IL GIUDICE DI PACE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 923/2005 del R.G. SA. tra Pietro Castello elettivamente domiciliato in Trecase (Napoli) contro lo studio dell'avv. Raffaele De Luca in piazza S. Gennaro, 11, che lo rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine dell'atto d'opposizione, opponente; Contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, presso Ministero dell'interno, opposto e Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona del prefetto, legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Napoli, Palazzo del Governo, opposto (per conoscenza); Comando Regione Carabinieri Campania di Trecase. Oggetto: opposizione a verbale di contestazione. N a r r a t i v a Con ricorso depositato nei termini di cui all'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Castello Pietro ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione n. 475912617, serie 2004-bis n. 2646626, elevato il 15 settembre 20005, alle ore 16,20, nel comune di Trecase (Napoli) dalla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Trecase (Napoli), per violazione dell'art. 171, commi 1, 2, 3 del c.d.s. in suo danno, e relativa al motociclo tipo Piaggio Liberty tg. 9CGZ0, di cui e' proprietario, con il quale era effettuato il sequestro del predetto ciclomotore, in quanto, circolava senza casco, condotto nell'occasione dallo stesso. Ha dedotto l'illegittimita' dell'opposta contravvenzione. Preliminarmente: L'illegittimita' costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 c.d.s.: e 213, comma 2-sexies, cosi' come modificati dal d.l. 30 giugno 2005, conv. in legge 17 agosto 2005, n. 168, recante «disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia d'organico del personale della carriere diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative» per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111, 42, della Costituzione; Nel merito: che il conducente era privo di casco protettivo. Della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione Cio' premesso il giudicante aderisce all'eccezione formulata dall'opponente per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art. 42 della Costituzione; 2) Violazione dell'art. 3 della Costituzione per l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione e relative conseguenze economiche; 3) Violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto la norma in commento pone un'evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli e conducente di tutti gli altri veicoli; 4) Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione. La prima norma prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. In vero la disposizione normativa in parola sottrae a qualsivoglia giudice terzo la comminatoria di una sanzione, ancorche' amministrativa di una gravita' economica tale, da superare in alcune ipotesi, l'entita' di sanzioni pecuniarie previste dalle leggi penali.