ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli articoli 20 e 35
del  decreto  legislativo  del  28 agosto  2000, n. 274 (Disposizioni
sulla  competenza  penale  del  Giudice di pace, a norma dell'art. 14
della  legge  24 novembre  1999,  n. 468), promosso con ordinanza del
31 ottobre  2005  dal  Giudice  di  pace  di Sassari nel procedimento
penale  a carico di C.A.L., iscritta al n. 222 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di
Sassari  ha  sollevato questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 20   e  35  del  decreto  legislativo  28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
        che  il  rimettente - preso atto della richiesta in tal senso
formulata  dal  difensore dell'imputato in una «memoria esplicativa»,
acquisita  in  udienza  -  si limita ad affermare che ricorrono nella
fattispecie  i  presupposti  di  cui all'art. 23 della legge 11 marzo
1957, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale),  e che l'eccezione sollevata dal difensore «riguarda
norme rilevanti per la decisione finale del ... procedimento» a quo.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione   della   fattispecie   concreta   oggetto  del  giudizio
principale  ed  e', altresi', totalmente carente di motivazione tanto
in  ordine  alla  rilevanza che alla non manifesta infondatezza della
questione,  entrambe  dedotte in modo puramente assertivo e senza che
risultino   neppure   indicati  i  parametri  costituzionali  che  si
pretendono violati;
        che,  per  costante  giurisprudenza di questa Corte, non puo'
valere  a  colmare  le  anzidette  lacune  il  semplice  rinvio  alle
eccezioni o richieste formulate da una delle parti - nella specie, il
difensore  dell'imputato  - giacche' il giudice che solleva questione
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  ha  l'onere di rendere
esplicite    le   ragioni   che   lo   portano   a   dubitare   della
costituzionalita'  della  norma,  con motivazione autosufficiente (ex
plurimis, ordinanze n. 164 del 2006; n. 312 e n. 423 del 2005);
        che    la   questione   deve   essere   pertanto   dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.