ed altri, conclusosi in sede di giudizio abbreviato con
la  assoluzione  di  alcuni  imputati  per  il  reato  di  terrorismo
pronunciata  dalla stessa Forleo, si affermava che «...la maggioranza
dei  componenti  ha  ritenuto  che  tutta  la  vicenda  debba  essere
ricondotta      pienamente     nel     contesto     del     dibattito
politico-parlamentare.
    Appare  infatti persino superfluo ricordare che a partire dall'11
settembre   2001   il   tema   del   terrorismo   internazionale   e'
prepotentemente  venuto  alla ribalta politica in tutti i Paesi e nei
relativi  Parlamenti,  compreso naturalmente il nostro. Tanto risulta
non  soltanto  dalle varie iniziative ed attestazioni di solidarieta'
con  gli Stati Uniti, avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati
alle  Torri gemelle ed al Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi
parlamentari  relativi  alla  guerra  in Iraq, ai finanziamenti della
relativa  spedizione  italiana  di pace, alle vicende del rapimento e
della liberazione di Giuliana Sgrena e della connessa morte di Nicola
Callipari...  con  riguardo  specifico alla sentenza della dottoressa
Forleo,  va  qui  ricordato  altresi'  che  i deputati Paniz di Forza
Italia  e  Ce' della Lega Nord hanno presentato il 26 gennaio 2005 le
interrogazioni  rispettivamente  n. 3-04133  e  n. 3-04134, mentre il
successivo  10 febbraio 2005 il deputato Fragala' dello stesso gruppo
dell'onorevole Gasparri ha presentato l'interrogazione n. 4-12869....
tutti questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi
della   rilevanza  politica  dell'argomento  trattato  dall'onorevole
Gasparri  e del loro nesso con le funzioni di competenza di un membro
della Camera, nonche' con l'esercizio relativo del diritto di critica
e di cronaca politica.
    Per questi motivi la giunta a maggioranza propone all'Assemblea -
come  gia' nei precedenti casi degli onorevoli Selva e Cicchitto - di
deliberare  nel  senso  che i fatti oggetto del procedimento in esame
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni...» (cfr. relazione Lezza).
    In  via  preliminare,  va  rilevato  come  l'atto  di opposizione
presentato  dalla  odierna p.o. debba essere considerato ammissibile:
ritiene  infatti  il giudice di aderire a quella giurisprudenza della
Corte  costituzionale che consente la presentazione della opposizione
avverso  la  richiesta  di archiviazione depositata dal p.m. anche in
mancanza   della   specifica   indicazione»  ...  dell'oggetto  della
investigazione  suppletiva  ed  i  relativi  elementi  di  prova ...»
richiesti dall'art. 410, comma 1 c.p.p., essendo comunque sufficiente
che  si  prospetti  una  diversa  valutazione  dei fatti ovvero delle
ragioni  in  diritto  rispetto  a  quelle  poste  a  fondamento della
richiesta  del  p.m.;  con  la  sentenza  n. 95  del  1997  la  Corte
costituzionale,  dichiarando non fondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 410,  comma  1 c.p.p., con riferimento agli
artt. 3  e  76  della Costituzione, ha infatti precisato come «... in
conclusione, dal sistema del codice emerge chiaramente che in sede di
opposizione  la  persona  offesa,  nei  casi  in  cui  si trovi nella
impossibilita'   di   chiedere   la   prosecuzione   delle   indagini
preliminari, puo' comunque fare valere le ragioni volte a contrastare
la  richiesta  di archiviazione, in accordo del resto con la facolta'
riconosciutale  in  via  generale  dall'art. 90  c.p.p. di presentare
memorie  al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano
fondate  e  convincenti,  il  giudice non accogliera' la richiesta di
archiviazione,  ma  fissera'  a  norma  dell'art. 409, comma 2 c.p.p.
l'udienza  in  Camera  di consiglio, cosi' pervenendo ad un risultato
analogo  a  quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai
primi  tre  commi  dell'art. 410  c.p.p. ...» (cfr. Corte cost. sent.
n. 95/1997).
    Sempre  in via preliminare, va rilevato come esulino dall'oggetto
del   presente   ricorso  tutte  le  questioni  attinenti  la  natura
eventualmente   diffamatoria   delle   affermazioni  contenute  nelle
dichiarazioni  e  nei  comunicati  in  esame, cosi' come la eventuale
configurabilita'  di  discriminanti, quali l'esercizio del diritto di
cronaca  ovvero di critica; trattasi infatti di questioni prettamente
di merito, il cui esame e' subordinato alla risoluzione del conflitto
di attribuzione che si intende qui sollevare.
      Venendo  dunque  alla  questione  che  direttamente  interessa,
ritiene  il giudice di dissentire dalle osservazioni della giunta e -
conseguentemente  -  dalla  deliberazione  adottata  dalla Camera dei
deputati;  per  costante  giurisprudenza  della  Corte costituzionale
infatti la prerogativa di cui all'art. 68, primo comma Cost. «... non
copre  tutte  le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento
della  sua  attivita'  politica,  ma  solo  quelle  legate  da "nesso
funzionale"  con le attivita' svolte "nella qualita'" di membro delle
Camere«  (sent.  n. 375 del 1997; n. 289 del 1998, nn.  329 e 417 del
1999,  n. 10  del  2000);  nelle sentenze citate, la Corte ha inoltre
specificato come nessun problema si ponga nel caso in cui le opinioni
oggetto  di sindacato siano state espresse dal parlamentare nel corso
dei  lavori  della  Camera  di  appartenenza  e dei suoi vari organi,
ovvero  manifestate  in  atti  parlamentari, da intendersi anche come
atti  individuali,  ma  comunque  costituenti  estrinsecazione  delle
facolta'  proprie  del parlamentare in quanto membro della assemblea;
non  puo'  infatti  dubitarsi,  in  tali  casi,  dell'esistenza della
prerogativa riconosciuta dall'art. 68 Cost.
    Maggiori  problemi  si  pongono  invece  quando  le  opinioni del
parlamentare   siano  state  espresse  in  ambiti  non  propri  della
specifica  funzione;  anche  in  tali  casi,  tuttavia, la corte, per
individuare  i  limiti  della  applicabilita'  della  prerogativa  in
questione, ha fatto riferimento ad un collegamento «funzionale» tra i
comportamenti   tenuti   dai   parlamentari   e   l'esercizio   delle
attribuzioni  proprie  del  potere legislativo (cfr. sent. n. 289 del
1998  e  giur.  ivi  richiamata), da intendersi in senso restrittivo,
proprio  al fine di evitare che la stessa si traduca in un privilegio
ingiustificato ed illimitato (cfr. sent. n. 148 del 1983 e n. 375 del
1997).  Sempre  ad  avviso  della Corte, ne' la semplice comunanza di
argomento  fra  la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni
espresse  in  sede  parlamentare,  ne'  la  ricorrenza di un contesto
genericamente  politico  cui  la  dichiarazione  inerisca,  bastano a
fondare  l'estensione alla prima della immunita' che copre le seconde
(cfr.  sent. n. 10 del 2000; n. 521 del 2002; n. 120 del 2004; n. 347
del  2004),  richiedendosi piuttosto la sostanziale corrispondenza di
contenuti  tra  le  dichiarazioni  oggetto  di  esame  e  la opinione
espressa in sede parlamentare (cfr. giurisp. citata).
    I  requisiti  sopra  indicati  - ad avviso del giudice - non sono
riscontrabili nel caso che interessa: in primo luogo va rilevato come
le  dichiarazioni dell'on. Gasparri oggetto del presente procedimento
non   possano   essere  ricondotte  ad  atti  tipici  della  funzione
parlamentare  svolta:  si tratta infatti - come si e' anticipato - di
dichiarazioni  rese  ad  agenzie  di stampa (Adnkronos ed Ansa) in un
ambito  del tutto diverso da quello propriamente parlamentare e di un
comunicato stampa del Ministero delle comunicazioni.
    Tanto  premesso,  va  dunque  esaminato il profilo contenutistico
delle  dichiarazioni  in  questione, per verificare se, alla luce dei
principi  sopra specificati dalla giurisprudenza costituzionale, tali
dichiarazioni  possano essere ritenute «riproduttive» o «divulgative»
di  atti  parlamentari  tipici  e  se  nella stessa sia riscontrabile
quella  identita'  di  contenuti  piu'  volte  richiesta dalla citata
giurisprudenza     per     il    riconoscimento    della    immunita'
costituzionalmente garantita dall'art. 68 Cost.
    In  proposito,  va  rilevato  come  gli  atti parlamentari cui la
difesa  dell'on. Gasparri  fa  riferimento nella memoria depositata -
interrogazioni  Paniz  e  Ce' relativamente alle dichiarazioni del 25
gennaio; interrogazione Fragala' relativamente alle dichiarazioni del
6  febbraio,  in cio' ribadendo le considerazioni svolte dalla giunta
per  le autorizzazioni - sono tutti successivi alle opinioni espresse
dall'odierno  indagato  nelle  diverse occasioni contestate dal p.m.:
proprio  la  successione temporale degli eventi consente di escludere
con  assoluta  certezza  che  le  opinioni espresse dall'on. Gasparri
oggetto  del  presente  procedimento  possano  essere  riproduttive o
divulgative  di  opinioni  gia'  espresse in sede istituzionale (cfr.
sent. n. 289/1998; sent. n. 347/2004).
    La giurisprudenza sopra ricordata richiede poi - come si e' detto
-  una  «sostanziale corrispondenza di contenuti tra le dichiarazioni
oggetto  di  esame  e  la opinione espressa in sede parlamentare». La
mancata  produzione  da  parte  dei  soggetti  interessati degli atti
parlamentari  indicati  non consente di effettuare alcuna valutazione
su  questo punto; la successione temporale degli avvenimenti consente
tuttavia   di   escludere  che  le  interrogazioni  presentate  dagli
onorevoli  Paniz e Ce' potessero avere ad oggetto la vicenda relativa
alla  mancata  concessione di nulla osta all'espulsione per il Daki -
cui  si  fa  riferimento  nel  comunicato  stampa del Ministero delle
comunicazione   del   6 febbraio  2005  -,  avvenuta  successivamente
(3 febbraio 2005).
    Da  ultimo,  non  puo'  non  rilevarsi  come manchi la necessaria
corrispondenza  di  identita' tra colui che richiede la tutela di cui
all'art. 68   Cost.   e   gli   autori  delle  citate  interrogazioni
parlamentari,  elemento  anche  questo richiesto dalla giurisprudenza
per  il riconoscimento delle prerogative costituzionali; in tal senso
si  e'  infatti  pronunciata  la Corte costituzionale con le sentenza
n. 347  del  2004 e n. 164 del 2005, laddove espressamente si afferma
che  «... le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori
della sede parlamentare ritenute da un cittadino lesive della propria
reputazione, in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilita'
di  cui  al primo comma dell'art. 68 della Costituzione, in quanto un
"nesso  funzionale"  le  colleghi  ad atti gia' posti dal loro autore
nell'esercizio  delle  sue  funzioni di membro del Parlamento, mentre
sono  irrilevanti  gli  atti  di altri parlamentari e quelli compiuti
bensi'   dall'autore   delle  dichiarazioni,  ma  in  epoca  ad  esse
posteriore ...» (cfr. Corte cost. sent. n. 347/2004 cit.).
    Ad   avviso   del  giudice  quindi  la  Camera  dei  deputati  ha
illegittimamente  esercitato  il  proprio potere, avendo erroneamente
valutato  il  presupposto  del  collegamento tra le opinioni espresse
dall'onorevole   Gasparri   oggetto   del   presente  procedimento  e
l'esercizio  della  funzione parlamentare; l'unico strumento previsto
dall'ordinamento   in   tale   situazione  a  tutela  delle  funzioni
giurisdizionali   costituzionalmente  garantite  e'  l'elevazione  di
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti della deliberazione della
Camera dei deputati.