IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 184/C/05, promossa da Traficante Donato, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Coviello del Foro di Potenza, elettivamente domiciliato presso la cancelleria del giudice adito; Contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici e' ope legis domiciliata. F a t t o Con ricorso inoltrato l'istante richiedeva, sulle premesse di fatto e di diritto di cui al ricorso che si allega in copia, al giudice adito in via preliminare di rimettere gli atti alla Corte costituzionale sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 codice della strada cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005. Il ricorrente in veste di proprietario del veicolo Gilera Runner tg 8B160 contravvenzionato, adiva il giudice di pace competente in quanto il conducente dell'indicato veicolo, diverso dal proprietario, circolava senza far uso del casco protettivo, con contestazione della violazione di cui all'art. 171, comma 1 e 2 c.d.s., ponendo per l'effetto il mezzo sotto sequestro per confisca. Eccepiva il ricorrente che la predetta circostanza evidenziava l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies per l'irragionevolezza della previsione e quindi per violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove priva definitivamente il proprietario di un motoveicolo o ciclomotore della titolarita' di un diritto reale sul bene senza che gli si possa addebitare alcuna colpa, evidenziando la mancanza di proporzione tra l'illecito e la sanzione. Questo giudice, ritenuta fondata l'eccezione introdotta, scioglie la riserva cosi' motivando. Il combinato disposto dagli artt. 171, 213 e 214-bis come modificato ed introdotto dalla legge n. 168/2005, lede il principio di responsabilita' penale tutelato dall'art. 27 della Costituzione italiana. La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies, e' in palese contrasto con gli articoli innanzi menzionati 3 e 27 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione. In realta' il sistema di depenalizzazione, pur muovendo dalla solidarieta' meramente pecuniaria fra conducente e proprietario, poi indebitamente finisce per sanzionare il solo proprietario, cosicche' tale soggetto sussidiario, diventa in realta' il responsabile quasi assoluto per l'attribuzione sperequata in ordine all'elisione economica dell'illecito. Si lede cosi' il principio retributivo cui e' volta la sanzione amministrativa, nonche' la pari dignita' dei cittadini di fronte alla legge. Il contenuto affittivo della disposizione impugnata alloca piu' nella sanzione accessoria disposta (laddove viene spogliato di un bene che puo' valere anche migliaia di euro), che in quella principale prevista per la violazione (che per lo piu' ammonta ad euro 68,00), cosi' appalesando la violazione del citato art. 3 della Costituzione. Si osserva inoltre come tutta questa prassi legislativa leda non solo gli articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, ma incrini anche il dettato dell'art. 3 della legge quadro sulla depenalizzazione, legge n. 689/1981 e l'art. 196 del codice della strada. Per tutte le suddette argomentazioni, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta.