IL GIUDICE DI PACE

    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
n. 184/C/05,  promossa  da  Traficante Donato, rappresentato e difeso
dall'avv.   Tommaso  Coviello  del  Foro  di  Potenza,  elettivamente
domiciliato presso la cancelleria del giudice adito;
    Contro  Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro pro
tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Potenza, presso i cui uffici e' ope legis domiciliata.

                              F a t t o

    Con  ricorso  inoltrato  l'istante  richiedeva, sulle premesse di
fatto  e  di  diritto  di  cui  al ricorso che si allega in copia, al
giudice  adito  in  via  preliminare di rimettere gli atti alla Corte
costituzionale    sulla    sollevata    questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art.   213   codice  della  strada  cosi'  come
modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005.
    Il  ricorrente in veste di proprietario del veicolo Gilera Runner
tg  8B160  contravvenzionato,  adiva il giudice di pace competente in
quanto il conducente dell'indicato veicolo, diverso dal proprietario,
circolava senza far uso del casco protettivo, con contestazione della
violazione  di  cui  all'art.  171,  comma  1 e 2 c.d.s., ponendo per
l'effetto il mezzo sotto sequestro per confisca.
    Eccepiva  il  ricorrente  che la predetta circostanza evidenziava
l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 213, comma 2-sexies
per  l'irragionevolezza  della  previsione  e  quindi  per violazione
dell'art. 3  della  Costituzione  laddove  priva  definitivamente  il
proprietario  di un motoveicolo o ciclomotore della titolarita' di un
diritto  reale  sul  bene  senza  che  gli si possa addebitare alcuna
colpa,  evidenziando  la  mancanza di proporzione tra l'illecito e la
sanzione.
    Questo giudice, ritenuta fondata l'eccezione introdotta, scioglie
la riserva cosi' motivando.
    Il  combinato  disposto  dagli  artt. 171,  213  e  214-bis  come
modificato  ed  introdotto dalla legge n. 168/2005, lede il principio
di  responsabilita'  penale  tutelato dall'art. 27 della Costituzione
italiana.
    La   sanzione   amministrativa  disposta  con  l'art. 213,  comma
2-sexies,  e' in palese contrasto con gli articoli innanzi menzionati
3   e   27   della  Costituzione  per  violazione  del  principio  di
ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione.
    In  realta'  il  sistema  di depenalizzazione, pur muovendo dalla
solidarieta'  meramente pecuniaria fra conducente e proprietario, poi
indebitamente  finisce per sanzionare il solo proprietario, cosicche'
tale  soggetto  sussidiario, diventa in realta' il responsabile quasi
assoluto   per   l'attribuzione  sperequata  in  ordine  all'elisione
economica  dell'illecito.  Si lede cosi' il principio retributivo cui
e'  volta  la  sanzione  amministrativa, nonche' la pari dignita' dei
cittadini   di  fronte  alla  legge.  Il  contenuto  affittivo  della
disposizione impugnata alloca piu' nella sanzione accessoria disposta
(laddove viene spogliato di un bene che puo' valere anche migliaia di
euro),  che  in quella principale prevista per la violazione (che per
lo  piu'  ammonta ad euro 68,00), cosi' appalesando la violazione del
citato art. 3 della Costituzione.
    Si  osserva inoltre come tutta questa prassi legislativa leda non
solo  gli  articoli  3  e  27 della Costituzione italiana, ma incrini
anche    il    dettato   dell'art. 3   della   legge   quadro   sulla
depenalizzazione,  legge  n. 689/1981  e  l'art. 196 del codice della
strada.
    Per  tutte  le  suddette  argomentazioni,  prima  di esaminare il
merito dell'opposizione proposta.