IL GIUDICE DI PACE

Ha   pronunziato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  iscritta  al
n. 923/2005   del   R.G.   SA.   tra  Pietro  Castello  elettivamente
domiciliato  in  Trecase (Napoli) contro lo studio dell'avv. Raffaele
De  Luca  in  piazza S. Gennaro, 11, che lo rappresenta e difende, in
virtu' di procura a margine dell'atto d'opposizione, opponente;
    Contro  Ministero  dell'interno,  in persona del Ministro, legale
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso
Ministero  dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo -
Prefettura  di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per
conoscenza); Comando Regione Carabinieri Campania di Trecase.
    Oggetto: opposizione a verbale di contestazione.

                          N a r r a t i v a

    Con  ricorso  depositato  nei termini di cui all'art. 204-bis del
d.lgs.   30   aprile   1992,  n. 285,  Castello  Pietro  ha  proposto
opposizione  avverso  il verbale di contestazione n. 475912617, serie
2004-bis  n. 2646626,  elevato il 15 settembre 20005, alle ore 16,20,
nel   comune   di  Trecase  (Napoli)  dalla  Stazione  dell'Arma  dei
Carabinieri  di Trecase (Napoli), per violazione dell'art. 171, commi
1, 2, 3 del c.d.s. in suo danno, e relativa al motociclo tipo Piaggio
Liberty  tg.  9CGZ0,  di  cui  e'  proprietario,  con  il  quale  era
effettuato   il   sequestro  del  predetto  ciclomotore,  in  quanto,
circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso.
    Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione.
    Preliminarmente:
        L'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  171, commi 1 e 2
c.d.s.:  e  213,  comma  2-sexies,  cosi' come modificati dal d.l. 30
giugno   2005,  conv.  in  legge  17  agosto  2005,  n. 168,  recante
«disposizioni  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' di settori
della  pubblica  amministrazione.  Disposizioni in materia d'organico
del  personale  della  carriere  diplomatica,  delega  al Governo per
l'attuazione  della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori
uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per
violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione;
    Nel merito:
        che il conducente era privo di casco protettivo.
    Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
    Cio'  premesso  il  giudicante  aderisce  all'eccezione formulata
dall'opponente per i seguenti motivi:
        1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione;
        2) Violazione  dell'art.  3 della Costituzione per l'evidente
sproporzione   tra  violazione  e  sanzione  e  relative  conseguenze
economiche;
        3) Violazione  degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto
la  norma  in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra
il  conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli
altri veicoli;
        4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.
    La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la
tutela  dei  propri  diritti  ed  interessi  legittimi.  In  vero  la
disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo
la  comminatoria  di  una  sanzione,  ancorche' amministrativa di una
gravita'  economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di
sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.